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27 aprile 2023
L’attività di ricarica dei veicoli elettrici configura una cessione di beni ai fini IVA

Così ha deciso la CGUE nel caso in esame, considerato che l'attività predominante della prestazione unica è il trasferimento di energia elettrica.

di La Redazione

La vicenda

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'art. 14, paragrafo 1, e dell'art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulsistema comune IVA, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE.
Parti della vicenda sono l'autorità tributaria polacca, da un lato, e una società polacca, dall'altro, che intende installare e gestire alcuni punti di ricarica aperti al pubblico per i veicoli elettrici. Nello specifico, i punti di ricarica sarebbero di dotati di caricatori “multistandard” con connettori per la ricarica rapida e connettori per la ricarica lenta e il prezzo per l'utente dovrebbe dipendere dalla durata della ricarica e dal modello di connettore scelto. Inoltre, sempre nelle intenzioni della società vi sarebbe la possibilità di creare una piattaforma specializzata, un sito web o un'applicazione informatica in grado di consentire all'utente di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni e di verificare i pagamenti effettuati.
Per tutte quante le operazioni di cui sopra, la società polacca fatturerebbe un unico prezzo.
Ciò posto, la società chiedeva all'autorità tributaria una decisione emessa su interpello attestante la natura delle attività come «prestazione di servizi» ai sensi della normativa IVA.
L'autorità interpellata, però, non era della stessa opinione della società, ritenendo che la messa a disposizione delle apparecchiature per la ricarica rapida dei veicoli elettrici non dovesse considerarsi quale elemento predominante dell'operazione, dunque la società polacca si rivolgeva al Tribunale amministrativo, il quale aderiva alle tesi del ricorrente e di conseguenza annullava l'interpello.
L'autorità tributaria polacca si rivolgeva allora al giudice del rinvio, facendo valere il fatto che nell'attività in questione, la prestazione principale consiste in una cessione di beni, cioè di energia elettrica. Il giudice del rinvio, nutrendo dei dubbi sulla qualificazione della prestazione unica come «cessione di beni» o come «prestazione di servizi» ai sensi della direttiva 2006/112, sottopone la questione alla CGUE.

La decisione della CGUE

Per determinare se una unica prestazione complessa come quella oggetto del procedimento possa qualificarsi come «cessione di beni» o come «prestazione di servizi» ai sensi della menzionata direttiva, la CGUE afferma che occorre tener conto di tutte le circostanze in cui si svolge l'operazione, allo scopo di identificarne gli elementi predominanti. A tal fine, gli elementi devono essere determinati con riferimento al punto di vista dell'utente medio dei punti di ricarica, considerando l'importanza qualitativa, e non solo quantitativa, degli elementi di prestazione di servizi rispetto a quelli rientranti in una cessione di beni.
Ciò detto, la Corte dichiara che, in linea di principio, il trasferimento di energia elettrica costituisce l'elemento caratteristico e predominante della prestazione unica e complessa oggetto della causa, dunque conclude affermando che

ildiritto

la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA deve essere interpretata nel senso che costituisce una «cessione di beni» una prestazione unica e complessa composta da:

  • Un accesso ai dispositivi di ricarica per veicoli elettrici, compresa l'integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo;
  • La fornitura di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del veicolo;
  • L'assistenza tecnica utile agli utenti;
  • La messa a disposizione di applicazioni informatiche in grado di consentire all'utente di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni e di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale da usare poi per pagare le ricariche.
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