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28 aprile 2023
I presupposti della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Con la risposta n. 307/2023, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i presupposti per poter usufruire della citata definizione agevolata delle somme, prevista ai commi da 153 a 159 della Legge di bilancio 2023.

La Redazione

L'istante presentava una prima dichiarazione Modello 770 nel 2018, con riferimento all'anno di imposta 2017, e successivamente presentava dichiarazione integrativa nel 2020. Dopo un controllo automatizzato erano emerse alcune anomalie, pertanto il contribuente era stato invitato a segnalare eventuali dati non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo. A seguito dell'esercizio dell'autotutela da parte dell'Agenzia, il contribuente riceveva a gennaio 2023 la comunicazione definitiva di sgravio parziale e il mese seguente il medesimo provvedeva al pagamento della prima rata.
Così sintetizzata la vicenda, l'istante chiede se può usufruire della definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi da 153 a 159, L. n. 197/2022) per le somme dovute dopo il controllo automatizzato del Modello 770/2018, con l'applicazione dunque delle sanzioni ridotte al 3%.

Con la risposta n. 307/2023, l'Agenzia delle Entrate riprende la disciplina della definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni contenuta nella Legge di bilancio 2023, affermando che nel caso concreto non ne sussistono i presupposti per l'applicazione per una serie di motivi.
Innanzitutto, inapplicabile è la disciplina della definizione agevolata di cui al comma 153, poiché la comunicazione di irregolarità ricevuta dal contribuente non si riferisce ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, bensì al periodo di imposta 2017.
Non ricorrono nemmeno i presupposti ai fini dell'applicazione della definizione agevolata ai sensi del comma 155, considerando che al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023), l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, visto che il pagamento era iniziato a febbraio 2023 con il versamento della prima rata. Come ha chiarito la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono quelle regolarmente intraprese in anni precedenti per le quali alla medesima data non si sia verificata alcuna decadenza.
Alla luce di tali argomentazioni, dunque, il contribuente non può usufruire della definizione agevolata di cui alla Legge di bilancio 2023 e di conseguenza dell'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%.