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28 aprile 2023
La CEDU condanna l'Italia: l’indennità di esproprio va stimata sulla base del valore di mercato effettivo del terreno
Nel caso in esame, è stata riscontrata una violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione in quanto le autorità italiane hanno quantificato l'indennità di esproprio di un terreno, prima destinato ad uso agricolo, poi a verde pubblico, facendo riferimento al suo valore agricolo medio.
di La Redazione
L'odierna causa dinnanzi alla CEDU trae origine dall'esproprio di un terreno - inizialmente destinato ad uso agricolo, poi a verde pubblico a seguito dell'approvazione di un progetto da parte del Comune, che ne autorizzò l'occupazione urgente - e dal successivo riconoscimento di un'indennità basata sul valore agricolo medio del suolo. 
 
Nello specifico, il proprietario dell'immobile promosse un procedimento giudiziario per contestare l'indennità offerta dall'Ente locale, sostenendo essa doveva essere quantificata in base alla vocazione edificatoria de facto del terreno. Di diverso avviso era però la Corte d'Appello, che applicò i criteri previsti per i terreni agricoli, e, quindi, quantificò l'indennità facendo riferimento al valore agricolo medio. Secondo le stime del perito da essa nominato, infatti, il valore di mercato del terreno doveva essere quantificato secondo le caratteristiche fattuali e giuridiche del suolo alla luce della sua destinazione prima dell'esproprio, e, pertanto, l'indennità doveva essere riconosciuta sulla base del valore agricolo medio.
 
Con sentenza nel ricorso n. 37894/04 - Causa Crestacci c. Italia - del 6 aprile, la CEDU dichiara non manifestatamente infondate le questioni sollevate dal proprietario ricorrente, attinenti all'eventuale violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, per sproporzionata ingerenza nei suoi diritti di proprietà dovuta all'inadeguatezza dell'indennità ricevuta.
 
Innanzitutto, l'indennità deve essere calcolata sulla base del valore del bene alla data in cui è stato espropriato, il quale è intrinsecamente collegato alla destinazione che aveva il terreno in quel momento, e non sulla base di una successiva destinazione. Inoltre, in assenza di prospettive concrete di sviluppo edilizio precedenti all'esproprio, non è appropriato basarsi soltanto sull'idea che il terreno abbia potenzialità di sviluppo edilizio.
 
Ciò detto, la Corte ha già, con passate pronunce, precisato che un'indennità basata sul valore agricolo medio non ha una ragionevole corrispondenza con il valore di mercato di un terreno poiché non tiene conto delle sue reali caratteristiche. Precedente da cui non v'è motivo di discostarsi.
 
Tenuto conto di queste considerazioni, può dirsi che, nel caso di specie, è stato violato dell'articolo 1 cit. a causa dell'inadeguatezza dell'indennità di esproprio del terreno del ricorrente stimata sulla base del valore agricolo medio invece che sul valore di mercato effettivo del terreno. Ai fini del calcolo del danno patrimoniale subìto in casi come questo, deve essere infatti tenuto in considerazione il valore di mercato del bene al momento dell'esproprio, indicato dalle perizie dei consulenti tecnici nominati dal tribunale.