Tempistica degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012
Il presidente della
Regione Lombardia, in qualità di delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona, con
ordinanza del 12 aprile 2023, n. 861 (B.U. R. Lombardia 20 aprile 2023, n. 861) ha approvato le disposizioni urgenti finalizzate a garantire una tempistica certa al processo di ricostruzione.
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Il terremoto dell'Emilia del 2012 è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della Pianura Padana emiliana.
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Dato atto del fatto che, nel tempo, il Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 è stato oggetto di rimodulazioni ed aggiornamenti, effettuati con le ordinanze Commissariali nn.456, 549, 583, 626 e 808, quest’ultima promulgata il 7 settembre 2022. Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova. Considerato che la chiusura di tale stato di emergenza, più volte prorogato nel tempo, è stata fissata alla data del 31 dicembre 2023, con Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Ravvisata, alla luce di quanto sopra e della chiusura dello stato emergenziale al 31 dicembre 2023, la necessità di assumere determinazioni finalizzate a garantire una tempistica certa al processo di ricostruzione, anche al fine di ottimizzare la durata degli interventi, salvaguardarne la continuità nonché di prevedere attività propedeutiche al trasferimento delle competenze alla cessazione dello stato di emergenza, con il provvedimento in esame, la Regione ha inteso dare una tempistica precisa e perentoria per i passaggi che debbono portare alla conclusione degli interventi già finanziati e a quelli che sono ancora in progettazione. Inoltre, considerato l’obbligo, in capo ai soggetti beneficiari di contributo per la realizzazione delle opere di ricostruzione di cui all’art. 4 del D.L. 74/2012 già appaltate, di provvedere, entro e non oltre 180 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione, ad inoltrare la rendicontazione finale alla Struttura Commissariale, per queste ragioni, la Regione ha ordinato:
Sono confermati i termini già previsti nelle ordinanze di riferimento richiamate nelle premesse del presente provvedimento;
Quanto agli interventi in fase di progettazione, qualora questi non giungano alla concessione del contributo commissariale entro il termine perentorio del 30 novembre 2023 la gestione commissariale opererà secondo le indicazioni fornite dalla normativa di chiusura dello statodi emergenza. Quanto agli interventi finanziati ma non appaltati, cioè qualora gli interventi siano già stati oggetto di concessione di contributo ma non abbiano ancora avviato le procedure di affidamento dei lavori, è possibile richiedere al Commissario una ed una sola volta entro e non oltre il 31 luglio 2023 l'eventuale rideterminazione del contributo provvisoriamente concesso a seguito di adeguamento prezzi.
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In tal caso, il beneficiario del contributo dovrà procedere alla pubblicazione, avente valore legale, del bando di gara per l'affidamento dei lavori entro 9 mesi dalla data di concessione, ovvero di rideterminazione, del contributo. Analoga tempistica si applica per l'affidamento dei lavori in caso di interventi su immobili di proprietà privata ad uso pubblico e immobili di interesse storico-culturale-architettonico. Qualora, entro 9 mesi dalla data della presente ordinanza o entro nove mesi dalla data di concessione del contributo si rilevi il mancato rispetto dei termini perentori, si determina la decadenza del diritto al contributo concesso.
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c)
Interventi appaltati
Il beneficiario di contributi per la ricostruzione di immobili di proprietà pubblica ovvero il soggetto proprietario di immobili privati di interesse pubblico o storico-culturale- architettonico provvede, entro e non oltre 180 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione, ad inoltrare la rendicontazione finale alla Struttura Commissariale ovvero all'ufficio che curerà, al termine dello stato di emergenza, la gestione ordinaria della ricostruzione.