Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
2 maggio 2023
Spese di notifica degli atti degli enti locali per procedure esecutive e cautelari: in Gazzetta il Decreto del MEF

Il Decreto 14 aprile 2023 si occupa anche delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva.

La Redazione

È stato pubblicato in G.U. n. 100/2023 il Decreto 14 aprile 2023 del MEF che individua il costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.

Dopo aver stabilito la ripetibilità delle spese nei confronti del destinatario dell'atto notificato, il Decreto fissa l'ammontare delle spese a seconda del tipo di notifica effettuato:

notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento 7,83 euro
raccomandate semplici 6,51 euro
notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata 2 euro
notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 14 L. n. 890/1982 11, 55 euro
solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ex art. 1, c. 795 L. n. 160/2019 1,33 euro

precisazione

Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della PA ex art. 26 D.L. n. 76/2020, conv. con mod., dalla L. n. 120/2020, si applica il Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.

Il Decreto si occupa inoltre delle misure del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari (Allegato A).

Da ultimo, il Decreto disciplina il rimborso delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva (Allegato B). Per lo svolgimento di tali attività, la liquidazione del relativo rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.