E dunque successivamente alla proposizione del ricorso. Nel giudizio tributario, infatti, l'assenza di un difensore abilitato non si traduce in un difetto di rappresentanza processuale come avviene nel giudizio civile.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 15/3/2022 la S. s.p.a., in qualità di concessionaria del Comune di Crosia ha proposto appello avverso la sentenza n. 5290/2021 del 10/9/2021, depositata l'11/10/2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha disposto l'accoglimento del ricorso promosso dalla T. Italia, avverso l'avviso di accertamento in materia di pagamento della TOSAP temporanea, relativa alle occupazioni realizzate nell'anno 2015 nel Comune di Crosia. In particolare, con la pronuncia impugnata, preliminarmente, sono state respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dall'odierna appellante, riproposte anche in questa sede, e, nel merito, si è ritenuto che l'avviso impugnato fosse meritevole di annullamento, non tenendo in considerazione, senza alcuna legittima motivazione, né della riduzione della tariffa TOSAP prevista dall'art. 45, co. 5 d.lgs. 507/93 né di quella di cui al comma 8 del medesimo articolo. In questa sede, parte ricorrente impugna la sentenza richiamando, innanzitutto, le eccezioni preliminari di inammissibilità e, in particolare, sostenendo, l'omessa allegazione al ricorso notificatole della procura alle liti; il mancato rispetto delle regole tecniche per il deposito telematico; il difetto di assistenza tecnica, stante l'assenza del nominativo del difensore nel registro tenuto dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e l'assenza dell'indirizzo pec del ridetto difensore nei pubblici registri. Nel merito, si è ribadito che la pretesa tributaria fosse del tutto legittima, non avendo il Sindaco del Comune di Crosia sottoscritto alcun accordo di programma sicché la sentenza sarebbe errata laddove ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze avanzate nel primo grado dalla T. Italia s.p.a., e in quanto non adeguatamente motivata, resa in violazione dell'art. 111 Cost. Si censura, quindi, l'interpretazione offerta dal giudice di prime cure dei commi 5 e 8 dell'art. 45 d.lgs. 507/93, e si chiede, pertanto, la riforma totale della pronuncia impugnata, con dichiarazione di legittimità e validità dell'avviso di accertamento per cui è causa. La T. Italia s.p.a. ha resistito.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento. Si ritiene necessario procedere innanzitutto alla valutazione delle questioni formulate in via preliminare, posto che l'eventuale fondatezza delle stesse renderebbe superflua ogni ulteriore valutazione nel merito. Quanto alla prima, occorre rilevare come lo stesso appellante precisi che l'eccezione formulata attiene alla mancata allegazione della procura al ricorso notificato, mentre, con riferimento alla procura generale alle liti conferita con atto del 14/5/2018, evidenzia come il firmatario fosse soggetto fisico diverso rispetto all'Amministratore delegato in carica al momento della proposizione del ricorso. Sul primo aspetto si condivide l'orientamento ormai pacificamente affermato dal Supremo Collegio secondo cui la notifica della procura unitamente all'atto non è necessaria e, comunque, non incide sulla validità del ricorso stesso. D'altronde, come pregevolmente ricordato dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 5/9/2022, n. 26027/2022, "nel processo tributario, la mancanza di assistenza tecnica della parte privata nelle controversie di valore superiore a Lire 5.000.000 (attualmente, Euro 2.582,28) determina semplicemente il dovere per il Giudice tributario adito di imporre l'ordine di munirsi di detta assistenza, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, potendo l'eventuale omissione essere eccepita, in sede di gravame, soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica, secondo l'art. 157 c.p.c., comma 2, ma non anche dalla controparte, né rilevata d'ufficio nel giudizio di secondo grado. Invero, la disposizione va interpretata, in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l'esigenza di assicurare l'effettività del diritto di difesa nel processo e l'adeguata tutela contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare; inoltre, il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l'incarico al difensore, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio" (Sez. 5, n. 3266 del 02/03/2012, Rv. 621995-01)". In relazione al secondo aspetto, poi, si precisa come gli effetti della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una società non vengano meno se quest'ultimo cambia, in quanto la procura è un atto della società e non dell'organo che l'ha rilasciata (ex multis Cass. 2183/2019). Anche la seconda eccezione di inammissibilità, formulata per il mancato rispetto delle regole tecniche in materia di deposito telematico, appare infondata, condividendosi, sul punto, le conclusioni cui è giunto il Giudice di prima istanza. In particolare, appare corretta l'applicazione dell'art. 156 c.p.c. sicché la costituzione in giudizio dell'intimata e, comunque, il pacifico raggiungimento dello scopo dell'atto impugnato hanno sanato qualsiasi ipotetica nullità (sul punto Cass. 15353/2021). Ugualmente prive di pregio giuridico appaiono le eccezioni inerenti all'assenza di assistenza tecnica di parte ricorrente che ha dimostrato come il difensore fosse abilitato al patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie sin dal 18/11/2004. Infine, e quanto alla lamentata mancanza dell'indirizzo pec del notificante nei pubblici registri, si rammenta, condividendolo, l'orientamento della Cassazione che si è espressa sul punto a Sezioni Unite, con pronunciamento n. 7665/2016, secondo cui la denuncia di vizi fondati su norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Da ciò discende che l'effettiva conoscenza dell'atto determina il raggiungimento dello scopo perseguito, sicché, anche in materia di notifica degli atti propri del processo tributario deve ritenersi che il vizio della notificazione dell'atto, quand'anche possa annoverarsi nella categoria dell'inesistenza, non incide sulla validità dell'atto stesso, così che la costituzione della parte ha, di fatto, sanato ogni possibile vizio. Dopo aver analizzato le eccezioni preliminari, nel merito, si ritiene di condividere completamente l'iter argomentativo seguito dal giudice di prima istanza. Dalla documentazione depositata è emerso che il Comune di Crosia abbia espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori di cui si discorre apponendo anche la propria sottoscrizione, a mezzo di proprio rappresentante, in calce all'accordo di programma, sicché l'occupazione del suolo appare legittima. Ricorrono, poi, i presupposti per l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 45, commi 5 e 8 D.Lgs 507/93, in applicazione del criterio oggettivo, trattandosi di attività destinata a ripetersi con sistematicità e regolarità. Per le esposte ragioni il ricorso promosso da T. s.p.a. nel precedente grado di giudizio appare fondato mentre le argomentazioni riproposte in questa sede da parte appellante appaiono non fondate e non possono trovare accoglimento. Per quanto sin qui esposto, l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modif. ex DM 37/2018.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Regione Calabria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) respinge l'appello; 2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in ? 4.500,00, oltre accessori, per ogni grado.