
Per la Cassazione, la misura ha carattere eccezionale e trova applicazione solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale.
La Corte d'Appello dichiarava inammissibile il ricorso per l'annullamento della sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli dell'attuale ricorrente. In particolare, la Corte territoriale dava atto che il Giudice di prime cure aveva fondato la sua decisione sull'accertamento dello stato...
Svolgimento del processo
- AA propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, depositata il 29 ottobre 2021, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l'annullamento della sentenza del locale Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori FA , AS e GS , figli dell'odierna ricorrente;
- la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado aveva fondato la sua decisione sull'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale in cui versavano i minori a causa dell'inadeguatezza irreversibile dei genitori e dell'assenza di parenti legati da un rapporto significativo con essi disposti a prendersene cura;
- ha evidenziato che il procedimento traeva origine dalle relazioni del servizio sociale del comune di X e della Polizia Ferroviaria di X ed era culminato con la messa in sicurezza dei minori dapprima presso una casa famiglia di X una struttura di X e, quindi, presso
- ha riferito che i genitori avevano ammesso le loro mancanze nei confronti dei figli e che i nonni materni, indicati dalla ricorrente quali per un eventuale affidamento dei minori, avevano rappresentato la loro contrarietà a tale incarico a causa delle loro condizioni di salute;
- ha aggiunto che i genitori si erano resi indisponibili all'avvio di un percorso di recupero della genitorialità e che erano stati riscontrati maltrattamenti ai danni del minore F da parte di GS padre naturale degli altri minori;
- ha, quindi, condiviso le valutazioni espresse del giudice di primo grado in ordine al contegno assolutamente inadeguato osservato dalla madre la quale si era sempre sottratta ad ogni strumento suggeritole al fine di un possibile ripristino del rapporto con i figli;
- il ricorso è affidato a quattro motivi;
- nessuna difesa è spiegata dalle parti intimate;
Motivi della decisione
- con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. e 13 I. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui ha ritenuto regolarmente costituito il rapporto processuale e garantito il diritto alla difesa benché i genitori non fossero stati avvertiti dell'apertura del procedimento e avessero avuto notizia dell'udienza fissata per la loro comparizione solo qualche giorno prima e senza l'assistenza di un difensore in quanto impossibilitato a comparirvi;
- il motivo è infondato;
- la Corte di appello ha rilevato che l'avv. A., difensore di fiducia dei genitori, aveva comunicato via mail la propria indisponibilità a comparire personalmente all'udienza fissata per il 24 febbraio 2021 per motivi di salute, aggiungendo che, di concerto con i suoi assistiti, questi si rendevano disponibili ad essere ascoltati dal Tribunale;
- ha, quindi, desunto dal contenuto di tale comunicazione sia l'avvenuta conoscenza da parte dei suoi assistiti della fissazione dell'udienza e della relativa data, sia la volontà che tale udienza si svolgesse ritualmente, frutto di una strategia processuale concordata di non chiedere un differimento della udienza, ma di far sì che il procedimento avesse corso;
- tale valutazione si presenta immune da censure e non si ravvisa il denunciato vulnus del contraddittorio, atteso che i genitori hanno partecipato all'4clienza, la fissazione della stessa era stata loro portata a loro conoscenza e il loro difensore di fiducia aveva deciso di non parteciparvi, accettando che l'udienza si svolgesse in sia assenza;
- on il quarto motivo di ricorso, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc civ., e 111 Cast., nella parte in cui ha motivato l'accertamento dello stato di abbandono da parte della madre con argomentazioni non esaurienti, né attuali;
- sottolinea, in proposito, la mancata motivazione in ordine alla rappresentata intenzione dei nonni paterni a dare un supporto familiare ed economico e alla condotta posta in essere dalla donna al fine di ristabilire i rapporti con la propria prole, anche mediante l'assunzione dell'impegno a fare ingresso presso la casa famiglia ove i minori erano ospitati;
- il motivo è fondato;
- la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello sulla base della sola considerazione di dover «convenirsi con la valutazione effettuata dai primi giudici in ordine al contegno assolutamente inadeguato della madre, quale punto di riferimento per la prole, nella misura in cui, peraltro, si è sempre sottratta ad ogni strumento suggeritole al fine di un possibile ripristino del rapporto con i figli»;
- la richiamata valutazione del giudice di prime cure è, in narrativa, riferita nei termini della «sussistenza di uno stato di abbandono morale e materiale dei minori ... determinato da una grave e irreversibile condizione di inadeguatezza genitoriale ...»;
- ciò posto, si rammenta che il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, dì assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. 29 gennaio 2019, n. 9763; Cass. 9 giugno 2017, n. 14436);
- l'accertamento dello stato di abbandono del minore non può essere rimesso ad una valutazione astratta, dovendo, invece, basarsi necessariamente su una reale e obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, e adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo (Cass. 17 maggio 2021, n. 23797);
- l'adozione del minore, alla quale la dichiarazione dello stato di abbandono è prodromica, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici (e della sua famiglia di origine), ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio (Cass., 1° aprile 2016, n. 7391);
- orbene, la decisione impugnata non indica in modo specifico concreti e attuali indizi posti a fondamento del suo giudizio di «inadeguatezza genitoriale» e di indisponibilità a percorsi di recupero della genitorialità, rivelandosi sul punto meramente assertiva;
- non sono, poi, prese in essa e le circostanze - dedotte nell'appello - del superamento del periodo di crisi con il padre, che aveva determinato la ricorrente ad abbandonare, insieme con i figli, l'abitazione coniugale, della ristrutturazione di un'abitazione, intrapresa dai genitori, da destinare al nucleo familiare e del mutamento della condizione di salute dei minori;
- per tali ragioni, la sentenza impugnata si presenta priva di una effettiva motivazione rispettosa del principio espresso dall'art. 111 Cast.;
-..... - all'accoglimento del quarto motivo di ricorso segue l'assorbimento dei motivi residui, con cui si deduce la violazione degli artt. 1 e 8 l.n. 184 del 1983, nonché l'erronea valutazione dei fatti posti a fondamento del giudizio formulato sullo stato di abbandono (secondo motivo) e dell'art. 8 l.n. 184 del 1983, per aver la Corte di appello ritenuto che non vi fossero parenti inidonei a prestare assistenza morale e materiale ai minori, senza tener conto che i nonni paterni avevano manifestato la loro disponibilità ad aiutare la coppia nella gestione dei loro nipoti, sia economicamente che affettivamente (terzo motivo);
- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il p1timo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi delle parti e dei minori.