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8 maggio 2023
Sorveglianza antincendio: quale CCNL si applica al personale?

Con la nota in commento, l'INL risponde al quesito alla luce della normativa contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

di La Redazione

Con la nota n. 687 del 19 aprile 2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni con riguardo al CCNL comparativamente più rappresentativo del settore sorveglianza antincendio.
L'istanza in merito è stata inoltrata dall'ANISA (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio), la quale ha chiesto delucidazioni sul CCNL applicabile al personale impiegato per via delle peculiarità proprie del settore, chiedendo nello specifico se debbano applicarsi esclusivamente il CCNL “Sorveglianza Antincendio” e il CCNL “Guardie ai Fuochi”, per quanto concerne l'ambito portuale.

L'INL risponde al quesito richiamando la nuova normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici, ovvero nell'art. 11 D.Lgs. n. 36/2023, dal quale emerge la necessità di applicare al personale nell'ambito degli appalti pubblici e delle concessioni il contenuto del contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale in vigore per il settore e per la zona nei quali si svolgono le attività, nonché quello il cui ambito di applicazione sia connesso strettamente con l'attività oggetto dell'appalto o della concessionesvolta dall'impresa, anche in termini di prevalenza. Nel caso in cui venga invece applicato un diverso contratto, la normativa prevede in alternativa l'applicazione delle stesse tutele oggetto della dichiarazione di equivalenza ex art. 11 cit., comma 4 e delle verifiche di cui al successivo art. 110.
Da ciò consegue che quando all'interno dell'attività di vigilanza svolta nei settori citati si riscontrino delle circostanze diverse, il personale ispettivo avrà il compito di informare la stazione appaltante e di procedere ai necessari recuperi contributivi e retributivi.

Una volta illustrata tale disciplina, l'INL specifica che essa vale anche per il settore riferito ai servizi inerenti alle attività di sorveglianza antincendio, settore rispetto al quale anche il decreto del Ministero del Lavoro vigente relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al CCNL delle “Guardie ai Fuochi” e al CCNL per il settore della sorveglianza antincendio.