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9 maggio 2023
Ordini professionali: le elezioni degli organi possono svolgersi anche con la modalità di voto “da remoto”

Tale modalità non può ritenersi lesiva dei principi di personalità e segretezza del voto in assenza di elementi concreti di segno contrario, ma è pienamente conforme al principio di piena accessibilità.

di La Redazione
Gli odierni ricorrenti, in qualità di iscritti all'Albo dei Biologi e di componenti del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), agiscono davanti al TAR Lazio contro il Regolamento approvato dall'ONB per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei Biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.
 
Deducono essi, con più ricorsi, poi riuniti, che la modalità “da remoto” prevista nel citato Regolamento confliggerebbe con il D.M. 15 marzo 2018, proponendo una distinzione tra modalità telematica “ma presso il seggio elettorale designato” e modalità telematica “da remoto”. La prima sarebbe conforme rispetto alla suddetta prescrizione normativa, mentre la seconda no.
 
Con sentenza n. 7480 del 3 maggio 2023, la sezione Quinta bis respinge la censura proposta.
 
L'assunto difensivo che esclude la modalità “da remoto” dalla categoria delle procedure “con modalità telematica” è priva di fondamento normativo e, in ogni caso, si pone in contrasto con il contenuto dell'art. 31-bis del D.L. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020,

legislazione

Comma 2: «Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei princìpi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto»

legislazione

Comma 3: «Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi»

norma che si rivolge senz'altro a tutti gli ordini professionali, ivi compresso quello del caso in esame.

In secondo luogo, non ci è nessun rischio circa un eventuale violazione dei principi di personalità e segretezza, posto che, soprattutto a seguito dell'avvio dell'emergenza pandemica, la modalità del voto “a distanza” è stata adottata in una pluralità di ambiti nonché da una molteplicità di ordini professionali per il rinnovo dei rispettivi organi rappresentativi.
 
Sulla base di ciò, può affermarsi che, con riferimento alla disciplina delle procedure elettorali riguardanti gli organi degli Ordini professionali, la disposizione regolamentare che prevede, tra le modalità di votazione, anche quella telematica a distanza, ossia “da remoto”, non può ritenersi lesiva dei principi di personalità e segretezza del voto in assenza di elementi concreti di segno contrario. Tale modalità, viceversa, risulta pienamente conforme anche al fondamentale principio di piena accessibilità, in quanto consente di esprimere il voto anche agli aventi diritto che, per l'eccessiva distanza o altre ragioni, non possono recarsi presso il seggio nei giorni prescritti.