In relazione ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, l'appaltatore si trova in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. “vendita a catena”. Ne consegue l'esperibilità di due azioni risarcitorie, quella contrattuale e quella extracontrattuale.
Il Tribunale ingiungeva ad una società il pagamento di una somma di denaro in favore di una srl per le opere di ristrutturazione edilizia eseguite su un immobile di sua proprietà. La società ingiunta presentava opposizione al decreto rilevando il parziale pagamento della somma richiesta e la presenza di vizi, in relazione ai quali proponeva...
Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo n. 664/2011 il Tribunale di Alessandria ingiunse a (omissis) S.r.l. il pagamento, in favore di (omissis) S.r.l. in liquidazione (già (omissis) S.r.l.), della somma di € 38.400,00 per le opere di ristrutturazione edilizia eseguite su un immobile di sua proprietà.
1.1. Seguì l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte di (omissis) s.r.l., fondata sul parziale pagamento della somma ingiunta nonché sulla presenza di vizi, in relazione ai quali propose domanda di risarcimento danni.
Nell’ambito del giudizio di opposizione, l’(omissis) S.r.l chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa di (omissis) S.a.s., di S. M. & C. in qualità di fornitrice del marmo, materiale da costruzione che assumeva viziato, per essere garantita in caso di accoglimento della domanda formulata da (omissis) s.r.l..
Seguì la costituzione in giudizio di (omissis) S.a.s., che chiese l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (omissis) S.p.a., società produttrice delle lastre di marmo impiegate nell’attività di ristrutturazione.
Si costituì (omissis) S.p.a. ed eccepì, in via preliminare, l’intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto di (omissis) S.a.s. a proporre domanda di manleva nei suoi confronti e, nel merito, eccepì l’inesistenza di vizi di produzione, in considerazione della conformità del marmo fornito alle qualità richieste dalla normativa di settore. Dedusse, infine, l’inopponibilità nei suoi confronti dell’accertamento tecnico preventivo in quanto disposto in sua assenza.
1.2. Il Tribunale di Alessandria emise ulteriore decreto ingiuntivo (n. 2816/2011) nei confronti di (omissis) S.r.l. ed in favore di (omissis) S.a.s..
Seguì il giudizio di opposizione proposto da (omissis) S.r.l., che dedusse di aver acquistato il materiale viziato dalla (omissis) s.p.a., di cui chiese la chiamata in causa; l’(omissis) S.p.a, in qualità di ditta produttrice del materiale, si costituì, eccependo, in via preliminare, la decadenza e prescrizione del diritto di garanzia, ex art. 1495 c.c. e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
Dopo aver disposto la riunione dei due procedimenti di opposizione, il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 9 maggio 2016, accolse parzialmente la domanda di pagamento di (omissis) s.r.l., accertò un credito di natura risarcitoria in favore della (omissis) S.r.l. e compensò i rispettivi debiti e crediti; il Tribunale dichiarò l’obbligo, a carico di (omissis) S.a.s., di tenere indenne (omissis) s.r.l. di quanto questa era stata condannata a versare, a titolo di risarcimento, in favore della (omissis) s.r.l.; compensò tale importo con il debito di (omissis) S.r.l. nei confronti di (omissis) s.a.s e dichiarò (omissis) s.p.a. obbligata a tenere indenne (omissis) S.a.s. delle somme che questa era tenuta a versare in favore di (omissis) S.r.l.
1.4. Avverso la sentenza di primo grado propose appello l’(omissis) s.p.a, cui resistettero (omissis) S.r.l., (omissis) s.a.s e la (omissis) s.r.l.
1.5. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 29.9.2017, accolse parzialmente l’appello e, per l’effetto, ridusse la somma che (omissis) s.p.a. era tenuta a pagare ad (omissis) sas.
In relazione alla dedotta inopponibilità ad (omissis) dell’ATP - perché il termine per la notifica era stato fissato il 3.11.2011 mentre la notifica era stata effettuata il 7.11.2011- la Corte d’appello, richiamando il principio dello sdoppiamento dei termini per il notificante ed il notificatario, accertò la tempestività della notifica.
La Corte distrettuale ritenne che vi fosse litisconsorzio solo tra (omissis) s.p.a ed (omissis) s.r.l sicchè, nel rapporto tra le due società, non potevano avere rilevanza le questioni attinenti le altre parti, tra cui quella relativa alla stima del danno patito dalla (omissis) s.r.l.
La Corte d’appello recepì le conclusioni della CTU, osservando che (omissis) s.p.a. non aveva mosso contestazioni sulle voci di danno liquidate ad (omissis) s.r.l., se non limitatamente alla voce di € 75.400,00, riguardante il costo delle lavorazioni.
Quanto alla tempestività della denuncia dei vizi da parte di (omissis) sas, avvenuta “negli ultimi giorni del mese di maggio del 2011”, la Corte distrettuale ne accertò la tempestività in quanto decorrente dal sopralluogo del 23.5.2011, che non era confermativo dei precedenti ma rilevava un aggravamento delle fessurazioni mentre la precedente perizia era generica e non faceva riferimento ai fenomeni di rottura della pavimentazione.
2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’(omissis) s.p.a sulla base di sette motivi.
2.1. Hanno resistito con controricorso (omissis) sas e l’(omissis) srl, quale società incorporante la (omissis) srl.
Non ha svolto attività difensiva (omissis) s.r.l.
2.2. In prossimità dell’udienza, (omissis) e (omissis) sas
hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Va, in primo luogo, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta da (omissis) sas per tardività in quanto la sentenza d’appello era stata notificata il 9.10.2017 ed il ricorso era consegnato per la notifica l’11.12.2017 mentre il termine di sessanta giorni sarebbe scaduto il 9.12.2017; secondo la società controricorrente, a nulla rileverebbe la circostanza che il 9.12.2017 cadesse di sabato, a tutti gli effetti equiparato ad un giorno lavorativo.
1.1. L’eccezione è infondata.
1.2. Ai sensi dell’art.115, comma 4 e 5 c.p.c, “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
1.3. Nel caso di specie, il termine per proporre impugnazione scadeva sabato 9.12.2017 e lo stesso era quindi prorogato di diritto, ex art.155 commi 4 e 5 c.p.c. a lunedì 11 dicembre, trattandosi di termine a decorrenza successiva per il compimento di un atto processuale da svolgersi fuori dell’udienza (Cass. civ. n. 21925/2021; Cass. civ. n. 1003/2020; Cass. civ. n. 6728/2012).
Pertanto l’impugnazione risulta tempestivamente notificata da (omissis) spa. in data 11.12.2017.
2. Sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità per tardività, ex art. 370 c.p.c., del controricorso proposto da (omissis) srl, notificato al procuratore di (omissis) spa in data 07.02.2018.
2.1. Esso è tempestivamente avvenuto entro il “termine stabilito per il deposito del ricorso” e quindi nei quaranta giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, con scadenza in data 11.12.2017.
3. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; il motivo attiene all’omesso rilievo della nullità della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo in favore di (omissis) s.p.a. Secondo la ricorrente, la corte d’appello non ha tenuto conto che l’atto sarebbe stato ritirato da un’impiegata dell’azienda, qualificatasi come “incaricata alla ricezione degli atti” e non dal legale rappresentante della società. In caso di notifica dell’atto a mezzo posta nei confronti di soggetto terzo rispetto al destinatario, la notifica si perfezionerebbe solo dopo che l’agente postale abbia proceduto a notificare, nei confronti dell’originario destinatario, con ulteriore lettera raccomandata, l’avvenuta notifica dell’atto nei confronti di soggetto terzo a seguito di irreperibilità del destinatario medesimo. Di conseguenza, non sarebbe opponibile nei confronti di (omissis) S.p.a. la consulenza tecnica d’ufficio depositata nel procedimento per a.t.p.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La notifica alla società è regolarmente avvenuta, ai sensi dell’art.145 c.p.c., nelle mani di “persona addetta alla ricezione degli atti” sicchè non era richiesta la spedizione della raccomandata ( Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9878; Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9878).
3.3. Ai sensi della L.n.31 del 2008, art. 36, comma 2, "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta comunicazione a mezzo lettera raccomandata".
3.4. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art.145c.p.c., a mente del quale "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede" .
3.5. Dalle norme sopra citate emerge che, in caso di notifica a mezzo posta, l'agente postale è tenuto a dare notizia della comunicazione a mezzo lettera raccomandata in caso di mancata consegna del piego direttamente al destinatario.
3.6. Con il termine “destinatario” deve intendersi non solo il legale rappresentante della persona giuridica, ma anche le persone indicate dalla disposizione generale di cui all'art.145 c.p.c., che equipara al legale rappresentante della società le persone ivi indicate, e in particolare la persona incaricata di ricevere le notificazioni. Deriva da quanto precede che qualora i pieghi contenenti le notifiche degli atti giudiziari siano pervenuti ai destinatari della notificazione presso la sede legale della società, in persona dei soggetti indicati all'art.145 c.p.c., la notificazione si è regolarmente perfezionata, senza la necessità del secondo avviso a mezzo di lettera raccomandata.
4. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; si censura la sentenza della Corte d’appello per aver affermato che unico contraddittore della (omissis) S.p.A. fosse la sola (omissis) S.a.s., ritenendo di conseguenza prive di rilevanza le contestazioni mosse da (omissis) s.p.a in relazione alla stima del danno patito dalla (omissis) S.r.l. Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che (omissis) s.r.l. aveva appaltato la ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà ad (omissis) s.r.l., che il materiale era stato fornito da (omissis) s.r.l., che lo avrebbe acquistato da (omissis) s.p.a.; accertato un credito risarcitorio in favore della (omissis) s.r.l., aveva dichiarato l’obbligo di (omissis) s.p.a. di tenere indenne (omissis) s.r.l. La ricorrente, considerata l’applicabilità dei principi relativi alla vendita a catena, richiama Cass. SS.UU. 24707/2015, secondo cui la responsabilità per vendite cd. a catena è un esempio di garanzia impropria con la conseguenza che (omissis) S.p.a. sarebbe legittimata ad impugnare i capi della pronuncia attinenti al rapporto principale e nei confronti di tutte le parti in causa nonché a sollevare contestazioni sulla stima del danno patito dalla (omissis) S.r.l. La scelta di (omissis) S.a.s. di non impugnare la decisione sul rapporto principale, reputandola corretta, non potrebbe quindi essere opposta ad (omissis) s.p.a.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. E’ principio consolidato, più volte affermato da questa Corte che, in tema di appalto, l’appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati dallo stesso presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale, esperibile soltanto nei confronti del "venditore immediato" e quella extracontrattuale, per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art.1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera (Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, n.9374; Cassazione civile sez. II, 30/08/2002, n.12704).
4.3. Nella vendita a catena, ciascuno dei successivi acquirenti agisce in regresso contro il proprio immediato dante causa in forza del proprio e distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che fra l’azione principale e la successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza.
4.4. La pronuncia a Sezioni Unite Cass., 4 dicembre 2015, n. 24707, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, ha enunciato il principio secondo cui l'impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale.
4.5. Il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce quindi al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1631; Cassazione civile sez. II, 05/02/2015, n.2115).
4.6. Sul piano processuale, il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (Cassazione civile sez. III, 20/06/2019, n.16590; Cass. SS.UU. 24707/2015).
4.7. In applicazione del principio, è stata cassata la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto da una compagnia di assicurazione chiamata in manleva in un giudizio risarcitorio avverso la sentenza di primo grado non impugnata dalla chiamante, ancorché il gravame avesse ad oggetto tanto le statuizioni relative al rapporto di garanzia, quanto quelle riguardanti l'esistenza del danno lamentato dalla parte attrice.
4.8. La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte per avere affermato che “il contraddittore dell’(omissis) s.pa. è unicamente (omissis) sas, sicchè non possono avere rilevanza immediata le contestazioni riguardanti le altre parti, tra cui ad esempio quella sulla stima del danno patito dalla (omissis) s.r.l.” (pag.6 della sentenza).
4.9. Detta affermazione è errata in quanto (omissis) s.p.a. era legittimata ad impugnare la sentenza e contestare le statuizioni del Tribunale in ordine alla stima del danno subito dalla (omissis) s.r.l., come effettivamente risulta dall’atto d’appello, il cui esame è consentito in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale; parimenti, non era precluso ad (omissis) s.p.a. muovere contestazioni alle risultanze dell’ATP nel giudizio di merito.
Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1495 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nell’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza ex art. 1495 c.c. in quanto alla data del sopralluogo del 23 maggio 2011 vi sarebbe stata non la scoperta dei vizi ma la conferma di vizi già esistenti con la conseguenza che la denuncia avvenuta negli ultimi giorni del mese di maggio 2011 sarebbe tardiva. Inoltre, vi sarebbe stato un travisamento della prova costituita dalla perizia di B. e dalla raccomandata del 19.4.2011, dalle quali emergerebbe che i vizi risalivano al marzo 2011.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. La Corte d’appello ha errato nell’individuazione della data di conoscenza dei vizi al 23.5.2011 in quanto, secondo quanto affermato in sentenza, in tale data vi era stato un aggravamento del 10% delle fessurazioni trasversali sui davanzali, soglie e copertine esterne e, in tale data, era stata rilevata un’allarmante estensione sulla pavimentazione del fenomeno fessurativo.
5.3. Poiché alla data del 23.5.2011 vi era stato un modesto aggravamento dei vizi, pari al 10%, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la data in cui i vizi si erano manifestati, al fine di verificare la tempestività della denuncia. Tale indagine si rendeva ancor più necessaria in quanto il 90% delle fessurazioni si era già manifestato prima del 23 maggio 2011.
5.4. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, è consolidato il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Cassazione civile sez. II, 14/05/2008, n.12130)
6. Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, che farà applicazione dei seguenti principi di diritto:
“ In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2 c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art.1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art.1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera”.
“ In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.”
7. Sono assorbiti i restanti motivi.
P. Q. M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.