Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
12 maggio 2023
Accesso difensivo: se la figlia chiede il mantenimento, il padre ha diritto di sapere se ella percepisce il reddito di cittadinanza

Secondo il TAR Catania, deve conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli strumenti di cui alla L. n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

La Redazione

La Corte d'Appello di Messina revocava l'assegnazione dell'immobile e l'assegno di mantenimento corrisposto alla ex moglie e alla figlia precedentemente a carico dell'attuale ricorrente. In risposta, la figlia notificava a mamma e papà un ricorso volto a ottenere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
A questo punto il ricorrente chiedeva all'INPS il rilascio di una copia dell'estratto conto previdenziale degli ultimi 5 anni della figlia e della ex moglie, chiedendo altresì di conoscere se la figlia beneficiasse del reddito di cittadinanza e a partire da quale momento, allo scopo di predisporre la difesa nel giudizio instaurato dalla figlia.
Tuttavia, l'INPS negava l'accesso agli atti richiesti, ritenendo in tal caso prevalente l'esigenza di tutelare la riservatezza delle interessate.
Il padre impugna il diniego dell'Istituto dinanzi al TAR, deducendone l'illegittimità.

Con la sentenza n. 1205 dell'11 aprile 2023, il TAR Catania dichiara il ricorso fondato, rilevando che il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale connesso ad una situazione giuridicamente tutelata, considerata la strumentalità degli atti dei quali si richiede l'accesso ai fini del procedimento instaurato dalla figlia.
Il Consiglio di Stato si era già pronunciato in materia in Adunanza plenaria (n. 19/2020), affermando tra le altre cose che l'accesso difensivo ai dati contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari presenti nell'anagrafe tributaria può essere esercitato a prescindere dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui al Codice di procedura civile, nonché dalla previsione e dall'esercizio dei poteri officiosi del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. Con la stessa pronuncia, poi, il Collegio ha affermato che l'accesso difensivo ai dati suddetti può essere esercitato attraverso estrazione di copia.
Alla luce di ciò, il TAR afferma che si conserva la possibilità per il privato di ricorrere agli strumenti ordinari previsti dalla L. n. 241/1990 allo scopo di ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe chiedere all'Amministrazione di consegnare.
Segue l'accoglimento del ricorso con conseguente obbligo dell'INPS di rilasciare copia della documentazione richiesta dal ricorrente entro 30 giorni.