Con il Decreto del 3 maggio 2023, il Ministero della Giustizia ha previsto le misure organizzative volte all'acquisizione, alla gestione e alla conservazione delle copie ai sensi dell'art. 196-septies disp. att. c.p.c..
È stato pubblicato in G.U. n. 109/2023 il Decreto del 3 maggio 2023 con il quale il Ministero della Giustizia ha disciplinato le misure organizzative per l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle copie ai sensi dell'art. 196-septies disp. att. c.p.c. (rubricato «Copia cartacea di atti depositati telematicamente»).
il Decreto si occupa nello specifico di predisporre le suddette misure organizzative in relazione agli atti depositati su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 196-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 4 disp. att. c.p.c., nonché alle copie cartacee degli atti depositati con modalità telematiche.
In base all'art. 2, atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla cancelleria che provvede ad effettuarne una copia informatica da inserire nel fascicolo telematico, apponendovi la firma digitale. Nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 196-quater cit. (cioè quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza), la cancelleria provvederà senza indugio ad acquisire l'atto o il documento in formato cartaceo non appena il sistema risulterà nuovamente attivo.
Gli atti e i documenti così raccolti saranno conservati in un fascicolo cartaceo riportante gli elementi identificativi del procedimento di cui si tratta.
Quanto alla copia di atti depositati con modalità telematiche, l'art. 3 prevede che l'interessato possa chiederne il rilascio mediante accesso al PST oppure attraverso apposita istanza alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. Il rilascio della copia avverrà, previo pagamento dei diritti previsti, con invio tramite PEC.