Sulla scorta della giurisprudenza più recente, il TAR Calabria ha accolto l'istanza cautelare proposta da un Condominio contro il provvedimento con cui il Comune aveva bloccato i lavori di efficientamento energetico connessi al Superbonus.
L'ordinanza in esame è stata emessa dal TAR Calabria a seguito del ricorso presentato dal Condominio ai fini dell'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato inefficace la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) – Superbonus – riguardante interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico.
Con l'ordinanza n. 175 pronunciata nella camera di consiglio del 12 aprile 2023, il TAR Calabria ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal Condominio, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato.
A fondamento della decisione risiede la recente giurisprudenza amministrativa sulla natura della CILA, in via di consolidamento, secondo cui è dubbio che l'Amministrazione possa esercitare poteri inibitori in relazione ai lavori oggetto della comunicazione, fatti salvi i poteri repressivi in caso di edificazione abusiva.
Sussistendo il fumus di fondatezza e il periculum in mora con riguardo alla perdita dei benefici fiscali, il TAR ha dunque accolto l'istanza cautelare compensando le spese di lite tra le parti.
TAR Calabria, sez. II, ordinanza 12 aprile 2023, n. 175
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Ritenuto, anche alla luce della giurisprudenza in via di consolidamento sulla natura della CILA (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275; TAR Campania – Salerno, Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 2627; TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 3 agosto 2021, n. 721), che è dubbio che l’amministrazione, salvi i poteri repressivi in caso di edificazione abusiva, possa esercitare poteri inibitori rispetto ai lavori oggetto di comunicazione;
Ritenuto, dunque, che il ricorso presenti il fumus di fondatezza, sussistendo anche il periculum in mora in considerazione del rischio di perdita dei benefici fiscali; Ritenuto, dunque, di dover accogliere l’istanza cautelare, compensando allo stato tra le parti le spese e le competenze di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):
a) accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio;
c) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 29 novembre 2023.