Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con ordinanza del 21 gennaio 2021, il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto del Tribunale"- con cui era stata rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da (omissis)
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso perché tardivo: il decreto di rigetto era stato comunicato al legale domiciliatario in data 13 novembre 2018 e il ricorso in opposizione era stato depositato in data 4 dicembre 2018, ovvero oltre il ventesimo giorno previsto dall'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
2. Avverso l'ordinanza per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie dell'art. 99 d.P.R. 115/220 e dell'art. 16 bis, comma 7, dl 179/2012. Il difensore osserva che, ai sensi dell'art. 16 bis' comma 7, del di 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012 n. 221, il deposito telematico si perfeziona con l'emissione della seconda pec, ovvero quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, deponendo in tal senso anche le cc.dd. Specifiche Tecniche emanate in attuazione del DM Giustizia n. 44/2011. Nel caso di specie, I' opposizione era stata iscritta a ruolo il 3 dicembre 2018, data in cui il sistema aveva generato le pec di accettazione e consegna deposito ed altresì la terza pec "esito controlli automatici" alle ore 20.50 del medesimo giorno, mentre era stato accettato dalla cancelleria il 8, data in cui il sistema aveva generato la quarta pec "accettazione deposito". La Cassazione sezione lavoro ha già avuto modo di affermare che il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda pec, ovvero con la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (Sez. lavoro, 11 maggio 2021 n. 12422)
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 702 ter, sesto comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Il difensore lamenta che il Tribunale di Catania. ritenendo tardiva l'opposizione proposta ha, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite. L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio aveva chiesto unicamente che venisse accertata la carenza di legittimazione passiva, mentre il Ministero era rimasto contumace.
L'applicazione del principio della soccombenza avrebbe dovuto condurre a compensare le spese tra le parti, poiché se è vero che la domanda del ricorrente era stata dichiarata inammissibile, è altrettanto vero che non può ritenersi accolta la domanda relativa all'accertamento di carenza di legittimazione passiva, quale unica domanda svolta dalla parte convenuta.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto F.R.P., ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza.
4.11 ricorso deve essere accolto in quanto fondato il motivo.
Ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 l'opposizione avverso il decreto di rigetto (o inammissibilità) deve essere presentata nel termine di venti giorni decorrente dalla notizia avuta del provvedimento a norma dell'art. 97 stesso d.P.R.
Si tratta dunque kr stabilire, quando, - il ricorso in opposizione possa dirsi ritualmente presentato. In proposito soccorre l'orientamento della Cassazione civile (Sez. lav. 11/05/2021, n. 12422) per cui "Il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda pec, ovvero la ricevuta dì avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art.16 bis, comma 7, d.l n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. n. 228 del 2012, e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 90 del 2014, (convertito in L. n. 114 del 2014). Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. La terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta, infine, l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti (negli stessi termini sez. I 10/03/2021, n. 6743 per cui "Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16-bis c. 7 del D.L. n. 179 del 2012, con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento").
5. Facendo applicazione di tali principi, il ricorso in opposizione nel caso in esame doveva ritenersi depositato il 3 dicembre 2018, data in cui il sistema aveva generato la PEC di accettazione e consegna del deposito.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Catania.