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17 maggio 2023
Il caso processuale: opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro a seguito di verbale ispettivo
In sede di opposizione a ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro, cosa accade in casi di incongruenze delle testimonianze?
La Redazione
L’oggetto del processo: Ispettorato del Lavoro – annullamento dell’ordinanza ingiunzione

ilcaso

La società beta evocava in giudizio l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, eccependo, preliminarmente, l'invalidità del provvedimento, per nullità del sotteso verbale unico di accertamento e notificazione, in quanto gli scritti difensivi dovevano essere proposti dinanzi l'ITL di Teramo, dove ha sede la realtà datoriale, anziché quello di Chieti. Nel merito, contestava la tesi degli ispettori, secondo cui Tizio, rinvenuto presso il ristorante gestito dalla società opponente intento a svolgere attività lavorativa, in difetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Secondo l'opponente, invece, Tizio si era recato presso il ristorante ed era entrato nella cucina solo per salutare i suoi amici, i quali nell'occasione gli avevano offerto anche qualcosa da mangiare. Di conseguenza, nel momento dell'accesso degli ispettori, egli non stava svolgendo alcun tipo di attività lavorativa, né d'altronde lo stesso aveva mai svolto alcun tipo di attività lavorativa presso il ristorante.

La normativa risolutiva

legislazione

L'ordinanza–ingiunzione è un atto della Pubblica Amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista. I procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativi delle sanzioni amministrative in materia di legislazione sociale e del lavoro hanno ad oggetto un accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell'Ispettorato del Lavoro e sono assoggettati alla normativa speciale prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689

La procedura

esempio

Una volta avvenuta l'ispezione del lavoro e notificato il relativo verbale di accertamento, se questo non viene ottemperato oppure viene opposto con ricorso ai sensi dell'art. 18, Legge n. 689/981 dal trasgressore e dall'azienda, spetterà all'Ufficio legale dell'Ispettorato Territoriale competente decidere se confermare il verbale e determinare l'importo delle sanzioni amministrativa da irrogare. L'opposizione atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso si vedano: Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999 n. 5095; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1531; Cass. civ., 15.5.1989, n. 2323; Cass. civ., 14.12.1987, n. 9262), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta. Secondo altra giurisprudenza, il lavoratore non è incapace di testimoniare, ex art. 246 c.p.c., quando l'oggettiva natura della violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa. Di talché, pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa non sia ipotizzabile (App. Milano 12 giugno 2017, n. 974).

La soluzione del giudice

ildiritto

A seguito dell'istruttoria di causa era emerso che Tizio effettivamente si trovava presso il ristorante gestito dalla società opponente intento a svolgere attività lavorativa. Ciò era quanto dichiarato dall'ispettore come fatto avvenuto in sua presenza in occasione dell'accesso ispettivo. Tale circostanza era stata in parte contestata dagli testi escussi nel corso del procedimento. Tuttavia, come è noto, ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c. i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Inoltre, il giudice può riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche se le stesse risultano poi contraddette da quanto dai medesimi riferito nella deposizione in giudizio. Dunque, come precisato in giurisprudenza, spetta al giudice, alla luce dell'intero compendio probatorio, riconoscere la prevalenza, ai fini probatori, delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto a quelle rese in udienza.
Facendo tesoro dell'insegnamento della Suprema Corte (ordinanza n. 24208/2020), il giudicante ha reputato che proprio la divergenza tra le dichiarazioni rese dai testi escussi in sede ispettiva e in udienza faceva propendere per legittimità dell'operato dell'Ispettorato.

In definitiva, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, l'ordinanza ingiuntiva confermata.

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