In ossequio a quanto stabilito dall'art. 355 c.p.c., la proposizione in via autonoma di una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest'ultimo.
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca nei confronti del fideiussore di una società debitrice. Il fideiussore si opponeva al decreto sostenendo che la sua firma in calce alla fideiussione fosse falsa, al che il Tribunale disponeva una consulenza tecnica che aveva accertato l'autenticità della firma,...
Svolgimento del processo
1. La I. B. s.p.a. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di P. F., fideiussore della società I. G. s.c.a.r.l., debitrice della banca.
Questi propose opposizione a decreto ingiuntivo sostenendo che la propria firma in calce alla fideiussione era falsa.
Il Tribunale dispose una consulenza tecnica che accertò l'autenticità della sottoscrizione e, di conseguenza, rigettò l'opposizione.
La sentenza fu appellata dal soccombente.
2. Pendente l'appello, P. F. propose in via autonoma una querela di falso, tornando a sostenere la falsità della sottoscrizione del contratto di fideiussione.
3. La Corte d'appello di Roma, rilevata la pendenza del suddetto giudizio autonomo di falso, dispose la sospensione del giudizio d'appello ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., con la seguente motivazione: “ritenuto che appare opportuno necessario attendere l'esito del predetto giudizio [di querela di falso] prima di definire il presente (risultandone palesemente condizionato)”.
4. La I. B. I. e la D. S., cessionaria del credito della prima intervenuta nel giudizio, hanno proposto regolamento di competenza illustrato da memoria.
P. F. ha resistito con controricorso.
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto disporsi la prosecuzione del giudizio.
Motivi della decisione
1. Le società ricorrenti invocano la nullità dell'ordinanza di sospensione allegando che P. F. ha proposto querela di falso in via autonoma dopo che, nel primo grado di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata accertata l’autenticità della sua sottoscrizione in calce alla fideiussione.
Sostengono le ricorrenti che la querela di falso può sì essere proposta in via autonoma, ma non allo scopo di privare della sua efficacia il giudicato pronunciato all'esito di un disconoscimento di scrittura privata.
Pertanto, poiché nella specie era già stata pronunciata la sentenza di primo grado che aveva accertato l’autenticità della sottoscrizione all’esito di un procedimento di verificazione di scrittura privata, la Corte d'appello a tutto concedere avrebbe dovuto ritenere “pregiudicante” il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e “pregiudicato” il giudizio di falso: di talché non avrebbe potuto sospendere il primo in attesa della definizione del secondo.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il caso oggi in esame ha ad oggetto una fattispecie processuale in cui:
a) l’autenticità di una sottoscrizione è stata accertata, all’esito della verificazione di scrittura privata, con sentenza non passata in giudicato;
b) pendente il giudizio in cui fu prodotta la scrittura, ed accertata ex art. art. 220 c.p.c. la sua autenticità, il sottoscrittore ha proposto querela di falso in un separato giudizio avverso la medesima scrittura;
c) il giudice del processo principale ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del giudizio di falso.
2.2. Quest’ultima statuizione fu erronea, alla luce delle regole desumibili dall’art. 355 c.p.c..
Questa norma infatti consente al giudice d’appello di sospendere il giudizio soltanto se “nel” giudizio d’appello è proposta querela di falso.
La sospensione del processo d’appello è dunque consentita nel caso di querela di falso proposta in via incidentale.
Se ne desume, in virtù del noto principio inclusio unius, exclusio alterius, che se pendente il giudizio di appello venga proposta una querela di falso in via autonoma, non è consentita la sospensione del giudizio di impugnazione.
2.3. In senso contrario non vengono in rilievo né l’art. 221, primo comma, c.p.c., né l’art. 295 c.p.c..
2.3.1. L’art. 221 c.p.c. stabilisce che “la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa”: ma poiché il successivo art. 355 c.p.c., come già rilevato, consente la sospensione del processo solo se la querela di falso è proposta “nel” giudizio d’appello, le due norme vanno coordinate nel senso che la parte interessata resta libera di proporre la sua querela di falso nel giudizio d’appello o in via autonoma: ma se sceglie la seconda strada, rinuncia ipso facto al beneficio della sospensione.
2.3.2. Chi propone in via autonoma una querela di falso, pendente il giudizio d’appello, non può invocare la sospensione di quest’ultimo nemmeno invocando l’art. 295 c.p.c. (secondo cui “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”).
Tale norma, infatti, potrebbe giustificare la sospensione del processo di merito soltanto se questo fosse introdotto dopo la proposizione in via autonoma del giudizio di falso.
Se, invece, venga introdotto per primo il giudizio di merito, e né nel primo, né nel secondo grado di esso la parte interessata si avvalga della facoltà di proporre la querela di falso in via incidentale, resta esclusa la possibilità di sospendere il suddetto giudizio di merito sol perché una delle parti abbia introdotto in via autonoma un giudizio di falso.
Anche in tal caso, infatti, troverà applicazione l’art. 355 c.p.c., che è insuscettibile di interpretazione estensiva e che per quanto detto consente la sospensione del giudizio di appello solo nel caso di querela di falso proposta in via incidentale.
2.3. Il possibile conflitto tra il giudizio di impugnazione e il giudizio di falso sarà poi composto in base alle norme generali, e dunque:
a) se si conclude per primo il giudizio di appello (fondato sull’assunto dell’autenticità del documento contestato), e successivamente venga accertata nel separato giudizio di falso la apocrifia del documento, la sentenza d’appello potrà essere rimossa con lo strumento della revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto “in base a prove (…) dichiarate false dopo la sentenza”;
b) se si conclude per primo il giudizio di falso, ovviamente il giudicato sul falso potrà essere invocato nel giudizio d’appello, ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti.
3. Nel caso di specie, pertanto, la Corte d’appello ha sospeso il giudizio al di fuori delle ipotesi consentite dall’art. 355 c.p.c.. Il ricorso va dunque accolto e va ordinata la prosecuzione del giudizio, in base al seguente principio di diritto:
“la proposizione in via autonoma d’una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest’ultimo, la quale è accordata dall’art. 335 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello”.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
(-) ordina la prosecuzione del processo;
(-) fissa termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;
(-) condanna P. F. alla rifusione in favore di I. B. s.p.a. e D. S., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.