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18 maggio 2023
Il rimborso delle spese legali all’ex dipendente pubblico ha carattere di indennizzo

E soggiace ai limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura dello Stato, nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse del dipendente ad essere tenuto indenne dalle spese legali effettivamente sostenute e quello pubblico volto ad evitare erogazioni inappropriate.

La Redazione

Un ex pubblico dipendente in quiescenza agisce nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova per chiedere l'annullamento della nota con la quale il Ministero dell'Interno non aveva accolto integralmente la sua istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali concernenti un procedimento penale che era stato instaurato a suo carico e definito con sentenza che ne aveva escluso la responsabilità. Il medesimo chiede inoltre l'annullamento del parere di congruità espresso in merito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, tenendo conto che il D.M. n. 55/2014 ammette all'art. 12 che i valori medi di cui alle tabelle allegate possano essere aumentati fino all'80% in ragione di certi requisiti che egli ritiene presenti nel caso di specie, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in quella dell'udienza preliminare e dibattimentale. L'Avvocatura, invece, aveva liquidato le spese legali limitatamente alla tariffa media prevista per i giudizi di competenza del GIP.

Con la sentenza n. 394 del 5 aprile 2023, il TAR Liguria dichiara i motivi di ricorso infondati, ricordando che in base alla normativa vigente, le spese legali cui fa riferimento il ricorrente sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuticongrui dall'Avvocatura dello Stato. In particolare, dall'art. 18 D.L. n. 67/1997 si evince che oggetto di rimborso sono solo le spese legali già quietanzate, potendo ammettere delle anticipazioni solo nel corso del procedimento penale.
Ora, nel caso di specie il ricorrente non aveva prodotto in giudizio alcuna quietanza delle spese già sostenute, e ciò da solo esclude la possibilità di accedere al rimborso, termine che presuppone che vi sia stato un esborso effettivo delle somme corrisposte per la difesa nel processo penale. Come osserva il TAR, non può dedursi da una «possibilità di anticipazione riservata alla valutazione discrezionale della amministrazione la deroga generale al regime probatorio delle spese per le quali si agisce al fine di ottenerne il rimborso, che è insito nella natura stessa di rimborso della previsione normativa».
Inoltre, il ricorrente non ha neanche depositato in giudizio il preavviso di parcella a saldo.

Ciò detto, il TAR Liguria ritiene opportuno rammentare che 

ildiritto

«il diritto al rimborsonon è un diritto al completo ristoro delle spese legali sostenute dal dipendente».

Ciò si spiega perché il debito del cliente verso il professionista non può essere equiparato a quello di protezione del dipendente che è a carico dello Stato, sicché si tratta di un diritto da soddisfare e liquidare solo in termini riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse del dipendente a essere tenuto indenne dalle spese legali effettivamente sostenute e quello pubblico teso a scongiurare erogazioni non appropriate. In tal senso, può dirsi che l'istituto del rimborso delle spese legali abbia carattere di indennizzo e non di risarcimento in senso stretto.
Considerando che il parere dell'Avvocatura è motivato in maniera esauriente e logica circa il mancato aumento lamentato dal ricorrente, il TAR rigetta il ricorso.