il Tribunale di Reggio Calabria su istanza dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati disponeva la divisione dei terreni, di proprietà di Tizio e Caio, ubicati in un paese calabrese.
Svolgimento del processo
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, pronunciandosi sull'istanza dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, nell'ambito del procedimento a carico, tra gli altri, di S.A. e G.C., ai sensi dell'art. 48, comma 7-ter, d. lgs. n. 159 del 2011, ha disposto, per quanto rileva in questa Sede, la divisione dei terreni ubicati in Marina di Gioiosa Jonica iscritti al NCT al foglio 18, part. n. 41, secondo il progetto divisionale n. 2 redatto dal CTU, assegnando la quota A a V.A. e ponendo a carico di questo l'onere di corrispondere all'Agenzia il conguaglio di euro 10.175,12, quantificato dal CTU; la divisione del complesso immobiliare ubicato in Siderno, iscritto al NCEU al foglio 24, part. 1193 e delle pertinenze iscritte al NCT al foglio 24, part. N. 915 e n. 917, secondo il progetto divisionale n. 2 dell'integrazione peritale depositata dal CTU in data 24 maggio 2021, assegnando ad A.C. il sub. 5 (deposito) per la quota del 100% e l'appartamento sito al primo piano per la quota del 100% con l'onere di corrispondere a titolo di conguaglio all'Agenzia la somma di euro 71.100,00.
2. Propongono separati ricorsi per cassazione V.A. e A.C..
2.1 V.A. deduce la violazione dell'art. 48 d.lgs. n. 159 di 2011, il travisamento della prova nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Premesso che il terreno oggetto di divisione appartiene in quote uguali al ricorrente e all'Agenzia Nazionale, il ricorrente lamenta l'omesso accoglimento dell'istanza di acquisto dell'intera proprietà del bene, da considerare non agevolmente divisibile secondo i criteri indicati dal decreto impugnato, con corresponsione di un conguaglio all'Agenzia Nazionale. Nel corpo del motivo si censurano, inoltre, le ragioni poste a fondamento di tale rigetto sia con riferimento al dissenso dell'Agenzia - a dire del ricorrente mai manifestato - in merito al conguaglio determinato dal CTU che alla necessità, non prevista dalla norma, che lo stesso fosse titolare di una quota di maggioranza.
2.2 A.C. deduce due motivi, tra loro logicamente connessi, con i quali denuncia vizi cumulativi di violazione di legge, omessa motivazione sulle risultanze della CTU ed omessa motivazione sulle soluzioni contenute nelle consulenze tecniche di parte (secondo motivo).
La questione centrale intorno alla quale ruotano i due motivi attiene alla scelta del progetto di divisione n. 2, indicato dal CTU, in relazione al quale è stato determinato un importo a carico del ricorrente a titolo di conguaglio senza considerare il credito a questo riconosciuto dallo stesso CTU di euro 95.000 per le opere di completamento dell'edificio, i lavori di ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni di acqua piovana, l'attività urbanistica in sanatoria, l'adeguamento sismico e l'agibilità dell'edificio. Tenendo conto di tale credito, la relazione del CTU considerava un conguaglio pari a zero a carico del G.C., con un credito di 23.900 verso l'Agenzia Nazionale; di contro, il decreto impugnato ha erroneamente quantificato l'importo dovuto a titolo di conguaglio in euro 71.000, omettendo di considerare quanto esposto dal CTU ed ha, altresì, omesso di motivare sul credito di euro 23.900 che sarebbe maturato a favore del G.C. dalla scelta del progetto n. 2.
Nel secondo motivo si denuncia, infine, l'omessa motivazione sulle diverse e più razionali soluzioni divisionali prospettate nella consulenza tecnica di parte. Si afferma, infatti, il carattere apparente dell'unica argomentazione adottata al riguardo dal Tribunale in merito alla difficile divisibilità degli immobili. Manca, infine, nel provvedimento un riferimento alla corte esterna posta sul lato est del fabbricato.
3. Il Sostituto Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto dei ricorso, ha rilevato che i giudici di merito, nel procedere alla divisione dei beni e al conguaglio, hanno pienamente rispettato le norme di cui all'art.48 d.lgs.n.159 del 2011, giustificando con dovizia di argomentazioni l'opzione effettuata sulla base di indicazioni adeguate e immuni da vizi logici, nonché ancorate ai dati della consulenza tecnica d'ufficio.
Motivi della decisione
1. Entrambi i ricorsi pongono come questione centrale la illegittimità del rigetto dell'istanza di assegnazione esclusiva dei beni formulata da entrambi i ricorrenti. Ciò nella prospettiva, quanto ad S.A., della violazione dell'art. 48, comma 7-ter d.lgs. n. 159 del 2011, e, quanto a G.C., della omessa motivazione sulle proposte contenute nella consulenza tecnica di parte, una delle quali (soluzione A) contempla proprio l'assegnazione esclusiva del complesso immobiliare (secondo motivo di ricorso).
Va, innanzitutto, premesso che, per quanto rileva in questa Sede, il provvedimento di confisca ha investito quote indivise dei beni di cui sono comproprietari i due ricorrenti e, specificamente, la metà del terreno di cui è comproprietario S.A. e i due terzi del compendio immobiliare di cui è comproprietario G.C..
Il decreto impugnato, nel ritenere detti beni indivisibili, ha rigettato le istanze di assegnazione formulate da entrambe i ricorrenti, sulla base di un duplice ordine di ragioni: a) la mancanza di accordo tra le parti; b) la circostanza che nessuno dei due ricorrenti è titolare della quota di maggioranza.
Così facendo il tribunale è incorso nella violazione dell'art. 48, comma 7-ter, d.lgs. cit. Tale norma contempla, infatti, quattro possibili soluzioni della procedura: a) la divisione del bene confiscato; b) l'assegnazione, su istanza di uno o più partecipanti in buona fede alla comunione, del bene immobile indivisibile con versamento dei conguagli; c) se non è chiesta l'assegnazione, la vendita o, in alternativa, l'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato con versamento agli altri partecipanti alla comunione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale; d) l'acquisizione del bene a titolo gratuito al patrimonio dello Stato nel caso in cui il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede.
Nella fattispecie in esame, dovendosi ritenere implicitamente accertata dal provvedimento impugnato, che nulla dice al riguardo, la buona fede dei ricorrenti, viene in rilievo la fattispecie sub b). La norma prevede, al riguardo, che qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione del bene oggetto di divisione, versando un conguaglio in favore degli aventi diritto nella misura determinata dal perito designato dal tribunale. Quando tale assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, la norma prevede che si privilegi nell'assegnazione il titolare della quota maggiore o l'assegnazione in favore di più partecipanti se questi lo chiedono congiuntamente.
Nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l'assegnazione sia richiesta solo da uno dei partecipanti alla comunione, la norma non richiede affatto, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, che l'istante sia titolare di una quota maggioritaria del bene, né, tantomeno, un accordo tra le parti, rilevando, ai fini della quantificazione del conguaglio, il valore determinato dal perito nominato dal tribunale (in relazione al quale, sulla base di specifiche censure delle parti, il giudice potrà, eventualmente disporre ulteriori approfondimenti).
Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: in tema di misure di confisca di prevenzione di quote di beni indivisibili, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di assegnazione formulata dal terzo comproprietario in buona fede, non è necessario che questo sia titolare di una quota maggioritaria del bene né tantomeno l'accordo con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.
2. L'accoglimento della questione posta da G.C. con il secondo motivo di ricorso ha valenza assorbente rispetto all'esame del primo motivo di ricorso in relazione al quale va, comunque, rilevato che dal prospetto prodotto dal ricorrente sembrerebbe che effettivamente nulla doveva essere posto a suo carico a titolo di conguaglio in caso di scelta del progetto n. 2.
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.