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19 maggio 2023
Dalla Cassazione le indicazioni per il periodo feriale 2023

Con Decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione vengono fornite delle indicazioni in ordine al periodo feriale 2023, che avrà inizio il 25 luglio e terminerà il 31 agosto. 

La Redazione
Con Decreto n. 60 del 18 maggio 2023 della Prima Presidente della Cassazione, comunicato dal CNF agli Ordini degli avvocati, sono state fornite alcune indicazioni in merito al periodo feriale anno 2023.
 
Dal periodo che va dal 25 luglio al 31 agosto funzionerà una sola Sezione con attribuzione promiscue. Nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dal par. 69 delle vigenti Tabelle di organizzazione per il periodo in corso, la Sezione feriale tratterà i seguenti affari:
 
Materia civile
I ricorsi elettorali e quelli la cui ritardata trattazione potrebbe comportare un grave ed irreparabile pregiudizio.
 
Materia penale
a) Udienza pubblica:
  • ricorsi relativi a procedimenti con detenuti la cui fissazione nel periodo post-feriale comporterebbe la scadenza dei termini di custodia cautelare;
  • ricorsi relativi a procedimenti con detenuti la cui fissazione (previa rinunzia alla sospensione dei termini) potrebbe evitare una ingiustificata protrazione della custodia cautelare;
  • ricorsi per i quali la prescrizione o l'improcedibilità maturino durante la sospensione del periodo feriale o entro il 15 ottobre 2023.
b) Camera di consiglio:
  • ricorsi relativi a procedimenti nei confronti di ricorrenti in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini, nonché ricorsi per i quali la prescrizione maturi durante la sospensione del periodo feriale o entro il 15 ottobre 2023;
  • ricorsi relativi a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione nel caso in cui sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva, oppure sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori rinuncino alla sospensione dei termini, o il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari l'urgenza del procedimento.
 
Con riferimento ai ricorsi pervenuti in epoca antecedente il 25 luglio 2023, spetta ai Presidenti titolari delle Sezioni penali la fissazione dinanzi alla Sezione feriale dei ricorsi che, in ragione della loro obiettiva urgenza, devono essere trattati con la massima celerità. Per quanto riguarda invece i procedimenti di criminalità organizzata non soggetti alla sospensione feriale dei termini, l'assegnazione alla Sezione feriale avverrà solo a seguito di motivata istanza di parte ovvero in presenza di ragioni di urgenza.
 
Lo spoglio durante il periodo feriale avrà ad oggetto l'esame preliminare di tutti i ricorsi e la relativa assegnazione alla Settima Sezione penale, ovvero alla Sezione feriale qualora ne ricorrano le condizioni. L'attività di spoglio riguarderà la selezione e la conseguente trasmissione alla cancelleria della Terza Sezione penale (che funzionerà quale cancelleria della Sezione feriale) dei ricorsi relativi agli affari urgenti di competenza della Sezione feriale, da trattarsi in pubblica udienza o in camera di consiglio o de plano nel periodo feriale.
 
Durante il periodo c.d. cuscinetto (13 - 24 luglio e 1 - 6 settembre). l'attività di esame preliminare dei ricorsi sarà curata dai magistrati addetti a tale servizio secondo l'ordinario turno predisposto da ogni sezione penale. I collegi destinati ad operare nel predetto periodo, nelle udienze programmate da ciascuna Sezione, tratteranno i ricorsi da qualificare come urgenti alla stregua dei parametri in precedenza indicati.
 
Nel caso in cui non sia possibile la trattazione dei ricorsi nel periodo feriale e si renda necessaria la fissazione davanti alla sezione penale tabellarmente competente, i magistrati addetti allo spoglio sezionale durante il periodo feriale indicheranno al Presidente della Sezione feriale le udienze in cui tali ricorsi potranno essere trattati.