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19 maggio 2023
La casetta sull’albero per bambini deve essere demolita perché abusiva

Il TAR Genova equipara l'opera ad una vera e propria costruzione abitabile, stabile e duratura. Difetta dei requisiti delle opere precarie perché è infissa al tronco dell'albero e per la continuità delle esigenze ludiche che la casetta era destinata a soddisfare.

La Redazione

Il Comune di Lavagna ingiungeva la demolizione di una casetta in legno per bambini realizzata dall'attuale ricorrente sull'estremità più alta di un tronco di palma alla quale era stata tagliata la chioma in seguito alla morte della pianta perché colpita da un parassita. La casetta, qualificata come opera edilizia libera dal ricorrente, era stata realizzata «senza l'ausilio di nessun tipo di fondazione» se non quella dell'ancoraggio al suolo del tronco della palma.
L'ordinanza ne disponeva l'eliminazione in quanto equiparava l'opera ad una vera e propria costruzione, utilizzata stabilmente, non precaria, e dunque soggetta al permesso di costruire.

La controversia giunge dinanzi al TAR Genova, il quale rigetta il ricorso con sentenza n. 507 del 15 maggio 2023.
Nelle sue argomentazioni, il Tribunale esclude che il manufatto sia riconducibile all'edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001 ovvero all'ipotesi di attrezzatura ludica in ragione delle seguenti osservazioni:

  • «costituisce un vero e proprio manufatto ed è caratterizzato anche da una struttura portante situata a sbalzo all'altezza di circa 4 metri dal suolo;
  • consiste in un volume chiuso con una superficie utile di circa 5 mq;
  • non costituisce vano accessorio né tecnico, ma abitabile;
  • non ha carattere “temporaneo”, ma stabile e duraturo difettando entrambi i requisiti delle opere precarie in quanto, da un lato, non sussiste il presupposto “strutturale” della precarietà perché è infisso al tronco dell'albero, né quello “funzionale” giacché è – per ammissione del ricorrente - destinato a soddisfare esigenze permanenti e a tal fine, come evidenziato nelle fotografie in atti, è anche stato dotato di sedie, tavolino ed impianto elettrico (di cui peraltro si ignora la conformità alla normativa sulla sicurezza), con conseguente assoggettamento a permesso di costruire».

Pertanto, secondo il TAR, la casetta in questione è qualificabile ex art. 3, c. 1, lett. e-5) cit. secondo cui sono considerate nuove costruzioni «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».

Da ultimo, il Tribunale osserva che il manufatto di cui si discute è stato realizzato senza le previste autorizzazioni in materia di strutture portanti e pertanto inidoneo a garantire la sicurezza necessaria dei fruitori, che nel caso di specie risultano essere prevalentemente bambini, anche del circondario (come sostenuto dal ricorrente).