Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 5 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Cosenza ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza presentata da A.M. avverso il decreto di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria e convalidato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza, avente a oggetto la somma di euro 4.150 ritenuta provento dell'attività di spaccio di cocaina.
2. Con un unico motivo di ricorso la terza interessata alla restituzione della somma contesta la decisione perché il Tribunale del riesame aveva confuso il verbale di sequestro del 1° settembre con il decreto di convalida del sequestro del 2 settembre e aveva ignorato che nella stessa procura speciale l'interessata aveva dichiarato di aver avuto la formale conoscenza del provvedimento solo il 12 settembre dopo il colloquio con il marito in carcere e con il legale.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che in data 1° settembre 2022 gli ufficiali di polizia giudiziaria avevano eseguito una perquisizione a casa di P.B., marito della A.M., che aveva dato esito positivo per il rinvenimento di circa un chilo di cocaina e di euro 4.150. Il sequestro probatorio, eseguito d'iniziativa della polizia giudiziaria, era stato convalidato dal Pubblico ministero il giorno successivo.
La A.M. ha presentato il riesame il 21 settembre, dichiarando di aver avuto notizia del sequestro solo il 12 settembre, dopo il primo colloquio in carcere con il marito.
Secondo il Tribunale del riesame, invece, la donna aveva avuto consapevolezza del sequestro già in data 1° settembre, per cui il riesame era da ritenersi intempestivo.
Ritiene il Collegio che l'istanza di riesame sia stata proposta tempestivamente, perché la A.M. non è indagata nel procedimento penale a carico del marito, per cui, sebbene pacificamente presente alla perquisizione domiciliare, non ha ricevuto la notifica della convalida del sequestro che è stata effettuata al marito in carcere. Ne consegue che non vi sono elementi per negare che abbia avuto notizia del decreto dell'Autorità giudiziaria solo dopo il primo colloquio in carcere con il marito risalente al 12 settembre, data da cui decorre il termine per impugnare ai sensi dell'art. 355, comma 3, cod. proc. pen.
Questa Corte ha già affermato che il termine decorre esclusivamente dalla notifica del provvedimento di convalida all'interessato e l'eventuale istanza di restituzione avanzata in un momento anteriore a tale notifica non determina la decorrenza del termine (Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792-01 che richiama Sez. 3, n. 22030 del 29/04/2010, Santoro, Rv. 247611; Sez. 3, n. 3658 del 19/04/2021 non massimata; Sez. 5, n. 23915 del 03/04/2019 non massimata).
Peraltro, va osservato che per determinare la decorrenza del termine, il giudice deve accertare se l'interessato abbia effettivamente avuto notizia dell'avvenuta convalida del sequestro e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida, in considerazione del fatto che tale provvedimento potrebbe anche non seguire al sequestro operato dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, Messina, Rv. 233333 - 01).
Perciò, non vi è dubbio che la mera presenza dell'interessato all'atto della perquisizione non integra di per sé la conoscenza del provvedimento impugnabile di convalida. Nello specifico, tale provvedimento è stato emesso il giorno dopo ed è stato notificato al marito della ricorrente, indagato e ristretto in carcere, per cui è ragionevole che l'interessata ne abbia avuto formale conoscenza solo dopo il colloquio in carcere con il marito come dichiarato all'atto del conferimento della procura speciale al difensore.
Pertanto, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti affinché il Tribunale decida l'istanza di riesame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio.