Esso andrà a sostituirsi al precedente rispondendo alla necessità di inserire tra gli strumenti volti a rafforzare il “Patto con l'utenza” anche la revisione del regolamento sull'autotutela, il quale trova applicazione per tutti i provvedimenti di competenza dell'Istituto.
Con deliberazione del 18 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha approvato il nuovo Regolamento in materia di autotutela per i provvedimenti INPS, decisione che ha dato vita alla circolare n. 47 del 17 maggio 2023 con la quale l'Istituto ha fornito tutte le informazioni relative all'ambito di applicazione, al responsabile del procedimento e alle fasi di avvio del procedimento, dell'istruttoria e della conclusione con l'annullamento d'ufficio dell'atto.
Come spiega l'INPS nella circolare n. 47, l'adozione del Regolamento si è resa necessaria per via delle nuove competenze acquisite dopo l'incorporazione degli Enti previdenziali disciolti e delle riforme legislative che si sono succedute nel tempo introducendo nuove prestazioni previdenziali.
Grazie al nuovo Regolamento, l'INPS potrà concludere il procedimento di autotutela con uno dei seguenti provvedimenti:
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Responsabile del procedimento è il Direttore della Struttura organizzativa presso la quale è incardinato l'Ufficio che ha emanato il provvedimento e, qualora ne ricorrano i presupposti, sarà possibile esperire un riesame delle deliberazioni adottate da parte della CISOA e dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà.
Il procedimento è avviato su istanza di parte ovvero su segnalazione interna o, a seguito di un contenzioso amministrativo o giudiziario. All'interno del procedimento possono intervenire gli interessati, posto che in ogni caso i tempi di esercizio dell'autotutela non sospendono i termini ordinari per l'adozione o l'impugnazione del provvedimento.
Una volta avviato il procedimento avrà inizio la fase istruttoria, la quale deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio. Al termine della fase istruttoria verrà adottato uno dei provvedimenti di cui sopra a seconda del vizio riscontrato.