Un regolamento unico in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS
Con la circolare n. 48 del 17 maggio 2023, l'INPS illustra i contenuti del nuovo Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei suoi Comitati che fa riferimento a tutte le gestioni previdenziali dell'Istituto. Il nuovo Regolamento va a sostituirsi al precedente e si è reso necessario per disciplinare attraverso un'unica fonte il contenzioso amministrativo di tutte le gestioni previdenziali INPS, allo scopo di supportare le attività dei Comitati e in vista di favorire la deflazione del contenzioso giurisdizionale.
Campo di applicazione del Regolamento sono le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano nell'istituto a livello centrale e anche periferico. Inoltre, vengono introdotte disposizioni specifiche con riferimento al riesame dei provvedimenti di concessione propri delle Commissioni provinciali CISOA, nonché dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali.
La circolare n. 46 disciplina nello specifico i seguenti punti:
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- Modalità di presentazione del ricorso;
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Termini di presentazione del ricorso (in tal senso, la circolare contiene uno schema riepilogativo molto utile);
- Trasmissione dei ricorsi presentati;
- Cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere;
- Definizione in via amministrativa dei ricorsi;
- Ricorso e autotutela;
- Istruttoria del ricorso;
- Fase decisoria;
- Esecuzione delle decisioni dei Comitati;
- Sospensione e revoca delle deliberazioni;
- Prescrizione e decadenza;
- Monitoraggio e gestione delle giacenze.
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Con il messaggio n. 1900 del 23 maggio 2023, poi, l'INPS ha chiarito e ribadito che i ricorsi concernenti provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale dovranno essere proposti entro 30 giorni dalla data in cui è stato ricevuto detto provvedimento. Ciò comporta che, una volta concluso il regime transitorio previsto dalla circolare n. 48, per i ricorsi notificati prima del 17 maggio 2023 le indicazioni che erano state fornite con il messaggio n. 2939/2013 si intendono superate.