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25 maggio 2023
Meta, legittima la richiesta di informazioni avanzata dalla Commissione europea per sospetto di comportamento anticoncorrenziale

Secondo il Tribunale, il gruppo Facebook «non è riuscito a dimostrare che la richiesta di trasmissione dei documenti da individuare tramite termini di ricerca andava al di là di quanto era necessario e che la protezione di dati personali sensibili non era sufficientemente garantita dall'istituzione di una virtual data room». 

La Redazione

Con sentenza nella causa T-451/20 del 24 maggio 2023, il Tribunale UE esamina, per la prima volta, la legittimità di una richiesta di informazioni tramite termini di ricerca ai sensi del Reg. n. 1/2003 nonché la legittimità di una procedura di virtual data room per il trattamento di documenti contenenti dati personali sensibili.

La vicenda trae origine dalla richiesta di informazioni a Meta Platforms Ireland (gruppo Facebook) da parte della Commissione europea sul sospetto di un comportamento anticoncorrenziale nell'utilizzo di dati e nella gestione della piattaforma del social network. In particolare, la Commissione obbligava Meta Platforms Ireland a fornire alla Commissione tutti i documenti preparati o ricevuti da tre dei suoi responsabili nel periodo interessato che contenevano uno o più termini di ricerca definiti negli allegati.

In conseguenza della domanda di provvedimenti provvisori presentata dal Meta Platforms Ireland, il presidente del Tribunale disponeva la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione fino all'istituzione di una procedura specifica per la produzione dei documenti richiesti che non hanno una connessione con le attività commerciali di Meta Platforms Ireland e che contengono, inoltre, dati personali sensibili. Dando seguito a tale ordinanza, la Commissione ha adottato una decisione di modifica che prevedeva che detti documenti «potranno essere inseriti nel fascicolo di indagine solo dopo essere stati esaminati in una virtual data room secondo le modalità precisate nell'ordinanza sui provvedimenti provvisori».

Meta Platforms Ireland presentava ricorso di annullamento della decisione della Commissione affermando che «l'applicazione dei termini di ricerca precisati nella richiesta di informazioni condurrebbe inevitabilmente all'individuazione di un gran numero di documenti privi di rilevanza per l'indagine condotta della Commissione, il che sarebbe contrario al principio di necessità sancito dall'articolo 18 del Reg. n. 1/2003».
Sul presunto mancato rispetto del principio di necessità, il Tribunale esclude una sua valutazione globale e limita il controllo ai soli termini di ricerca specificatamente contestati dalla ricorrente.
Conclude affermando che Meta Platforms Ireland non sia stata in grado di dimostrare che tali termini erano contrari al principio di necessità e respingendo in quanto infondati i diversi argomenti addotti al riguardo.

In sede di ricorso di annullamento, Meta Platforms Ireland sostiene inoltre che la decisione della Commissione viola il diritto fondamentale alla vita privata.
Esaminando se la decisione impugnata causi un ostacolo sproporzionato a tale diritto, osserva che alcuni documenti richiesta dalla Commissione contenevano dati personali sensibili, la cui possibilità di trattamento è subordinata a tre condizioni: deve perseguire un interesse pubblico, deve essere necessario alla realizzazione di tale interesse e deve essere proporzionato alla finalità perseguita.
Il Tribunale ravvisa che il trattamento dei dati nel caso in esame soddisfa le condizioni predette.
il Tribunale conclude che l'ostacolo al diritto al rispetto della vita privata causato dalla decisione impugnata soddisfa le condizioni enunciate all'art. 52, paragrafo 1, della Carta e respinge, di conseguenza, le censure vertenti su una violazione dell'art. 7 di quest'ultima.

Poiché anche gli altri motivi sollevati da Meta Platforms Ireland si sono rivelati infondati, il Tribunale respinge il ricorso integralmente.