Legittimo l'oscuramento del dominio e il blocco del server italiano con riferimento ad un sito web afferente a una società svizzera che pubblicizzava garanzie fideiussorie senza l'autorizzazione prescritta anche a clienti italiani.
Il Tribunale di Como rigettava l'istanza dell'indagato contro il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP, avente ad oggetto il sito internet ove egli ed altri indagati pubblicizzavano, anche a clienti italiani, l'attività finanziaria di rilascio di garanzie fideiussorie senza l'autorizzazione richiesta dall'art. 107
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Como, Sezione Riesame, ha rigettato l'istanza proposta dal ricorrente contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como in data 4 ottobre 2022.
Tale decreto aveva disposto il sequestro preventivo mediante oscuramento e disabilitazione del dominio, nonché degli strumenti comunque idonei a consentirne l'accesso dall'Italia del sito internet (omissis). Invero, secondo la prospettazione accusatoria, attraverso il sito in questione, il ricorrente e gli altri indagati pubblicizzavano, anche a clienti italiani, l'attività finanziaria di rilascio di garanzie fideiussorie svolta dagli stessi tramite la società di diritto elvetico "C. S. C. S.A.", in assenza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1993, così integrando la fattispecie di reato contemplata dall'art. 132 del medesimo decreto.
2. Avverso la richiamata ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia avv.ti G. S. e G. P., articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il L. deduce violazione degli artt. 321 e 727 cod.proc.pen. poiché il sito web oggetto di oscuramento era registrato in Svizzera sicché si sarebbe dovuto procedere all'esecuzione del sequestro previa attivazione della procedura di rogatoria internazionale con detto Stato.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente assume violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. per violazione del principio della necessaria proporzionalità della misura in quanto era stato disposto l'oscuramento integrale del sito, ricomprendendo anche pagine dello stesso non collegate all'attività, considerata di natura illecita, posta a fondamento del provvedimento di sequestro.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, poiché la misura si è limitata a rendere inaccessibili le pagine del sito dall'Italia, operando, attraverso la Polizia Postale delegata, sul solo server italiano facente capo alla società "S.P. s.r.l." sita in C. e pertanto non era necessario effettuare, a tal fine, una rogatoria internazionale.
2. Il secondo motivo è anch'esso infondato per le ragioni di seguito indicate
Su un piano generale va ricordato che, in tema di sequestro preventivo c.d. impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (Sez. V, 22/03/2021, n.17586).
Tuttavia, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, in linea con richiamati assunti, l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato le esigenze cautelari sottese all'integrale oscuramento delle pagine del sito, evidenziando che dal nome stesso della società la principale attività del medesima è quella di prestazione di garanzie fidejussorie per aziende che viene pubblicizzata mediante plurimi riferimenti, a partire dalla home page, ai requisiti di professionalità della società idonea a trarre in inganno i clienti italiani e ad attrarre nuovi investimenti degli stessi.
In sostanza un oscuramento parziale del sito non sarebbe stato sufficiente ad evitare il rischio di commissione dell'attività delittuosa attraverso lo stesso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.