Svolgimento del processo
La controversia ha ad oggetto la liquidazione di compensi professionali di avvocato (€ 19.743,00, per i giudizi civili nn. 2629/2016 e 2629-1/2016 RGAC) compiuta nel 2021 dal Tribunale di Cosenza in favore dell'avv. AT a carico del cliente FS (in accoglimento di istanza di revocazione per errore di fatto). Il Tribunale di Cosenza ha accertato che l'avv. T non ha redatto gU atti di causa per i quali ha chiesto il compenso, ma si è limitata solo a sottoscriverli dopo averne affidato la redazione alla dr.ssa RS, figlia del cliente, che si è valsa dell'aiuto del marito giudice, GG ,. Le T ha partecipato ad alcune udienze, di rinvio.
Ricorre in cassazione FS con un unico motivo. Resiste AT con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo si lamenta l'inesistenza della motivazione con riferimento all'applicazione dei criteri di liquidazione del compenso per le distinte fasi (violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., nonché dell'art. 14 d. lgs. 150/2011).
In realtà, il ricorrente non denuncia l'inesistenza, quanto l'irriducibile contraddittorietà della motivazione. In particolare, le censure del ricorrente s'indirizzano in particolare, in relazione al giudizio n. 2629/2016 (valore: circa€ 1.777.000), contro: (a) la computazione di € 2.862,00 per la fase di studio della controversia, compenso che sarebbe dovuto venire meno per la mancanza di «qualsivoglia apporto intellettivo-redazionale» da parte dell'avv. T ; (b) la computazione di € 11.730,00 per la fase istruttoria, alla quale si sarebbe dovuta applicare una riduzione fino al 70/% ex art. 4, co. 1
d.m. 55/2014, cioè fino a € 5.027 per «ragioni indubbie e cristalline», che si appuntano su una valutazione dell'importanza dell'opera prestata in concreto.
Il motivo non è fondato. Secondo il Tribunale, la circostanza pacifica che gli atti processuali siano stati redatti dai congiunti del cliente non esclude che in capo a questi sia sorto il rapporto professionale e l'obbligazione di pagamento. Infatti, l'assunzione del patrocinio da parte dell'avv. T è il tramite necessario per la valorizzazione processuale degli atti e delle difese, senza il quale essi non avrebbero potuto trovare ingresso in sede processuale. La suddetta circostanza pacifica incide tuttavia sul quantum del compenso, da determinare nel minimo tariffario in relazione a tutte le prestazioni documentate. La motivazione è congrua e non presenta profili sindacabili in sede di legittimità.
Con riferimento ai rilievi del ricorrente, si può aggiungere: (a) l'assunzione di un affare entro il carico professione ne implica logica mente l'esame, cioè l'attività di studio; (b) quanto ai profili sistemici, la formazione professionale di un praticante si giova di indicazioni e insegnamenti di ordine generale, derivanti dal suo inserimento nello studio professionale, apprendimenti che devono poter concretizzarsi nel corso del tirocinio professionale nell'autonoma redazione di atti processuali, retribuita sulla IDase economica della provvista generata dalla corresponsione al titolare dello studio legale di compensi professionali seconélo i parametri forensi.
Il motivo è rigettato e con esso il ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. lbis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2000, oltre a € 200,00, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e aglì accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto.