«Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo EMMENTALER – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Marchio collettivo – Articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001»
Sentenza
1 Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, l’Emmentaler Switzerland, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 ottobre 2020 (procedimento R 2402/2019-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Il 4 ottobre 2017 la ricorrente ha ottenuto, presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, la registrazione internazionale recante il numero 1378524 del segno denominativo EMMENTALER. Il 7 dicembre 2017 tale registrazione internazionale è stata notificata all’EUIPO, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione sono quelli rientranti nella classe 29 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Formaggi a denominazione di origine protetta “emmentaler”».
4 Con decisione del 9 settembre 2019, l’esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.
5 Il 25 ottobre 2019 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l’EUIPO contro la decisione dell’esaminatrice.
6 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, con la motivazione che il marchio richiesto era descrittivo.
Conclusioni delle parti
7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’EUIPO alle spese, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
8 L’EUIPO, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
9 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, e il secondo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
10 L’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 prevede che, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, possano costituire marchi collettivi dell’Unione europea segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi in questione.
11 Tuttavia, tale disposizione, che prevede una deroga all’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, deve essere sottoposta ad un’interpretazione restrittiva, cosicché la sua portata non può comprendere i segni che saranno considerati come un’indicazione della specie, della qualità, della quantità, della destinazione, del valore, dell’epoca di produzione o di un’altra caratteristica dei prodotti di cui trattasi, ma unicamente i segni che saranno considerati come un’indicazione della provenienza geografica di detti prodotti [v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2011, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e a./UAMI (TXAKOLI), T-341/09, EU:T:2011:220, punti 33 e 35 e giurisprudenza ivi citata].
12 Alla luce di tali principi, occorre esaminare anzitutto il secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene, in particolare, che il segno controverso non designa una caratteristica dei prodotti di cui trattasi, vale a dire un tipo di formaggio.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001
13 Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001. Tale motivo si articola in due parti. La prima verte sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, poiché tale decisione si fonda esclusivamente sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. La seconda verte, da un lato, sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe effettuato una valutazione erronea degli elementi di prova e avrebbe quindi a torto concluso che il marchio richiesto era descrittivo dei prodotti di cui trattasi e, dall’altro, sul fatto che essa avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.
Sul primo capo, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001
14 Secondo l’EUIPO e la Repubblica francese, la prima parte del secondo motivo è irricevibile, laddove la ricorrente sostiene che la decisione impugnata ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sebbene tale decisione si fondi esclusivamente sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.
15 La ricorrente ritiene che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 costituisca una lex specialis rispetto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, cosicché il fatto che la decisione impugnata si fondi esclusivamente sulla prima di tali disposizioni non riveste alcuna importanza nel caso di specie. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non può essere fondata unicamente su un’analisi alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, ma dovrebbe altresì tener conto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
16 Secondo una costante giurisprudenza, i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato [v. sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 45 e giurisprudenza ivi citata, e del 31 gennaio 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico), T-44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].
17 Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 risulta che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati in tale disposizione affinché il segno non possa essere registrato come marchio dell’Unione europea [v. sentenze dell’8 luglio 2008, Lancôme/UAMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T-160/07, EU:T:2008:261, punto 51 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 aprile 2013, Continental Bulldog Club Deutschland/UAMI (CONTINENTAL), T-383/10, EU:T:2013:193, punto 71 e giurisprudenza ivi citata].
18 Del resto, secondo una giurisprudenza costante, un marchio che è descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 è per ciò stesso necessariamente privo di carattere distintivo in relazione ai medesimi prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento (v. sentenza del 17 aprile 2013, CONTINENTAL, T-383/10, EU:T:2013:193, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
19 Ne consegue che la commissione di ricorso poteva limitarsi ad esaminare se il marchio richiesto fosse descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, senza pronunciarsi sull’applicazione di altri impedimenti assoluti alla registrazione, come quello previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
20 Di conseguenza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.
Sul secondo capo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, nonché dell’obbligo di motivazione
21 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
22 Tali segni o indicazioni sono considerati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, ossia quella che consiste nell’identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio [sentenze del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punto 30; del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, punto 37, e del 24 febbraio 2021, Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico), T-809/19, non pubblicata, EU:T:2021:100, punto 29].
23 In forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento si applica anche se gli impedimenti alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione europea. Tale parte può essere costituita, se del caso, da un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punti 81 e 83).
24 Perché il divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/2001, si applichi a un segno, quest’ultimo deve presentare con i prodotti o servizi in causa un nesso sufficientemente concreto e diretto da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o una delle loro caratteristiche [v. sentenze del 12 gennaio 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 giugno 2005, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].
25 La valutazione del carattere descrittivo di un segno deve essere svolta, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi interessati e, dall’altro, con riferimento alla comprensione che ne ha il pubblico di riferimento [v. sentenze del 25 ottobre 2005, 2005, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 ottobre 2015, Cipro/UAMI (XA¿¿OYMI e HALLOUMI), T-292/14 e T-293/14, EU:T:2015:752, punto 16 e giurisprudenza ivi citata].
26 Nel caso di specie, i prodotti designati dal marchio richiesto, quali figurano al precedente punto 3, sono prodotti destinati a tutti i consumatori. Di conseguenza, il pubblico di riferimento è costituito dal grande pubblico, come giustamente constatato dalla commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, senza che la ricorrente lo abbia contestato.
27 Al punto 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha poi considerato, in sostanza, che il segno EMMENTALER sarebbe stato immediatamente compreso dalla parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara, danese, tedesca, estone, irlandese, francese, croata, ungherese, neerlandese, polacca, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e inglese nel senso di designare un tipo di formaggio a pasta dura provvisto di fori.
28 La commissione di ricorso ha motivato tale conclusione basandosi su una serie di elementi che riguardavano, in particolare, la parte del pubblico di riferimento di lingua tedesca e francese.
29 La ricorrente sostiene che, fondando la decisione impugnata su tali elementi, la commissione di ricorso ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001.
30 Al punto 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso si è basata, per quanto riguarda il pubblico di riferimento tedesco, su vari elementi per suffragare la sua conclusione secondo cui quest’ultimo comprendeva il segno EMMENTALER come designante un tipo di formaggio, la cui rilevanza è contestata dalla ricorrente. Occorre esaminarli qui di seguito.
– Sulla definizione del termine «emmentaler» nel dizionario Duden
31 Al fine di dimostrare che il segno EMMENTALER designa un tipo di formaggio, la commissione di ricorso si è basata sulla definizione del termine corrispondente nel dizionario Duden, secondo la quale tale termine designa un «formaggio svizzero grasso con fori delle dimensioni di una ciliegia e un gusto simile al gheriglio di noce; formaggio emmental».
32 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso si è erroneamente basata su tale definizione, poiché il dizionario Duden non indicherebbe che tale termine designa, in tedesco, un tipo di formaggio, ma preciserebbe espressamente che si tratta di un formaggio svizzero.
33 A tale proposito, occorre rilevare che, sebbene la definizione summenzionata contenga l’espressione «formaggio svizzero», resta il fatto che quest’ultima è completata da una seconda definizione, ossia «formaggio emmental». Il carattere succinto di tale definizione, che non contiene nessun’altra specificazione, in particolare per quanto riguarda l’origine geografica del prodotto in esame, corrobora la conclusione che, secondo tale dizionario, occorre intendere il termine «emmentaler» nel senso che designa un tipo di formaggio.
34 Tale conclusione è altresì confermata dal fatto che detta definizione rinvia alle caratteristiche di un formaggio in quanto tale, quando precisa che tale termine riguarda un formaggio «con fori delle dimensioni di una ciliegia e un gusto di gheriglio di noce».
35 Ciò premesso, la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non poteva utilizzare la definizione del termine «emmentaler» nel dizionario Duden come indizio, tra gli altri, del carattere descrittivo del segno deve essere respinta.
– Sulla produzione dell’emmentaler
36 Per affermare che il segno EMMENTALER designa un tipo di formaggio, la commissione di ricorso ha tenuto conto del fatto che, al momento del deposito del marchio richiesto, l’emmentaler era un formaggio prodotto in diversi Stati membri, compresa la Germania.
37 La ricorrente sostiene che la constatazione di fatto della commissione di ricorso secondo cui l’emmentaler è un formaggio prodotto in diversi Stati membri, compresa la Germania, non è dimostrata. Basando la sua conclusione quanto al carattere descrittivo della denominazione Emmentaler su tale affermazione, la commissione di ricorso avrebbe così violato il suo obbligo di motivazione.
38 Inoltre, secondo la ricorrente, anche se è vero che l’emmentaler era un formaggio prodotto in tali Stati membri al momento della domanda di registrazione del marchio richiesto, esso non avrebbe potuto essere legittimamente immesso sul loro mercato con la denominazione Emmentaler considerata isolatamente, vale a dire senza che quest’ultima fosse accompagnata dall’indicazione del luogo di fabbricazione. Per quanto riguarda, più in particolare, la Germania, tale circostanza deriverebbe dal fatto che tale Stato membro è vincolato dal Trattato del 7 marzo 1967 concluso con la Svizzera relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza e di altre denominazioni geografiche (in prosieguo: l’«accordo Svizzera-Germania»). Infatti, tale accordo riserverebbe l’uso di una siffatta denominazione a un formaggio prodotto in Svizzera e consentirebbe l’uso della denominazione Emmentaler per designare formaggi fabbricati nel territorio tedesco a condizione che tale denominazione sia accompagnata dall’indicazione del paese di fabbricazione in caratteri identici, per font, dimensioni e colori, a quelli utilizzati per la denominazione.
39 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura vertente sul difetto di motivazione, dall’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 risulta che le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Tuttavia, dalla giurisprudenza si evince che la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata e al giudice competente di disporre di elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo [v. sentenze del 25 marzo 2009, Anheuser-Busch/UAMI – Budejovický Budvar (BUDWEISER), T-191/07, EU:T:2009:83, punto 128 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 aprile 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, punto 92 e giurisprudenza ivi citata].
40 In tale ottica, può essere ammessa una motivazione che fa riferimento a un altro documento a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata e al giudice competente di disporre di elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo [v., in tal senso, sentenze del 30 marzo 2000, Kish Glass/Commissione, T-65/96, EU:T:2000:93, punto 51; del 12 maggio 2016, Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-590/14, non pubblicata, EU:T:2016:295, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 5 febbraio 2018, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commissione, T-611/15, EU:T:2018:63, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].
41 Nel caso di specie, è vero che la commissione di ricorso non ha esplicitamente individuato, nella decisione impugnata, gli elementi di prova sui quali aveva fondato la sua constatazione relativa alla produzione di emmentaler negli Stati membri interessati.
42 Tuttavia, essa ha rinviato a tale proposito, al punto 25 della decisione impugnata, «alle osservazioni di terzi menzionate al [punto 4 di detta decisione]».
43 Orbene, da un lato, la ricorrente ha avuto la possibilità di prendere conoscenza di tali osservazioni e di presentare i propri rilievi al riguardo nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO e dinanzi al Tribunale. Dall’altro, dette osservazioni contengono informazioni sufficientemente precise, numeriche e concordanti riguardo alla produzione di emmentaler negli Stati membri interessati, cosicché esse consentono alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali la commissione di ricorso è giunta alla conclusione relativa a detta produzione e al Tribunale di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.
44 Date tali circostanze, si deve concludere che la commissione di ricorso non ha violato il suo obbligo di motivazione.
45 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la produzione di emmentaler in Germania, risulta anzitutto dalle osservazioni del Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Ministero federale dell’Alimentazione e dell’Agricoltura, Germania), della Milchwirtschaftlicher Verein Bayern eV (associazione lattiera della Baviera, Germania) e della MIV Milchindustrie-Verband eV (associazione dell’industria lattiera, Germania), alle quali la commissione di ricorso ha rinviato al punto 25 della decisione impugnata, che la Germania ha prodotto 135 000 tonnellate di emmentaler nel 2016.
46 Inoltre, non è contestato che una parte sostanziale di tale produzione è stata immessa sul mercato tedesco. A tal proposito, dalle osservazioni dell’associazione lattiera della Baviera risulta che, delle 135 000 tonnellate di emmentaler prodotte in Germania nel 2016, solo 80 000 sono state esportate. Ne consegue che una parte sostanziale del quantitativo di emmentaler prodotto in Germania è stata immessa sul mercato direttamente in Germania.
47 Infine, dalle summenzionate osservazioni risulta che la produzione e la commercializzazione del formaggio ricordate ai punti 45 e 46 supra riguardavano la denominazione Emmentaler considerata isolatamente. Tale affermazione è corroborata da diversi esempi di emmentaler riportati nelle osservazioni menzionate al punto 25 della decisione impugnata. Infatti, tali formaggi, che provengono da più operatori economici e sono stati prodotti e immessi in commercio in Germania, contengono detta denominazione senza che quest’ultima sia accompagnata dall’indicazione del paese o del luogo di fabbricazione.
48 Peraltro, per quanto riguarda la denominazione con la quale detti prodotti sono stati commercializzati in Germania, la ricorrente ha contestato, in udienza, che essi erano stati immessi sul mercato tedesco con la denominazione Emmentaler considerata isolatamente. Tuttavia, nonostante il fatto che la ricorrente sia stata invitata con una misura di organizzazione del procedimento a prendere posizione sulle informazioni menzionate ai punti da 45 a 47 supra, essa si è limitata a sostenere che l’immissione in commercio di tali prodotti sarebbe stata contraria all’accordo Svizzera-Germania. Per contro, essa non ha sottoposto al Tribunale alcun elemento concreto diretto a contestare i dati figuranti in tali punti.
49 Per quanto riguarda l’impatto di tale produzione di emmentaler in Germania sulla percezione da parte del pubblico di riferimento del carattere descrittivo del segno EMMENTALER, dalla giurisprudenza emerge chiaramente che la produzione e la commercializzazione di un prodotto con una determinata denominazione, senza che tale denominazione sia utilizzata in modo da fare riferimento all’origine di tale prodotto, possono costituire un indizio rilevante per determinare se tale denominazione sia diventata generica (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2005, Germania e Danimarca/Commissione, C-465/02 e C-466/02, EU:C:2005:636, punti da 75 a 100, e del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania, C-132/05, EU:C:2008:117, punti da 53 a 57).
50 Gli insegnamenti tratti da tale giurisprudenza, pur riguardando il carattere generico di una denominazione, sono parimenti rilevanti ai fini dell’esame del carattere descrittivo dei segni. Infatti, la caratterizzazione di un segno come descrittivo o generico è strettamente connessa, in quanto, in entrambe le situazioni, tale segno è privo di carattere distintivo (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, punto 41).
51 Quindi, in particolare, quando più operatori economici producono e commercializzano in uno Stato membro prodotti rivestendoli di un determinato segno, senza che quest’ultimo rinvii ad un’origine commerciale o geografica di tali prodotti, una siffatta circostanza può suggerire che il pubblico di riferimento percepisca detto segno come designante una caratteristica di detti prodotti e, pertanto, come descrittivo.
52 Da quanto precede deriva che, da un lato, la ricorrente non è riuscita a contestare la circostanza che, come risulta dai dati di cui ai precedenti punti da 47 a 45, una notevole quantità di formaggio prodotto in Germania era stata commercializzata in tale Stato membro con la denominazione Emmentaler considerata isolatamente. Dall’altro, come rilevato ai punti da 49 a 51 supra, una siffatta circostanza costituisce un valido indizio del fatto che il pubblico di riferimento percepisce tale denominazione come designante una caratteristica di tali prodotti e, pertanto, come descrittiva.
53 Date tali circostanze, la questione se l’immissione sul mercato tedesco di formaggi prodotti in Germania con la denominazione Emmentaler considerata isolatamente sia compatibile con l’accordo Svizzera-Germania è irrilevante, dal momento che la percezione del pubblico di riferimento, in relazione alla quale deve essere valutato il carattere descrittivo del segno di cui trattasi, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 25 supra, è determinata in particolare da come tale segno come commercializzato nel mercato viene presentato a detto pubblico. Infatti, il pubblico di riferimento presupporrà, in linea generale, che i prodotti commercializzati in uno Stato membro vi siano stati immessi legittimamente nel mercato, senza necessariamente interrogarsi sull’esistenza di pretesi conflitti tra norme giuridiche.
54 Di conseguenza, la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non poteva basarsi sulla produzione in Germania del formaggio denominato Emmentaler come indizio, tra gli altri, del carattere descrittivo di tale segno deve essere respinta.
– Sul regolamento tedesco sui formaggi
55 Al fine di dimostrare che il segno EMMENTALER designa un tipo di formaggio, la commissione di ricorso si è basata, inoltre, sul regolamento tedesco sui formaggi, secondo il quale l’emmentaler è classificato come tipo di formaggio standard.
56 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non poteva fondarsi su tale regolamento, poiché quest’ultimo non è compatibile con l’accordo Svizzera-Germania, che prevarrebbe su di esso.
57 A tale proposito, risulta dal paragrafo 7 e dall’allegato 1 del regolamento tedesco sui formaggi che l’emmentaler è classificato, da quest’ultimo, come «Standardsorte», ovvero come un tipo di formaggio standard.
58 Orbene, una siffatta classificazione può riflettere la percezione del pubblico di riferimento riguardo al carattere descrittivo di un siffatto segno.
59 Date tali circostanze, l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento tedesco sui formaggi è asseritamente incompatibile con l’accordo Svizzera-Germania è privo di pertinenza per ragioni analoghe a quelle esposte al punto 53 supra.
60 Di conseguenza, la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non poteva basarsi sul regolamento tedesco sui formaggi come un’indicazione tra altre del carattere descrittivo del segno deve essere respinta.
– Sulla posizione dell’Unione nel corso dei negoziati dell’accordo tra la Svizzera e l’Unione
61 Per affermare che il segno EMMENTALER designa un tipo di formaggio, la commissione di ricorso ha tenuto conto del fatto che, nel negoziare l’accordo del 17 maggio 2011 tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU 2011, L 297, pag. 3) (in prosieguo: l’«accordo tra la Svizzera e l’Unione»), l’Unione si è opposta all’inclusione della denominazione Emmentaler nell’elenco delle indicazioni geografiche protette da tale accordo.
62 La ricorrente contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il carattere descrittivo del marchio richiesto può essere dedotto anche dalla circostanza che l’Unione si era opposta all’inclusione della denominazione Emmentaler, in quanto tale, tra le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dall’accordo tra la Svizzera e l’Unione.
63 Secondo la ricorrente, è vero che l’Unione non ha accettato di includere tale denominazione nell’elenco delle indicazioni geografiche oggetto della protezione in forza dell’accordo tra la Svizzera e l’Unione. Tuttavia, questa sola circostanza non consentirebbe di affermare che non sia possibile alcuna tutela mediante un marchio collettivo dell’Unione europea per la denominazione Emmentaler considerata isolatamente.
64 A tale proposito, occorre rilevare che, da un lato, l’accordo tra la Svizzera e l’Unione contiene, all’appendice 1, un elenco delle denominazioni di formaggi che sono oggetto della protezione reciproca delle parti contraenti in quanto denominazioni di origine e indicazioni geografiche.
65 Orbene, la denominazione Emmentaler non è stata inclusa in tale elenco.
66 Dall’altro lato, le ragioni di tale mancata inclusione sono state descritte in un comunicato stampa dell’Ufficio federale svizzero dell’agricoltura del 17 dicembre 2009, al quale la commissione di ricorso ha fatto riferimento al punto 24 della decisione impugnata.
67 In tale comunicato stampa, l’Ufficio federale svizzero dell’agricoltura ha rilevato che i negoziati dell’accordo tra la Svizzera e l’Unione erano stati ostacolati per lungo tempo dalle loro posizioni divergenti in merito all’inclusione della denominazione Emmentaler nell’elenco delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nell’ambito di tale accordo, poiché «[l’Unione aveva considerato] la denominazione “[E]mmentaler” come una denominazione generica» e che «[essa] [aveva] richiesto che tale denominazione [potesse] essere utilizzata in tutti gli Stati membri». Secondo detto comunicato stampa, è a causa di tali divergenze che la Svizzera e l’Unione hanno deciso di non includere la denominazione Emmentaler in detto elenco.
68 Orbene, è plausibile che tale posizione dell’Unione tragga origine dal fatto che, come risulta dal punto 48 supra, prodotti recanti la denominazione Emmentaler isolatamente considerata erano immessi sul mercato almeno in taluni Stati membri, come la Germania, cosicché detta posizione può riflettere la percezione del pubblico di riferimento degli Stati membri, ivi compreso il pubblico tedesco.
69 Date tali circostanze, occorre respingere la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non poteva basarsi su tale posizione come un indizio tra altri del fatto che il termine «emmentaler» sarebbe percepito dal pubblico tedesco come descrittivo di un tipo di formaggio.
– Sulla norma generale per l’emmental elaborata dalla Commissione del Codex Alimentarius
70 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver tenuto conto della norma generale per l’emmental elaborata dalla Commissione del Codex Alimentarius. Tale norma non conterrebbe regole vincolanti per la procedura relativa ai marchi nell’Unione e non potrebbe, quindi, prevalere sull’accordo Svizzera-Germania, che ha concesso una protezione alla denominazione Emmentaler come descritto al punto 38 supra.
71 A tale proposito, dalla giurisprudenza emerge, innanzitutto, che il fatto che una denominazione sia definita come generica nel Codex Alimentarius è un aspetto rilevante per valutare se il marchio richiesto possa essere descrittivo di un tipo di formaggio [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 12 settembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UAMI – Biraghi (GRANA BIRAGHI), T-291/03, EU:T:2007:255, punto 67, e del 14 dicembre 2017, Consejo Regulador «Torta del Casar»/EUIPO – Consejo Regulador «Queso de La Serena» (QUESO Y TORTA DE LA SERENA), T-828/16, non pubblicata, EU:T:2017:918, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].
72 Inoltre, secondo la norma generale per l’emmental (CXS 269-1967) elaborata dalla Commissione del Codex Alimentarius, il termine «emmental» designa un formaggio affinato a pasta dura che è conforme ai requisiti elencati in tale norma. Ai sensi dell’articolo 7.1 di detta norma, il segno EMMENTALER può essere utilizzato conformemente alla norma generale per l’etichettatura dei prodotti alimentari preimballati, purché il prodotto sia conforme alla norma per l’emmental.
73 Ne consegue che il segno EMMENTALER, nell’ambito del Codex Alimentarius, è percepito come una denominazione di un tipo di formaggio che presenta le caratteristiche contenute in tale norma.
74 Tale conclusione non è messa in discussione dall’articolo 7.2 della medesima norma per l’emmental, secondo cui il nome del paese d’origine deve essere indicato sull’etichetta del prodotto. Infatti, il verbale della 35a sessione del Comitato sull’etichettatura dei prodotti alimentari della Commissione del Codex Alimentarius ha precisato, con il consenso della Commissione europea e di tutti gli Stati membri dell’Unione, che tale norma in materia di denominazione mirava a mantenere il carattere generico del nome del formaggio.
75 Parimenti, la rilevanza della norma generale per l’emmental summenzionata non è rimessa in discussione dall’accordo Svizzera-Germania, al quale fa riferimento la ricorrente, per ragioni analoghe a quelle esposte al punto 53 supra.
76 Date tali circostanze, la commissione di ricorso poteva basarsi sulla norma generale per l’emmental elaborata dalla Commissione del Codex Alimentarius come un indizio tra altri per concludere che il termine «emmentaler» era descrittivo dei prodotti di cui trattasi.
– Sulla sentenza del 5 dicembre 2000, Guimont (C-448/98)
77 La ricorrente fa valere che la genericità del termine «emmentaler» non risulta dalla sentenza del 5 dicembre 2000, Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663). Vero è che, in quest’ultima, la Corte avrebbe rilevato che era pacifico che l’emmenthal era un formaggio legittimamente fabbricato e commercializzato in Stati membri diversi dalla Francia. Tuttavia, tale fatto sarebbe solo uno dei criteri che dovrebbero essere presi in considerazione per valutare l’idoneità alla registrazione del termine «emmentaler».
78 Su tale punto, occorre ricordare che, al punto 32 della sentenza del 5 dicembre 2000, Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663), la Corte conferma, come risulta dai punti da 45 a 53 supra, che il formaggio emmental è legittimamente fabbricato e commercializzato in Stati membri diversi dalla Francia.
79 Come ammette la stessa ricorrente, tale fatto è un criterio tra gli altri che deve essere preso in considerazione per valutare l’idoneità alla registrazione del termine «emmentaler». Ne consegue che la ricorrente non ha affermato, né tanto meno dimostrato, che tale circostanza sarebbe irrilevante nel caso di specie, se non altro come uno degli indizi da prendere in considerazione, tra altri, nella valutazione del carattere descrittivo della denominazione Emmentaler.
80 Date tali circostanze, la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non poteva basarsi sulla sentenza del 5 dicembre 2000, Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663), come indizio tra altri del carattere descrittivo del marchio richiesto, deve essere respinta.
– Conclusione sul carattere descrittivo
81 Alla luce degli indizi esaminati ai punti da 31 a 80 supra, la commissione di ricorso ha potuto constatare, al punto 24 della decisione impugnata, senza commettere errori di valutazione, che il pubblico di riferimento tedesco comprendeva immediatamente il segno EMMENTALER come designante un tipo di formaggio.
82 Tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 23 supra, la commissione di ricorso ha quindi correttamente concluso che tale segno aveva carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, dovendosi ricordare che è sufficiente che tale impedimento alla registrazione esista in una parte dell’Unione, la quale può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro.
83 Infine, dato che gli indizi esaminati ai punti da 31 a 76 supra, dimostrano sufficientemente che il segno EMMENTALER ha carattere descrittivo in Germania, non è necessario esaminare la fondatezza delle altre censure sollevate nell’ambito del secondo motivo, relative agli altri elementi sui quali la commissione di ricorso si basa al punto 24 della decisione impugnata, dato che tali elementi non riguardano la percezione del pubblico di riferimento tedesco.
84 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve respingere il secondo motivo.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001
85 La ricorrente fa valere che la denominazione Emmentaler considerata isolatamente dovrebbe beneficiare di una tutela in quanto marchio collettivo, in forza dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, dal momento che essa rinvierebbe alla provenienza geografica dei prodotti in questione.
86 L’EUIPO, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese contestano tale argomento.
87 Come risulta dai punti 10 e 11 supra, la deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, prevista all’articolo 74, paragrafo 2, di tale regolamento, deve essere interpretata restrittivamente. In particolare, la sua portata non può comprendere i segni che saranno considerati come un’indicazione della specie, della qualità, della quantità, della destinazione, del valore, dell’epoca di produzione o di un’altra caratteristica dei prodotti di cui trattasi, ma unicamente i segni che saranno considerati come un’indicazione della provenienza geografica di detti prodotti.
88 Nel caso di specie, dai punti da 31 a 82 supra risulta che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che il termine «emmentaler» era descrittivo di un tipo di formaggio per il pubblico di riferimento tedesco e non era percepito come un’indicazione di provenienza geografica di detto formaggio.
89 Parimenti, la ricorrente non ha presentato al Tribunale altri elementi concreti diretti a dimostrare che tale pubblico comprende tale segno in tal senso.
90 Date tali circostanze, essa non può sostenere che il marchio richiesto debba essere tutelato ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.
91 Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo e, quindi, il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
92 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
93 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese e del CNIEL.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Decima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) L’Emmentaler Switzerland è condannata alle spese.