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26 maggio 2023
Illegittimo fissare soglie che sottraggono la totalità (o quasi) dei progetti di riassetto urbano all’obbligo di VIA

La CGUE risolve i dubbi sollevati dal Tribunale amministrativo di Vienna sulla compatibilità della normativa austriaca con la Direttiva 2011/92 in materia di VIA di determinati progetti pubblici e privati.

La Redazione

L'impresa WertInvest Hotelbetrieb chiedeva al Comune di Vienna il rilascio del permesso di costruire per un progetto nella zona del centro storico della Città, classificata come patrimonio mondiale dell'Unesco. Il progetto consisteva nella riqualificazione del sito attraverso la demolizione di un hotel e la costruzione di nuovi edifici a uso alberghiero, commerciale, congressuale, per eventi, residenziale e per uffici, oltre che di una pista di pattinaggio sotterranea (in sostituzione di quella esistente), di una palestra sotterranea con una piscina e di un parcheggio sotterraneo. In totale, il progetto avrebbe occupato un'area di circa 1,55 ettari e una superficie lorda pavimentata di 89mila metri quadri.
Ricorsa al Tribunale amministrativo della Città, per mancata decisione da parte del Comune di Vienna, la società chiedeva al Giudice la concessione del permesso di costruire, sostenendo che, alla luce delle soglie e dei criteri stabiliti dal diritto austriaco, il progetto in questione non era soggetto all'obbligo di VIA (valutazione di impatto ambientale).

Il Tribunale amministrativo di Vienna sollevava alcuni dubbi sulla compatibilità della normativa austriaca con la direttiva 2011/92, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e interrogava la Corte di Giustizia europea sulla questione secondo la quale il diritto austriaco subordinerebbe la VIA di «progetti di riassetto urbano» al superamento delle soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di una superficie lorda pavimentata superiore a 150mila metri quadri.


Arriviamo dunque alla risposta della CGUE. Con sentenza del 25 maggio 2023 nella causa C-575/21, la Corte afferma che «la direttiva osta a una normativa nazionale che subordina la realizzazione di una valutazione dell'impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano», come quelli di cui trattasi, al superamento di soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150 000 m²».
In particolare, prosegue la Corte, se uno Stato membro ricorre a soglie limite per valutare la necessità di procedere a una VIA, deve prendere in considerazione anche l'ubicazione dei progetti, fissando più soglie corrispondenti a diverse dimensioni dei progetti, applicabili in funzione della loro natura e ubicazione.
Nel caso di specie, il progetto si trova nella zona centrale di un sito classificato come patrimonio mondiale dell'Unesco, pertanto, il criterio relativo all'ubicazione dei progetti risulta particolarmente pertinente.


In pratica, tutte le volte in cui un ambiente urbano presenti spazio limitato, soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150mila metri quadri sono talmente elevate che sottraggono la maggior parte dei progetti di riassetto urbano all'obbligo di realizzare una valutazione del loro impatto ambientale. Pertanto, spetta al Tribunale amministrativo di Vienna «stabilire se la totalità o la quasi totalità dei progetti interessati sia sottratta a priori a tale obbligo, il che non sarebbe in linea di principio compatibile con la direttiva».
Infine, la Corte conclude affermando che il diritto dell'Unione osta a soglie fissate a un livello tale che la totalità o la quasi totalità dei progetti di un certo tipo sarebbe a priori sottratta all'obbligo di realizzare tale valutazione.