Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
26 maggio 2023
Il caso processuale: compensazione del debito a seguito di cessione di quote sociali
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quali sono i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto ai fini della compensazione?
La Redazione
L’oggetto del processo: contratto di cessione quote sociali – compensazione del credito

ilcaso

Con ricorso monitorio, Tizio e Caio chiedevano al Tribunale la somma a titolo di rate scadute relative al prezzo della cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale della “Pasticceria beta” in virtù della quale la società alfa aveva rilevato la totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale. I ricorrenti contestavano il mancato integrale pagamento di alcune rate. Avverso tale decreto proponeva opposizione la società alfa, eccependo la compensazione con somme corrisposte per debiti dei cedenti e, in particolare, l'intervenuto pagamento dovuti dai signori Tizio e Caio per una fornitura di energia/gas, dandone debita preventiva comunicazione, nonché comunicando, con piena condivisione degli opposti, la successiva imputazione di quell'importo sulle rate prezzo di allora successiva scadenza, a concorrenza dello stesso; eccepivano altresì che era pervenuta, poi, alla società cessionaria una cartella di pagamento dall'Agenzia delle Entrate e che successivamente la società aveva appreso dell'esistenza di diverse cartelle esattoriali ancora pendenti ed a debito della società.

La normativa risolutiva

legislazione

Il Legislatore con l'art. 1243 c.c. ha evidenziato che la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Quindi, se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. In sintesi, nel caso di compensazione legale, il Legislatore prevede che la stessa debba riguardare solo crediti che presentino una certa analogia tra di essi. Laddove questa analogia sia solo parziale, opera la compensazione giudiziale, nella quale è rimesso alla valutazione del giudice se pronunciarla comunque.

La procedura

esempio

L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda; mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido; oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Pertanto, la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4313).

La soluzione del giudice

ildiritto

A seguito dell'istruttoria di causa era emerso che la pretesa creditoria dei ricorrenti trovava fondamento nella scrittura privata, un atto di cessione del con cui gli odierni opposti, ciascuno per quanto di ragione, cedevano alla società alfa le loro quote di partecipazione al capitale sociale della Pasticceria beta. Premesso ciò, la società opponente non aveva contestato la sussistenza del credito azionato, limitandosi ad eccepire in compensazione l'intervenuto pagamento dell'importo dovuti da Tizio e Caio per una bolletta di fornitura, e l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. Tuttavia, secondo il giudice, nel caso in esame, parte opponente non aveva offerto piena prova della certezza dei crediti eccepiti in compensazione. Infatti, quanto all'eccepito intervenuto pagamento dovuti dagli opposti per una bolletta di fornitura, il credito non poteva ritenersi certo, poiché contestato nell'an dagli opposti, che avevano sostenuto di aver già provveduto al pagamento di quanto dovuto per le forniture relative al periodo di cui alla fattura in questione. Le medesime considerazioni valgono anche per le cartelle esattoriali, per le quali, in primo luogo, da parte opponente, non è stata offerta prova dell'intervenuto pagamento, sicché, ai fini della compensazione, difettava il presupposto della coesistenza di due crediti tra i medesimi soggetti.
In definitiva, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, l'ingiunzione confermata.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?