Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 18 giugno 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo cli Gotto, che aveva accertato la responsabilità penale della ricorrente A.R. e della concorrente non ricorrente A.A., che condannava alla pena di giustizia per il delitto di lesioni personali aggravato dai futili motivi, in danno di due minorenni, DF. e C., reato commesso anche in concorso con altre concorrenti minorenni separatamente giudicate.
In sostanza le lesioni furono determinate, per quanto emerge dalle sentenze di merito, dalla circostanza che il fidanzato di una delle imputate minorenni, componente del gruppo che agì in danno delle persone offese, aveva offerto un passaggio alla C., che a sua volta aveva inopportunamente accettato, così da dover essere 'punita' insieme alla sua amica.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di R.C. consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il motivo deduce violazione dell'art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen.
La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere quale motivo futile le ragioni e le manifestazioni di gelosia, che sono da riconoscersi nella condotta di lesioni personali in esame.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 - con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello ha fatto buon governo dell'art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen. con una interpretazione assolutamente coerente con l'orientamento giurisprudenziale che questo Collegio condivide.
Come evidenziato dalla Procura generale la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02, fattispecie relativa all'omicidio preterintenzionale del coniuge determinato dalla reazione ad una lite provocata dalla gelosia della vittima; conformi, N. 38377 del 2017 Rv. 271115 - 01, N. 59 del 2014 Rv. 258598 - 01, N. 41052 del 2014 Rv. 260360 - 01).
A ben vedere la Corte di appello motiva in modo non manifestamente illogico né contraddittorio e in conformità al già menzionato orientamento giurisprudenziale, evidenziando come fosse stata proprio A.A. a contattare la DF. e a chiederle un incontro per un chiarimento con la C., rea di avere accettato un passaggio con lo scooter da parte del fidanzato di una delle coimputate minorenni, separatamente giudicate.
Non solo la valutazione della Corte di merito è coerente con il principio di diritto in precedenza richiamato, in quanto un mero passaggio con lo scooter risulta una ragione di tale levità e banalità che la condotta appare del tutto sproporzionata; ma, inoltre, in questo caso la lesione è prodotta non al fidanzato, che aveva offerto il passaggio, bensì nei confronti di una delle ragazze che lo aveva accettato e dell'altra persona offesa, che aveva quale sua unica 'colpa' quella di essere amica della prima.
Ciò accompagna alla predetta levità della condotta uno spirito punitivo nei confronti delle vittime e una manifestazione di intolleranza alla insubordinazione di codeste (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082 - 02; conf. N. 1489 del 2013 Rv. 254269 - 01, N. 9590 del 1997 Rv. 208773 - 01), che sono state considerate colpevoli di aver violato un codice di comportamento che vietava, nella prospettiva delle autrici del delitto, di potere accettare un passaggio con lo scooter dal fidanzato di un'altra ragazza.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
4. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati ed in particolare delle persone offese minorenni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.