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29 maggio 2023
Malattie professionali: nel giudizio di causalità dell’evento mortale va considerata ogni concausa concorrente, seppur non preponderante

Il nesso eziologico che lega la concausa all'evento lesivo può essere infatti escluso solo quando essa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività di lavoro di per sé assorbenti.

La Redazione

La Corte d'Appello di Messina negava all'attuale ricorrente la rendita ai superstiti legata alla morte del coniuge, il quale era già percettore di una rendita per silicosi polmonare. A fondamento della decisione, l'espletamento di una seconda CTU dalla quale era emerso che la morte del coniuge non fosse eziologicamente connessa alla malattia professionale, essendo egli già affetto da una broncopatia cronica ostruttiva. Inoltre, la seconda CTU aveva altresì escluso che la silicosi fosse causa o concausa determinante o preponderantedell'evento rispetto alle altre.
Contro il diniego, il ricorrente si rivolge alla Suprema Corte, lamentando il fatto che i Giudici avessero negato il nesso causale nonostante esso risultasse dagli elementi istruttori che erano emersi in giudizio. Il CTU infatti non aveva escluso un'incidenza della silicosi nella verificazione dell'evento.

Con l'ordinanza n. 11488 del 3 maggio 2023, la Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso, osservando come il CTU avesse negato il nesso causale poiché aveva escluso che la silicosi valesse come causa o concausa determinante o preponderante rispetto alle altre cause dell'evento mortale. Ma così facendo, la Corte ha negato che concause eziologicamente concorrenti ma non preponderanti e con modesta incidenza causale possano avere rilevanza per l'affermazione del giudizio di causalità e ciò contrasta con l'art. 145 d.P.R. n. 1124/1965 che pone il requisito della causalità tra silicosi e decesso dell'assicurato.
Ciò detto, gli Ermellini ricordano che in materia di malattia professionale, sono gli artt. 40 e 41 c.p.c. a governare il nesso causale ed è proprio sulla base di essi che deve essere interpretato l'art. 145 cit..
In ossequio a ciò, deve essere data importanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, anche quando la sua incidenza non sia stata preponderante ma abbia contributo in termini indiretti e remoti. In tale contesto, il Collegio precisa che il nesso eziologico che lega la concausa all'evento può essere escluso solo laddove essa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività di lavoro di per sé assorbenti.
Con riferimento al caso di specie, si rileva che rimane l'affermazione della silicosi quale concausa efficiente, anche se non preponderante, e dunque la Corte non avrebbe potuto escluderne il rilievo ai fini dell'affermazione del nesso di causalità.
Alla luce di ciò, la decisione impugnata viene cassata con rinvio alla Corte territoriale.

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