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30 maggio 2023
Elezione di domicilio: l’avvocato che esercita fuori dal circondario deve indicare l’indirizzo PEC

In caso di inosservanza di tale prescrizione, si intende domiciliato in cancelleria. Inoltre, è irrilevante l'indicazione della residenza fatta dalla parte stessa nella procura ai fini della notifica della sentenza e del decorso del termine breve per impugnare.

La Redazione

La Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dal Comune perché depositata oltre il termine breve ex art. 325 c.c. dalla notificazione della sentenza, sul rilievo della ritualità della predetta notifica, eseguita al difensore dell'Ente nel domicilio eletto dalla parte per il giudizio.
In sede di legittimità, il Comune censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto idonea a far decorrere il termine breve la notifica della sentenza eseguita presso il domicilio eletto dalla parte invece che presso il procuratore costituito, che aveva espressamente optato per l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata quale recapito da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni. Nello specifico, il ricorrente deduce di aver indicato nel proprio atto l'indirizzo PEC quale recapito da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni relative al processo, invocando l'applicazione del principio espresso dalle SS.UU. n. 10143/2012, secondo cui la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria consegue soltanto ove il difensore non abbia indicato l'indirizzo PEC.

Per la Cassazione il motivo è fondato. A sostegno della sua decisione, la Corte ricorda che «L'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio».

Alla luce di quanto detto, la Suprema Corte accoglie il ricorso con ordinanza n. 14878 del 29 maggio 2023 e afferma il seguente principio di diritto:

giurisprudenza

«Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti».

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