
In caso di inosservanza di tale prescrizione, si intende domiciliato in cancelleria. Inoltre, è irrilevante l'indicazione della residenza fatta dalla parte stessa nella procura ai fini della notifica della sentenza e del decorso del termine breve per impugnare.
La Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dal Comune perché depositata oltre il termine breve
In sede di legittimità, il Comune censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto idonea a far decorrere il termine breve la notifica della sentenza eseguita presso il domicilio eletto dalla parte invece che presso il procuratore costituito, che aveva espressamente optato per l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata quale recapito da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni. Nello specifico, il ricorrente deduce di aver indicato nel proprio atto l'indirizzo PEC quale recapito da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni relative al processo, invocando l'applicazione del principio espresso dalle SS.UU. n. 10143/2012, secondo cui la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria consegue soltanto ove il difensore non abbia indicato l'indirizzo PEC.
Per la Cassazione il motivo è fondato. A sostegno della sua decisione, la Corte ricorda che «L'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio».
Alla luce di quanto detto, la Suprema Corte accoglie il ricorso con ordinanza n. 14878 del 29 maggio 2023 e afferma il seguente principio di diritto:
|
«Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli |
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal Comune di Bologna perché depositata in data 26 marzo 2014, oltre il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 10 dicembre 2013, sul rilievo della ritualità della predetta notifica, eseguita al difensore del Comune nel domicilio eletto dalla parte per il giudizio, in conformità a precedente di questa Corte;
2. avverso tale decisione il Comune di Bologna propone ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste il F. con controricorso;
3. il Comune ricorrente ha depositato memoria;
4. il processo giunge in decisione a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte (Sezione Sesta – sottosezione lavoro) n. 13052 del 24 maggio 2018.
Motivi della decisione
1. con il primo motivo il Comune censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82 del R.d. n. 37 del 1934, 125 cod. proc. civ., 149-bis cod. proc. civ. e 170 cod. proc. civ. in materia di comunicazioni e notificazioni, oltre che degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. sui termini di impugnazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notificazione della sentenza del Tribunale di Parma eseguita presso il domicilio eletto dalla parte (“presso il Servizio Affari Legali del Comune di Parma”) invece che presso il procuratore costituito, con studio sito in Bologna, via (omissis), n. (omissis), che aveva espressamente optato per l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata quale recapito da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni relative al processo;
2. con il secondo motivo il Comune censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 108 del testo unico enti locali e delle norme contrattuali, oltre che errata valutazione del ruolo del direttore generale e dell’obbligo per lo stesso di autocollocarsi in ferie, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;
3. con il terzo motivo il Comune censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione ed errata interpretazione circa l’autonomia dei rapporti contrattuali intercorsi fra il Comune di Parma ed il F., con conseguente errata valutazione di documenti rilevanti ai fini della decisione, oltre che della eccezione di prescrizione, omettendo l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti;
4. con il quarto motivo il Comune censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per valutazione della documentazione prodotta dalle parti e conseguente errata valutazione dell’onus probandi;
5. il primo motivo riveste carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi, relativi al merito della controversia insorta fra il Comune ed il F. per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute;
5.1. la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione della sentenza del Tribunale di Parma presso il domicilio eletto per il giudizio, secondo quanto risultante dall’epigrafe dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato in primo grado, non emergendo contrarie risultanze dalla procura rilasciata in calce. Il Comune ricorrente assume invece che il procuratore costituito non aveva eletto domicilio presso la parte, preferendo indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che doveva essere utilizzato per le notificazioni, dovendosi, al più, eseguire la notificazione presso la cancelleria del Tribunale di Parma, in difetto di indicazione da parte del procuratore extra districtum di un domicilio all’interno del circondario dell’ufficio giudiziario adito;
5.2. sul punto, è stato affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ove risulti dall’intestazione dell’atto di appello un domicilio eletto dalla parte, la notificazione della sentenza va effettuata presso detto luogo, dovendosi ritenere che il difensore (che operi fuori dalla circoscrizione di appartenenza), con la sottoscrizione del ricorso e la correlata autenticazione della firma della parte, abbia fatto proprio l’intero contenuto dell’atto, ivi compresa l’elezione di domicilio, la quale deve solo essere necessariamente espressa con la forma scritta, ma non richiede formule predeterminate.» (Cass. 25/03/2009, n. 7196; in senso conforme, Cass. 03/09/2015, n. 17452, richiamata espressamente nella sentenza impugnata);
5.3. nondimeno, in precedenza, era stato affermato che «Ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - non abrogato neanche per implicito dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 ed applicabile anche al rito del lavoro - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonché per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.» (Cass. Sez. U, 05/10/2007, n. 20845; in senso conforme, Cass. 08/06/2012, n. 9298);
5.4. nella specie, il difensore di parte ricorrente ha dedotto di aver indicato nel proprio atto l’indirizzo di posta elettronica certificata quale recapito da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni relative al processo, invocando l’applicazione del principio espresso da Cass. Sez. U., 20/06/2012, n. 10143, secondo cui «a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
5.5. la Sesta Sezione – sottosezione lavoro - ha quindi ritenuto opportuno un approfondimento della questione sollevata con il primo motivo di ricorso, al fine di tener conto anche del mutato contesto normativo, per valutare l’incidenza dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
5.6. in proposto, occorre rilevare che nelle more della fissazione dell’udienza, questa Corte ha affermato che «L’elezione di domicilio prescritta dall’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell’impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l’assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio.» (Cass. Sez. 6-2, 21/03/2019, n. 8081). In motivazione, è stato richiamato il principio già espresso dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 05/10/2007, n. 20845), non adeguatamente confutato da Cass. 25/03/2009, n. 7196;
5.7. il Collegio ritiene di dare continuità a tale interpretazione, in applicazione del principio già espresso dalle Sezioni Unite nel 2007 e non convenientemente superato dalla giurisprudenza successiva, principio che va attualizzato nel nuovo contesto rappresentato dalla disciplina sul processo civile telematico, con particolare riferimento al “concetto” di domicilio digitale, in linea con l’interpretazione evolutiva resa dalle Sezioni Unite nel 2012, che ha anticipato l’espresso recepimento di tale nuovo istituto da parte del legislatore;
5.8. con riferimento al caso di specie, non poteva reputarsi correttamente eseguita la notifica presso il domicilio indicato dalla parte e non già dal procuratore costituito e, in difetto di domiciliazione presso la circoscrizione dell’ufficio adito, la notificazione in cancelleria risultava comunque preclusa per effetto dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, secondo l’indirizzo ermeneutico aperto dalle Sezioni Unite nel 2012 in ordine al regime applicabile ratione temporis, che prevedeva, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ., come modificato dalla l. n. 183 del 2012, l’espressa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, sino all’eliminazione di tale obbligo, disposta dall’art. 45-bis, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, in parallelo con l’istituzione del domicilio digitale, introdotto con l’art. 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (articolo inserito dall’art. 52, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, cit).;
5.9. la fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi;
6. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e che si atterrà al seguente principio di diritto:
«Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti».
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna.