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30 maggio 2023
Rimozione di coperture in amianto e realizzazione di impianti fotovoltaici: sì agli incentivi anche su porzioni omogenee

Per il TAR Lazio, «è illegittimo l'atto con cui la PA nega il premio in questione in caso di realizzazione dell'impianto, con rimozione della precedente copertura in amianto, su un edificio che, pur facendo parte di un complesso immobiliare, è distinto ed autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica, sui quali invece permane la copertura originaria».

La Redazione

All'esito di un procedimento di verifica e controllo sull'impianto fotovoltaico di cui è responsabile l'attuale società ricorrente, il GSE disponeva l'esclusione della premialità prevista dall'art. 14 comma 1 lett. c) dello stesso per gli impianti realizzati in sostituzione di coperture contenenti eternit e/o amianto.
La società ricorrente impugna tale provvedimento al fine di ottenerne l'annullamento. In particolare, sostiene che il GSE avrebbe erroneamente, e senza idonea motivazione, ritenuto rilevante la mancata estensione dell'impianto fotovoltaico anche sul corpo di fabbrica adiacente, il quale sarebbe tuttavia costituito da edifici autonomi, o comunque da porzioni omogenee, in violazione della normativa che consente l'attribuzione del premio nel caso in cui la rimozione dell'eternit/amianto riguardi, appunto, “porzioni omogenee di copertura”.

Con sentenza n. 8721 del 22 maggio 2023, il TAR Lazio accoglie il ricorso. Nelle sue argomentazioni afferma che:

giurisprudenza

«La premialità di cui all'art. 14 comma 1 lett. c) del d.m. del 5 maggio 2011, prevista per la realizzazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto, va riconosciuta anche qualora la rimozione dell'eternit o amianto riguardi porzioni omogenee di copertura; è pertanto illegittimo l'atto con cui la p.a. nega il premio in questione in caso di realizzazione dell'impianto, con rimozione della precedente copertura in amianto, su un edificio che, pur facendo parte di un complesso immobiliare, è distinto ed autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica, sui quali invece permane la copertura originaria».