Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
31 maggio 2023
Il caso processuale: pattuizione di interessi usurari mediante l’esercizio dello ius variandi
Cosa accade se il rapporto di conto corrente non è stato costituito nella necessaria forma scritta ad substantiam e si verifica l'applicazione di interessi usurari in corso di rapporto?
La Redazione
L’oggetto del processo: contratto di conto corrente e mutuo

ilcaso

Gli attori avevano proposto opposizione avverso il d.i. emesso nei loro confronti ed in favore della Banca, per il pagamento di somme derivanti da rapporti di conto corrente con la società beta della quale gli attori si erano costituiti fideiussori. Secondo quest'ultimi, il d.i. era nullo in quanto il credito azionato non era supportato da idonea prova scritta, non essendo stati prodotti i contratti di apertura dei conti correnti in questione; in secondo luogo, le somme richieste erano frutto di clausole nulle (interessi anatocistici, interessi usurari, ecc.). Infine, i contratti erano nulli per indeterminatezza dell'oggetto. Secondo la banca opposta, invece, nei contratti di apertura di credito (titoli fondanti la pretesa creditoria) erano previste le modalità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi in misura paritaria, l'esplicita pattuizione della commissione di massimo scoperto e dei tassi di interesse corrispettivi.

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 117 comma 7 TUB prevede un'ipotesi di inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla e si applica alle seguenti ipotesi: mancanza di specifica pattuizione scritta (art. 117 comma 4); pattuizione facente rinvio agli usi (art. 117 comma 6 prima parte); pattuizione recante condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (art. 117 comma 6 seconda parte).

La procedura

esempio

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Cass. civ., sez. I 13 ottobre 2016, n. 20693). Il c.d. tasso sostitutivo bancario consiste, come detto, nel “tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”, ove per attive s'intendono quelle comportano la contabilizzazione di una somma a debito (cioè a carico) del cliente e per passive quelle che comportano la contabilizzazione di una somma a credito (cioè a favore) del cliente.

La soluzione del giudice

ildiritto

A seguito dell’istruttoria di causa era emerso che il rapporto di conto corrente non era stato costituito nella necessaria forma scritta ad substantiam. In tema è noto che la nullità del cd. contratto bancario amorfo – come in generale le nullità previste dalle norme di trasparenza del T.U.B. – è nullità c.d. unilaterale, che può essere fatta valere solo dal cliente, ovvero anche d’ufficio dal giudice, purché ciò avvenga nell’interesse di quest’ultimo (art. 127, comma 2, TUB). Quanto alle altre questione, il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente al tasso sostitutivo di cui all’art. 117, ed escludendo ogni commissione e spesa non pattuita (ivi inclusa la contestata commissione di massimo scoperto). Da ciò derivava come fosse preferibile l’ipotesi alternativa, in quanto, secondo il giudicante, convincevano i risultati sul punto degli accertamenti peritali eseguiti analiticamente motivati, scevri da errori logici che possano compromettere la attendibilità dei risultati ottenuti e corredati dalla compiuta ed esaustiva risposta alle osservazioni formulate da entrambi i periti di parte, con particolare riferimento a quelle del consulente della Convenuta. Quanto invece ai profili di presunta applicazione dei tassi usurari, nella specie, il giudice ha ritenuto escludersi la sussistenza di usura originaria; tuttavia, quanto all’applicazione di interessi usurari in corso di rapporto, in giurisprudenza è stato rilevato che non rileva l’usura sopravvenuta in quanto tale (ossia in conseguenza dell’oscillazione dei tassi di mercato e dei conseguenti tassi soglia rispetto al momento della pattuizione, come correttamente evidenziato da parte convenuta nelle conclusionali,) quanto l’eventuale pattuizione di interessi usurari mediante l’esercizio dello ius variandi (Cass. civ. S.U., 19 ottobre 2017, n. 24675). Nella specie, difatti, le variazioni operati sui tassi non erano dovute all’indicizzazione, bensì alle modifiche e, di conseguenza, il CTU ha provveduto all’esclusione del conteggio degli interessi usurari in virtù dello ius variandi.
In definitiva, l’opposizione è stata accolta e, per l’effetto, l’ingiunzione revocata.