
La domanda di rimborso delle somme anticipate dal genitore che ha assunto l'onere esclusivo al mantenimento del figlio nato dall'unione di fatto è inquadrabile come azione di regresso a cui si applica la prescrizione decennale decorrente dalla nascita della prole.
L'attrice presentava domanda di rimborso per le spese di mantenimento, ordinarie e straordinarie, della figlia nata dall'unione di fatto con il convenuto poiché sostenute in via esclusiva dalla medesima. Il Tribunale rigettava la domanda per prescrizione del diritto. Proposto gravame, la Corte d'Appello lo accoglieva...
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Ancona, con ordinanza ex art. 702 c.p.c., emessa in data 22 luglio 2019, ha respinto per prescrizione del diritto, accogliendo l’eccezione della parte resistente, la domanda di rimborso proposta da T.E. nei confronti di R.M., in riferimento alle spese di mantenimento, sia ordinarie che straordinarie, della figlia A. nata dalla unione di fatto da lei sostenute in via esclusiva per una somma di euro 6.600,00 relativa al periodo dall’aprile 2003 al giugno 2006, agosto 2008 e dal novembre 2008 al febbraio 2009, nonché delle spese straordinarie quantificate pro quota in euro 1.777,00.
Successivamente, con sentenza pubblicata in data 2 ottobre 2020, la Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto da T.E., ha condannato R.M. al rimborso della somma di euro 7.822,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione R.M., affidandosi a due motivi. T.E. si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, si denuncia falsa applicazione della prescrizione ordinaria decennale ex artt. 1299 e 2946 c.c. nonché violazione dell’art. 2948, n. 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 3, in quanto i giudici di merito hanno errato nell’applicare la prescrizione decennale relativa all’azione di regresso invece della prescrizione quinquennale dei crediti di natura alimentare alla domanda proposta da T.E. nei confronti del ricorrente, in riferimento alle spese di mantenimento ordinarie della figlia A..
Con la seconda censura, si deduce violazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c, per inidonea documentazione delle spese ordinarie e straordinarie sostenute da E.T., nonché carenza di motivazione sulle prove documentali e travisamento dei fatti.
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne il primo motivo, la sentenza impugnata merita di essere confermata sulla base delle seguenti ragioni: questa Corte (da ultimo, Sezione 1 , Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022;sez. 1, Sentenza n. 1665 7 del 22/07/2014 ha già affermato che “l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c.”.
Ciò posto, la domanda di E.T. di rimborso delle somme anticipate dalla medesima in via esclusiva per il mantenimento della figlia, è inquadrabile come azione di regresso cui si applica la prescrizione decennale decorrente dalla sua nascita avvenuta in data 02 febbraio 2002. In riferimento al termine di dieci anni, il giudice di seconde cure ha correttamente individuato una prima interruzione avvenuta con il ricorso ex art. 148 e 261 c.c., depositato dalla T. in data 12 febbraio 2009 per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, e una seconda, con il deposito della raccomandata del 22 novembre 2017. L’esistenza di un assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 c.c., pari ad euro mensili 150,00 mensili, fissato con il provvedimento del Tribunale del 23 marzo 2009, sebbene dia luogo ad un’obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, (Sez. 3 - , Sentenza n. 5618 del 07/03/2017) non altera il regime di prescrizione decennale degli arretrati, ovvero delle spese sostenute in via esclusiva dalla signora T.E. per provvedere alle esigenze della figlia nel periodo compreso tra l’aprile 2003 e giugno 2006, nell’agosto 2008 e nei mesi successivi dal novembre 2008 al febbraio 2009 (complessivamente 44 mesi). Come ribadito dal ricorrente, il provvedimento sopracitato del Tribunale si limitava a fissare la quota dell’assegno di mantenimento mensile pro futuro, e cioè a partire dal mese di aprile del 2009, mentre non disponeva la condanna di tale mantenimento per gli arretrati, dovendosi instaurare separata procedura. Risulta, dunque, correttamente esperita l’azione di regresso ex art 1299 c.c. da parte della signora T.E..
Pertanto, il primo motivo è da ritenersi inammissibile.
Anche la seconda censura dedotta dal ricorrente è inammissibile. Riguardo alla determinazione delle spese cd. “ordinarie”, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 16657 del 22/07/2014, cit.) ha precisato che “il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge”.
Pertanto, i giudici di seconde cure hanno legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo per determinare l'importo, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, dovuto a titolo di rimborso in favore della Signora T.E., la quale ha provveduto al mantenimento della figlia fin dalla nascita. La determinazione di quell'importo costituisce oggetto di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, e alle esigenze della figlia considerate, anche in via presuntiva, in base alle risultanze processuali.
Per quanto concerne, invece, la determinazione delle spese cd. “straordinarie”, il ricorrente deduce surrettiziamente l'errore di valutazione in cui sarebbero incorsi i giudici di merito avente ad oggetto l'apprezzamento delle fonti di prova documentali fornite da T.E. come dimostrative del diritto di rimborso, in quanto tale, mai sindacabile nel giudizio di legittimità. Questa Corte (Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022) ritiene, infatti, deducibile l'oggettivo travisamento solo se causa di un errore percettivo, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e, pertanto, sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice.
La suddetta norma risulta violata qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa (Sez. 3 - , Sentenza n. 12971 del 26/04/2022).
Ciò non è rinvenibile nel caso di specie, in cui la decisione dei giudici di merito risulta sufficientemente motivata e argomentata in base ai fatti dedotti dalle parti.
Per gli anzidetti motivi, il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 3.600,00 di cui 200,00 per esborsi oltre iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.