La vicenda trae origine dalla morte per asfissia di un bambino che si era incastrato in un cassonetto per la raccolta di abiti usati con meccanismo basculante.
In particolare, il Tribunale di Bergamo respingeva l'appello cautelare proposto dal PM avverso il decreto del GIP del medesimo Tribunale...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Bergamo ha respinto l'appello cautelare proposto dal PM avverso il decreto del GIP dello stesso Tribunale con cui era stata rigettata l'istanza di sequestro preventivo avanzata dall'organo inquirente, avente ad oggetto il sequestro preventivo, su tutto il territorio nazionale, dei cassonetti per la raccolta di abiti usati collocati in aree pubbliche o aperte al pubblico, caratterizzati dalla presenza di meccanismo basculante per l'introduzione degli indumenti conformi ai modelli classificati come nn. 1, 2 e 3 nella consulenza tecnica depositata il 10.9.2021. Ciò in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen. provvisoriamente contestato a L.A., quale legale rappresentante della società cooperativa (omissis), proprietaria del cassonetto per la raccolta di abiti usati sito in (omissis), per aver cagionato colposamente la morte del minore B.A., che rimaneva incastrato nell'apertura basculante del contenitore riportando una 'asfissia meccanica' (fatto del 19.5.2020).
2. La parte pubblica ricorrente deduce profili di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento al contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 43, 51 e 589 cod. pen., non condividendo l'assunto dei giudici i quali hanno reputato l'assenza del fumus del reato contestato.
In sintesi, il ricorrente sostiene che, appurata la precipua funzione di tutela della proprietà del meccanismo basculante che ha provocato il soffocamento del minore, il punto fondamentale ai fini della valutazione della natura colposa o meno della condotta della indagata sia rappresentato dalla liceità o meno dell'impiego di raccoglitori caratterizzati dalla presenza di siffatto meccanismo, fornendo al riguardo una risposta negativa. In particolare, ritiene che la colpa generica della L.A. sia individuabile alla luce dei parametri di proporzionalità e adeguatezza offensiva dei congegni posti a presidio della proprietà, sostenendo la grave imprudenza di chi, pur consapevole delle potenzialità letali del meccanismo anti-intrusione che caratterizza il raccoglitore in questione, ne abbia collocato un esemplare in area pubblica non vigilata, prossima ad un oratorio abitualmente frequentato da minori, senza neppure premurarsi di apporvi le avvertenze di pericolo che usualmente risultano apposte su tali cassonetti.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. La difesa dell'indagata ha depositato memoria scritta e ulteriore memoria di replica con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Va premesso che, come noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. ex multis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 26965601).
3. Tale premessa vale a rendere inammissibile il ricorso in disamina, che solo apparentemente deduce profili di violazione dr legge.
In realtà, l'impugnazione proposta dalla parte pubblica sviluppa un articolato iter argomentativo volto, essenzialmente, a dedurre l'asserita illogicità e non condivisibilità della motivazione offerta dall'organo giudicante, fra l'altro incorrendo anche nella violazione del principio di autosufficienza, in quanto il ricorso dà per scontati una serie di fatti, senza supportarli con specifiche allegazioni.
Ci si riferisce alle considerazioni sviluppate dal ricorrente con riguardo sia alla intrinseca pericolosità del meccanismo basculante dei cassonetti in questione (di cui nulla è dato sapere, al di là delle affermazioni del ricorrente) Sié;l soprattutto alla circostanza che tale meccanismo sarebbe posto a tutela della proprietà, in quanto la cooperativa gestita dall'indagata agirebbe quale operatore commerciale, per cui la pericolosità intrinseca di tale meccanismo lo renderebbe non necessario al fine di consentire l'inserimento degli indumenti nei raccoglitori che ne sono dotati.
Per contro, nelle memorie prodotte la difesa dell'indagata sostiene che la cooperativa non avrebbe fatto altro che acquistare il cassonetto in questione, il cui modello è in commercio ed in libera vendita, per utilizzarlo nei modi previsti.
Si tratta, evidentemente, di questioni di merito su cui questa Corte di legittimità non può entrare in questa sede, tanto più in sede di ricorso avverso un provvedimento concernente una misura cautelare reale, per le ragioni già sopra esposte.
4. Si deve solo osservare come, sul piano della colpa, il ricorrente la ritiene generica sulla base di una apodittica affermazione di prevedibilità dell'evento, esclusivamente basata sulle caratteristiche del meccanismo basculante del cassonetto, senza considerare le peculiarità concrete che hanno caratterizzato la vicenda in esame, con particolare riguardo alla condotta tenuta dalla persona offesa.
Non a caso il Tribunale ha accennato all'uso improprio del cassonetto da parte del minore, trattandosi di meccanismo finalizzato alla raccolta degli indumenti, non all'introduzione di una persona nel cassonetto.
Sotto questo profilo, l'iter motivazionale dell'ordinanza impugnata - nei limiti della presente delibazione cautelare - non può essere ritenuto erroneo in diritto, laddove accenna al fatto che il comportamento illecito posto in essere in piena autonomia dal minore non fosse astrattamente prevedibile da parte della L.A. e che, comunque, il detto comportamento avesse integrato un rischio eccentrico rispetto a quello che doveva essere governato dall'indagata nella sua qualità di responsabile della cooperativa, non trattandosi di un rischio ipotizzabile nell'uso ordinario del cassonetto, che contempla rischi differenti, quali quelli di schiacciamento degli arti e di caduta.
Il Tribunale ha anche legittimamente osservato che non fosse esigibile un dovere per l'indagata di provvedere alla sostituzione del cassonetto di (omissis) con altro modello, in assenza di una regolamentazione delle caratteristiche obbligatorie dei raccoglitori, trattandosi di un modello regolarmente prodotto e commercializzato, privo di pericoli in caso di uso corretto.
5. A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.