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5 giugno 2023
Quando si configura un’associazione a delinquere tra soggetti sindacali?

La Cassazione afferma che ciò accade quando l'attività sindacale sia svolta esorbitando il limite dell'esercizio dell'attività scriminata a livello costituzionale. Inoltre, il raggiungimento della prova può risultare difficile quando il programma criminoso tende a confondersi con le finalità del sindacato.

di La Redazione

Il Tribunale di Bologna accoglieva le richieste di riesame proposte dagli indagati, annullando l'ordinanza del GIP limitatamente al delitto di associazione a delinquere e revocando nei loro confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari. Con la stessa pronuncia, poi, il Tribunale disponeva verso i medesimi l'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione agli ulteriori delitti loro contestati.
Con riferimento, in particolare, al capo di imputazione relativo al delitto di associazione a delinquere, l'ipotesi dell'Accusa era che gli indagati, nel tentativo di fare proseliti tra i lavoratori, avrebbero dato inizio a un conflitto con un'altra sigla sindacale di base, provocando scontri con la parte datoriale e avviando un'attività di picchettaggio illegale e scontri con le forze dell'ordine, occupando la sede stradale e ponendo in essere attività di sabotaggio. Tutto ciò istigando i lavoratori a forme illecite di lotta sindacale per ottenere concessioni da parte del datore di lavoro.
Secondo il Tribunale del Riesame, invece, la sussistenza del delitto di associazione a delinquere sarebbe esclusa perché nel caso di specie quelli indicati come reati-fine sarebbero in realtà reati-mezzo. In altre parole, il fine dell'associazione a delinquere contestato dall'Accusa non sarebbe stato costituito dalla commissione dei reati di violenza privata, bensì dal conseguimento degli scopi che sono tipici di qualsivoglia associazione sindacale.
In aggiunta, non vi erano elementi sufficienti per dimostrare la ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 416 c.p..
Il Procuratore impugna il provvedimento del Tribunale mediante ricorso in Cassazione, contestando il fatto che fosse stato confuso il fine dell'associazione a delinquere con i motivi a delinquere.

Con la sentenza n. 21400 del 18 maggio 2023, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, rilevando come il Tribunale avesse escluso la gravità indiziaria non solo per la difficoltà di configurare un'associazione a delinquere durante l'attività di un'associazione sindacale, ma anche per via dell'insufficienza di prove volte a dimostrare la sussistenza del delitto contestato a ciascun indagato. Così argomentando, il Procuratore ricorrente, prospettando la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, starebbe in realtà proponendo una lettura alternativa di ciascun elemento probatorio, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito e sottratta alla Corte di legittimità.
Anche per questo motivo, gli Ermellini dichiarano il ricorso del Procuratore inammissibile.

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