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6 giugno 2023
Incostituzionali le leggi che determinano un’incertezza intollerabile nella loro applicazione concreta

Così ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 110/2023, ove ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione in materia edilizia contenuta in una legge della Regione Molise poiché «radicalmente oscura».

La Redazione

Con la sentenza n. 110 del 5 giugno 2023, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Governo dichiarando costituzionalmente illegittima una disposizione contenuta in una legge della Regione Molise in materia edilizia. Trattasi, nello specifico, dell'ammissibilità di «interventi» non precisati all'interno di «fasce di rispetto» contenute nelle «aree di piano» altresì non specificati. Peraltro, l'ammissibilità di tali interventi era prevista «previa V.A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto», espressione che la Consulta ha giudicato incomprensibile, anche perché l'acronimo V.A. può assumere due diversi significati: «valutazione ambientale» e «verifica di ammissibilità». Ancora, la Consulta rileva che la legge in questione non si inserisce in nessuna legge preesistente, restando «sospesa nel vuoto» e ciò ne rende impossibile il tentativo di interpretazione alla luce del contesto normativo di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, la Corte costituzionale evidenzia quanto segue:

ildiritto

  • Anche con riguardo alle disposizioni che regolano la generalità dei rapporti tra P.A. e cittadini, ogni consociato ha una aspettativa ovvia che la legge definisca ex ante e in termini affidabili i limiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno trovare tutela;
  • «una norma radicalmente oscura vincola in maniera soltanto apparente il potere amministrativo e giudiziario, in violazione del principio di legalità e della stessa separazione dei po
  • teri; e crea inevitabilmente le condizioni per un'applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata nell'art. 3 Cost.»;
  • La legge regionale impugnata non è in grado di fornire nessun criterio guida affidabile alla P.A. in seno alla valutazione se assentire o meno un dato intervento richiesto dal privato, rendendo troppo oneroso anche l'esercizio del proprio diritto di difesa in giudizio contro un eventuale provvedimento negativo, a causa dell'indeterminatezza dei presupposti di legge entro cui è assicurata tutela contro un utilizzo abusivo della discrezionalità amministrativa.