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6 giugno 2023
Il giudice di pace, in quanto lavoratore, deve godere della tutela assistenziale e previdenziale nonchè del diritto alle ferie
A precisarlo è il TAR Bologna, il quale ha equiparato la posizione lavorativa del giudice di pace a quella del giudice onorario concludendo per la parità di trattamento.
di La Redazione
Con sentenza n. 304 del 17 maggio 2023, il TAR Bologna precisa che, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, il giudice di pace è equiparato ai giudici onorari, e dunque ad entrambi spetta lo stesso trattamento assistenziale e previdenziale nonchè il diritto alle ferie.

Nel caso di specie, la Consulta della magistratura onoraria chiedeva al TAR Bologna di condannare il Ministero della Giustizia alla ricostruzione del trattamento assistenziale ed economico, prendendo come riferimento il magistrato professionale, con il conseguente pagamento delle differenze retributive e il versamento dei contributi previdenziali di un giudice di pace, in servizio dal 2002 e cessato nel 2019 per aver raggiunto il limite d'età.

Posto che l'equiparazione non si può considerare totale e dunque è possibile giustificare alcune differenze di trattamento, il TAR prosegue affermando che « non si ritiene che la scelta di escludere del tutto i Giudici di Pace dalla fruizione del trattamento riservato alla magistratura professionale sia adeguata e necessaria rispetto all'obiettivo del legislatore, secondo un doveroso criterio di proporzionalità e non discriminazione ».

Il TAR precisa che « il diritto dei ricorrenti ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministero della Giustizia, con obbligo di ricostruzione della posizione giuridica ed economica per tutto il periodo in cui la ricorrente ha svolto le funzioni di giudice di pace e conseguente condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi » . Incluso il trattamento economico per leferie « pari alla retribuzione del predetto magistrato professionale ».

Per questi motivi, deve essere accolta la pretesa relativa al riconoscimento dallo
 status di lavoratore a tempo determinato delle tutele assistenziali e previdenziali, e va condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali non versati.
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