Per l'Agenzia delle Entrate, non vi è alcun espresso divieto affinchè la stessa sia stipulata da un soggetto terzo a favore del professionista assicurato. Irrilevante la circostanza che il socio utilizzi o meno l'abilitazione Entratel della s.t.p. per l'invio della dichiarazione dal medesimo vistata.
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Nello specifico, la s.t.p. comunicava di avere per oggetto lo svolgimento dell'attività di commercialista e di operare a livello nazionale attraverso studi professionali siti in diverse città italiane, erogando servizi di consulenza aziendale, tributaria, giuridica, societaria e contabile, compreso il rilascio del visto di conformità
Ciò detto, l'istante formula il seguente quesito:
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se è ammissibile che sia la s.t.p. «a stipulare la polizza assicurativa, quale soggetto contraente, per conto dei singoli soci (soggetti assicurati) che procedono all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali da loro vistate tramite le proprie abilitazioni Entratel, ovvero se il contratto di assicurazione debba essere stipulato direttamente in proprio dal singolo socio (facendo coincidere la figura dell'assicurato con quella del contraente)». |
Nella sua risposta, l'Agenzia richiama l'art. 22 del Decreto n. 164/1999 il quale, nel descrivere le caratteristiche della polizza assicurativa, non dispone alcun espresso divieto a che la stessa sia stipulata da un soggetto terzo a favore del professionista assicurato.
Pertanto, osserva il Fisco, «non si ravvisano specifici impedimenti a che l'istante stipuli in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che, dotati di una propria abilitazione Entratel, intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, purché sia garantita la copertura di tutti i rischi, ovvero sia previsto un “[...]massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, [...]”, nonché siano rispettati in capo a tutti i soci assicurati i requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 21 e nella polizza sia indicato il socio/soci della s.t.p. a favore del/dei quale/i la stessa è contratta».
In conclusione, all'atto della stipula della polizza occorrerà considerare l'attività effettivamente svolta da ogni singolo socio assicurato e il numero complessivo dei clienti fruitori del visto di conformità. Non rileva, invece, la circostanza che il socio utilizzi o meno l'abilitazione Entratel della s.t.p. per l'invio della dichiarazione dal medesimo vistata.