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6 giugno 2023
MAE: lo Stato membro di esecuzione può rifiutare la consegna del cittadino extracomunitario “integrato”?

Sì, secondo la CGUE. La possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo affinché la pena sia eseguita nello Stato membro di residenza opera anche nel caso di cittadini di Paesi terzi. 

di La Redazione
Un tribunale rumeno ha emesso nei confronti di un cittadino moldavo un mandato d'arresto europeo volto all'esecuzione di una misura privativa della libertà. L'autorità giudiziaria italiana richiesta, tuttavia, ha dichiarato di non poter rifiutare la consegna, nonostante sia stato provato lo stabile radicamento del destinatario in Italia, in quanto detta facoltà, secondo la decisione quadro relativa al MAE, è limitata ai soli cittadini italiani e ai cittadini di altri stati membri aventi legami con l'Italia, con esclusione dei cittadini di Paesi terzi.
 
Poiché tale disparità di trattamento è parsa irragionevole, la Consulta, investita della questione dall'autorità richiesta, ha interrogato la Corte di giustizia europea osservando che la disposizione della decisione quadro sul MAE - che prevede la possibilità per gli Stati membri di conferire al giudice la facoltà di rifiutare di eseguire il MAE qualora la persona ricercata dimori nel territorio, ne sia cittadina o vi risieda, purché lo stesso Stato si impegni a eseguire la pena conformemente al suo diritto interno - non circoscrive il suo ambito d'applicazione soltanto ai cittadini comunitari.
 
Con la sentenza nella causa C-700/21 del 6 giugno, la Grande Sezione precisa innanzitutto che il diritto comunitario impedisce che una norma possa escludere in maniera assoluta dal menzionato beneficio qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio, senza che l'autorità giudiziaria competente possa valutare i legami tra cittadino e Stato membro.
 
Ciò presupposto, l'applicazione del suddetto motivo di non esecuzione facoltativa è subordinata al verificarsi di due condizioni, ovvero che:
  • la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda;
  • lo Stato membro si impegni a eseguire esso stesso, conformemente al suo diritto interno, la pena per la quale il MAE è stato emesso.
Per quanto attiene alla prima condizione, niente impedisce ad uno Stato membro di subordinare, per i cittadini di paesi terzi, il beneficio al requisito che esso vi dimori o vi risieda in via continuativa da un periodo di tempo minimo.
Inoltre, ove abbia constatato che le due condizioni sono soddisfatte, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve ancora valutare se esista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro di emissione venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione, in linea con l'obiettivo perseguito dalla decisione quadro sul MAE, che consiste nell'aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena. Spetta, dunque, all'autorità giudiziaria dell'esecuzione effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione della persona ricercata, idonei a indicare se esistano tra tale persona e lo Stato membro di esecuzione legami tali per cui l'esecuzione della pena in quest'ultimo Stato contribuirà al suo reinserimento sociale. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno nel territorio.