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8 giugno 2023
Attività di agricoltura e fattorie sociali
Con la Legge regionale vengono ampliate le forme di sostegno e promozione a favore delle fattorie sociali e viene istituito l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.
di La Redazione
La Regione Umbria con Legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (B.U.R. Umbria P. I-II 31 magio 2023, n. 28) ha approvato ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo Unico in materia di agricoltura).

precisazione

La norma recepisce la normativa nazionale, che promuove l'agricoltura sociale valorizzando la multifunzionalità delle imprese del settore e innalza la qualità della vita delle famiglie e delle comunità in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

La Regione riconosce, sostiene e promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali. In conformità al quadro della programmazione delle proprie funzioni relative alle attività agricole e sociali, anche in concerto con gli enti pubblici competenti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli, istituzioni locali al fine di sviluppare le attività di agricoltura sociale.
 
Ai fini della presente legge, si intendono per:
  • agricoltura sociale”: le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dalle cooperative sociali, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della L. 141/2015;
  • fattorie sociali”: i soggetti dell'agricoltura sociale che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell'elenco regionale delle fattorie sociali.
AGRICOLTURA SOCIALE
Svolgimento Possono essere svolte dall'imprenditore agricolo in accordo con le cooperative sociali, con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale (Codice del Terzo settore), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
Realizzazione Possono essere realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con gli Enti pubblici competenti per territorio nonché con gli altri soggetti individuati dalla citata normativa statale.
Modalità operative La Giunta regionale definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.
FATTORIE SOCIALI
Luogo di svolgimento Gli edifici e i luoghi in cui si svolgono le attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ed igienico-sanitari, previsti dalle specifiche normative di settore ed essere conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e gestione delle risorse ambientali.
Modalità di esercizio La somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di fattoria sociale può avvenire, esclusivamente, nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. In tali situazioni, devono essere utilizzati bevande e cibi prodotti, lavorati e trasformati nel territorio regionale, fatti salvi i casi di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o di necessità dovute a particolari esigenze alimentari di soggetti ospiti della fattoria sociale.
Riconoscimento delle fattorie sociali Possono essere riconosciuti come operatori dell'agricoltura sociale, le fattorie sociali esercitate da imprenditori e cooperative sociali che possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale.
La Regione favorisce l'agricoltura sociale mediante:
  • la valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale a supporto delle fattorie sociali che svolgono attività dell'agricoltura sociale;
  • la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie;
  • l'inserimento, nell'ambito delle politiche comunitarie di sviluppo rurale, di specifiche misure d'intervento a favore dell'agricoltura sociale e criteri di priorità a beneficio delle fattorie sociali, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile e ai giovani agricoltori;
  • la promozione delle attività di agricoltura sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche regionali.

precisazione

La fattoria sociale si avvale di un logo distintivo da collocare all'esterno dell'azienda e da utilizzare nel materiale promozionale, recante la denominazione “Fattoria Sociale dell'Umbria”. L'uso del logo e della denominazione “Fattoria Sociale dell'Umbria” è subordinato all'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali, nonché alla presentazione della SCIA.