
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Verona dichiarava A.L. penalmente responsabile in relazione al reato di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen., per avere maltrattato la moglie C.A., e condannava il prevenuto alla pena di anni due di reclusione, riconoscendogli il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.
2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere i giudici di merito omesso di applicare l'art. 165 cod. pen., che, in ragione del titolo del reato accertato, avrebbe imposto la subordinazione della efficacia del beneficio riconosciuto all'imputato alla partecipazione a speciali percorsi di recupero.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va detto che la richiesta, avanzata dal difensore dell'imputato, di rinvio ad altra udienza della trattazione del procedimento non può trovare accoglimento, in quanto - a differenza di quanto stabilito per l'appello - non è previsto che sia causa di inammissibilità o di nullità, l'omessa comunicazione del ricorso per cassazione al pubblico ministero ovvero l'omessa sua notificazione alla controparte privata.
2. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia vada accolto.
3. Il motivo dedotto dal Pubblico ministero è fondato.
L'art. 165, quinto comma, cod. pen., nel testo inserito dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019, n. 69 (in parte modificato dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, su un aspetto non rilevante nel caso di specie), stabilisce che «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».
L'esegesi letterale non lascia alcun dubbio sul fatto che l'applicazione di tale disposizione sia doverosa per il giudice, che non ha alcun potere discrezionale sull'an, potendo solo stabilire il quomodo e il termine per il relativo adempimento: ed infatti, la subordinazione alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, rappresenta "conditio sine qua non" per l'operatività della disposizione in argomento.
Il Tribunale di Verona n atto corretta applicazione di tale norma, in quanto, pur avendo condannato il A.L. in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno della moglie quanto meno fino al marzo del 2021, gli ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena omettendo di subordinarne l'efficacia alla partecipazione dell'imputato ad uno dei citati percorsi di recupero.
4. A fronte di tale accertata omissione, ritiene questo Collegio, in conformità ad una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (vds. Sez. 6, n. 44311 RGN del 03/05/2023, G., in corso di deposito), di poter provvedere all'annullamento ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., disponendo l'applicazione, dovuta ex lege, degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen.
A differenza di quanto stabilito dalla Cassazione in altra pronuncia (Sez. 6, n. 32577 del 16/06/2022, P., Rv. 283617), non appare indispensabile rinviare il procedimento dinanzi al giudice di merito, in quanto in questa sede rescindente è possibile provvedere a stabilire genericamente l'adempimento di quegli obblighi da parte del condannato beneficiario della sospensione condizionale della pena, lasciando che sia poi il giudice dell'esecuzione - al quale il pubblico ministero dovrà formulare apposita istanza - a compiere gli accertamenti occorrenti per poter fissare il contenuto, le modalità e i tempi di esecuzione di quegli adempi menti.
Apparendo superfluo che il processo prosegue in sede rescissoria, la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui è stata omessa la considerata subordinazione, che va qui disposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena agli obblighi previsto dall'art. 165, comma quinto, cod. pen., che dispone.