Il reato di percezione indebita di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell' 1/7/2022, la Corte d'appello di Milano confermava al sentenza del Tribunale di Milano del 26/4/2021 con la quale M. P. e M. R. sono stati condannati per il delitto di truffa - perché con artifici e raggiri consistiti nel sostituirsi a B. A., zia di M., agendo in suo nome in virtù di una procura speciale di cui era titolare la M., nell'operare sul conto corrente della B. sul quale venivano erogati i ratei della pensione della stessa, nel non comunicare all'Inps l'avvenuto decesso della B. avvenuto il 27/2/2002, sia all'istituto bancario che all'ente erogatore, inducevano in errore l'Inps sulla persistenza in vita dell'avente diritto alla pensione così procurandosi ingiusto profitto perchè percepivano dal 2002 al 2015, indebitamente, la somma di euro 226.031,45.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso p1 r cassazione , con unico atto, gli imputati M. e M. contest21ndo, la prima, la sussistenza del reato. In particolare evidenzia la ricorrente che, in base all' art.72 d.p.r. 396/2000 che dispone che la comunicazione dell'avvenuto decesso del titolare della pensione deve avvenire all'ufficiale dello stato civile del luogo in cui il decesso è avvenuto, la stessa non fosse tenuta a comunicare all'Inps l'avvenuto decesso della B., obbligo cui peraltro sono tenuti solo i parenti della deceduta individuati ai sensi dell'art. 307 cod. pen., pertanto nessun rilievo riveste il siilenzio da lei se1·bato sull'avvenuto decesso della B., titolare della pensione.
In secondo luogo, sempre con rifermento alla pos1z1one della ricorrente, la difesa rileva che alla M. è addebitato di avere posto in essere la condotta truffaldina movimentando il conto corrente della deceduta così creando l'apparenza della esistenza in vita della B., Osserva la difesa come, in base a tale impostazione, la M. non poteva essere considerata responsabile della truffa poichè la movimentazione del conto è avvenuta dopo la consumazione del reato, perfezionato mediante l'accredito dei ratei.
3. In via conclusiva, per entrambi gli imputati, si eccepisce l'errata qualificazione giuridica del fatto il quale andava inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen. poichè alla mancata comunicazione del decesso, non si era accompagnato alcun altro comportamento fraudolento.
Motivi della decisione
1. II ricorso è infondato per i motivi che seguono.
2. Quanto alla prima censura sollevata dalla ricorrente M. circa la rilevanza del silenzio serbato sull'intervenuto decesso della pensionata B., occorre precisare che nel caso di specie è stata ravvisata la truffa per il silenzio serbato da entrambi gli imputati sulla sopravvenuta verificazione di un evento che ha determinato il venir meno del presupposto di fatto su cui si fondava la permanenza dell'obbligazione del debitore di pagare una prestazione determinata ad esecuzione periodica. Invero, la condotta di truffa presuppone che la percezione delle erogazioni pubbliche avvenga dietro la presentazione di documenti falsi (condotta attiva) ovvero, per quanto rileva ai fini della decisione del caso sub iudice, a cagione della omessa comunicazione di informazioni "dovute" (condotta omissiva). L'inerzia o il silenzio possono dunque integrare l'elemento oggettivo del reato de quo a condizione che siano "antidoverosi", cioè che corrispondano all'omesso adempimento di un obbligo di comunicazione e che ad essi si correli l'erogazione non dovuta (cioè sine titulo) da parte dello Stato o dell'ente pubblico. Per ciò che concerne la doverosità di tale comunicazione, preme osservare che l'art. 72 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, prevede l'obbligo di comunicare la morte di una qualunque persona, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si i1;1nori, del luogo dove il cadavere è stato deposto, a carico dei "congiunti" o della "persona convivente con il defunto" (o di un loro delegato) o - in mancanza - della persona "info1·mata" del decesso ovvero, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, in capo al direttore o a chi sia stato a ciò delegato. L'art. 34 I. 21 luglio 1965, n. 903, e l'art. 3:1., comma 19, I. 27 dicembre 2002, n. 289, fanno obbligo al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di comunicare all'ente di previdenza la morte dell'assicurato, obbligo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 46 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 32:6. Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, un analogo obbligo di comunicazione è stato posto a carico anche del medico necroscopo, con la previsione della comminatoria - per il caso di inosservanza - di una sanzione amministrativa pecuniaria. In particolare, l'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, prevede al comma 303 che "A decorrere dal 10 gennaio 2015, il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione di: l'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32". Inoltre, al comma 304 dello stesso art. 1 il legislatore ha disciplinato la restituzione delle somme erogate successivamente al decesso dell'assicurato, disponendo che "Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiano ne avesse di ritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente ;ul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conta disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore! dell'INPS. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente".
Alla luce di quanto testè delineato, in diverse pronunce di questa Corte è stato affermato che nel nostro ordinamento, non è previsto uno specifico obbligo di comunicare all'INPS il decesso dell'assicurato in capo al soggetto cointestatario del conto corrente su cui appunto vengano accreditate le somme della pensione del defunto. Ciò salvo che il cointestatario del conto corrente su cui venga accreditata la pensione non rientri (anche) in taluna delle categorie previste dal citato art. 72 d.P.R. n. 396 del 2000 ( in quanto congiunto, persona convivente con il defunto o un delegato di questi, persona comunque informata del decesso ovvero direttore della struttura ove sia ospitato il pensionato all'atto della morte o persona delegata), nel qual caso, giusta il disposto della norma appena citata, sarà invece tenuto ad assolvere all'oner,e di comunicazione della morte all'ufficiale dello stato civile del luogo del decesso o di deposizione della salma.
Ufficiale di stato civile a sua volta obbligato a comunicare all'INPS il decesso del pensionato in forza dei citati artt. 34 I. n. 903 del 1965 e 31, comma 19, I. n. 289 del 2002.
3. Tanto premesso rileva il Collegio che nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti hanno beneficiato di erogazioni non dovute, in quanto riferibili alla B., pensionata INPS medio tempore defunta, omettendo di comunicarne il decesso dovendosi ribadire, in ossequio alla giurisprudenza di questa Sezione, che il silenzio serbato sul verificarsi sopravvenuto di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di un obbligazione pecuniaria a carattere periodico, integra la condotta di raggiro perché attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione ( Sez. 6, n. 17688 del 08/01/2004, Rv. 228604; Sez.7, Ordinanza n. 20093 del 2017, Sez.2, n. 22584 del 2014, n.m.).
Non ignora il collegio l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di questa Corte che, in casi analoghi, ha ravvisato la fattispecie incriminatrice prevista all'art. 646 cod. pen. (cfr. Sez. 6., n. 31210 del 12/05/2021,Rv. 282660; Sez. 6, n. 20346 del 24/02/2021, Rv. 281505) sull'assunto che non sussiste un obbligo di comunicazione del decesso della pensionata, all'INPS, ente erogatore dei ratei di pensione oggetto di imputazione, poiché l'unico incombente informativo posto a carico dei congiunti (o della persona convivente) del defunto, consiste nella comunicazione dell'evento, entro ventiquattro ore, all'Ufficio Anagrafe del Comune, come previsto dall'art. 72 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dovendo a ciò conseguire da parte degli enti a ciò preposti (Comune e, sulla base del Casellario delle pensioni, INPS) l'eventuale ulteriore comunicazione agli altri enti; ma, ritiene il Collegio che tale approccio ermeneutico non influisca ai fini della decisione sul caso in esame. L'indirizzo citato, infatti, affronta il tema dell'antidoverosità della condotta, rispetto all'obbligo di comunicazione del decesso valutando, in prospettiva, (solo) le fattispecie di cui cigli artt. 646 e 316 ter cod. pen, e non l'eventuale sussistenza del delitto di truffa; inoltre, nel caso di specie, solo la M. e non il M. contesta di essere tenuta, quale congiunta della B., a comunicarne il decesso (M. si è limitato a censurare la qualificazione giuridica del fatto invocando l'applicazione dell'art. 316 ter c.p.) e rispetto alla M. la sentenza valorizza, ai fini della responsabilità, un comportamento attivo dato dall'esercizio fraudolento delle facoltà derivanti dalla procura rilasciata in proprio favore dalla B. ad operare sul suo conto quando detta procura, a seguito del decesso dell'anziana pensionata, ai sensi dell'art. 1722 cod civ., era venuta meno.
Il comportamento truffaldino della M. è stato ravvisato non solo per il silenzio serbato sulla persistenza del presupposto della erogazione periodica, ma per l'esercizio di poteri derivanti dal rilascio di una procura, idoneo ad influire causalmente sulla determinazione e sul mantenimento dell'obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che viene 21d essere indotto in errore e che, in conseguenza della falsa rappresentazione della realtà in cui viene a trovarsi per effetto della circostanza di fatto di cui gli è taciuta la verificazione, compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio di cui profitta ingiustamente l'autore (Sez. 6, 10 aprile 2000 n. 6791; Sez. 2, 22 gennaio 1998 n. 870).
Per effetto dell'illegittimo esercizio della delega ad agire sul conto intestato alla B., la M., ha, di fatto, continuato a beneficiare fraudolentemente della prestazione dell'ente debitore conseguendo 1; razie a questa condotta, l'ingiusto profitto in danno dell'I.N.P.S., il quale, tratto in errore sull'esistenza in vita della pensionata, ha continuato ad eseguire il pagamento della pensione, non più dovuta in seguito all'estinzione del relativo rapporto per il venir meno del titolare, accreditando sul conto i relativi ratei. Né si può ritenere che l'illegittimo esercizio detto potere costituisca un post factum non rilevante, come sostenuto dalla difesa, poiché la truffa, secondo la giuriisprudenza pacifica di questa corte, si consuma nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto e cioè quando incassa iii denaro (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, Rv. 276665; Sez.2, n. 50744 dE:!I 24/10/2019, Rv. 277719; Sez. 2, n. 12795 del 09/03/2011, Rv. 249861).
4. Per tutto quanto illustrato deve escludersi che la condotta contestata possa essere qualificata ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen., come indebita percezione di erogazioni pubbliche, come richiesto da entrambi i ricorrenti. Questo reato differisce da quello di truffa aggravata per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri che come osservato dai giudici di merito, invece, hanno connotato la condotta degli imputati (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile INPS in persona del legale rapp.te che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile INPS, in persona del legale rapp.te, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.