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8 giugno 2023
Illegittimo il licenziamento della OSS divenuta parzialmente inabile alle mansioni senza verificare la possibilità di adeguamenti organizzativi ragionevoli

La Cassazione richiama i principi in materia di disabilità e di accomodamento ragionevole per poi ritenere che la Cooperativa ha violato l'obbligo di verificare la possibilità di porre in essere adattamenti organizzativi ragionevoli finalizzati a trovare una sistemazione adeguata alle condizioni di salute della OSS.

di La Redazione

La Corte d'Appello di Genova riformava in sede di reclamo la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla Cooperativa sociale nei confronti della lavoratrice per sopravvenuta inidoneità fisica parziale allo svolgimento delle mansioni di OSS incompatibili con mansioni residuali. Una volta accertata tramite CTU l'esatta inabilità della lavoratrice, la Corte territoriale aveva ritenuto che la Cooperativa avesse violato l'obbligo di verificare la possibilità di effettuare adattamenti organizzativi ragionevoli volti a trovare una sistemazione adeguata alle condizioni di salute della lavoratrice, adattamenti che secondo la Corte erano possibili visto il tipo di organizzazione adottato dalla società.
Per questo, i Giudici applicavano la tutela reintegratoria e condannavano la Cooperativa al risarcimento del danno.
La Cooperativa impugna la decisione mediante ricorso per cassazione, lamentando la violazione del principio della domanda e del contraddittorio.

Con l'ordinanza n. 15002 del 29 maggio 2023, la Suprema Corte rigetta il ricorso, evidenziando che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre allorché il giudice del merito alteri gli elementi obiettivi dell'azione interferendo nel potere dispositivo delle parti e sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso rispetto a quello richiesto.
In tal senso la Corte d'Appello, in sede di accertamento dell'obbligo di repêchage, aveva correttamente ritenuto funzionale ad esso l'esatta determinazione delle capacità residue per valutare la fondatezza della domanda.
Del resto, non può assumersi la violazione nemmeno del criterio di riparto degli oneri probatori, considerando che in caso di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare l'esistenza delle giustificazioni del recesso, dunque non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli. Tale onere può essere assolto tramite deduzione del compimento di atti o operazioni funzionali all'avveramento di tale ragionevole accomodamento tali da indurre nel giudice il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente e esigibile allo scopo di trovare una soluzione organizzativa idonea per scongiurare il licenziamento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
Segue il rigetto del ricorso proposto dalla Cooperativa.

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