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9 giugno 2023
Il contributo unificato deve essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito

Con il provvedimento in esame, il Ministero della Giustizia risponde a un quesito vertente sulle modalità di versamento del contributo unificato nell'ambito di un procedimento dove una parte processuale sia costituita da più soggetti portatori di un unico centro di interessi ma sottoposti a regime fiscale differente.

di La Redazione

Tramite il canale Filo diretto, il Ministero della Giustizia risponde al quesito proposto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo volto a conoscere quale sia la modalità operativa da seguire in relazione al versamento del contributo unificato con riferimento ai procedimenti in cui una parte processuale sia costituita da più soggetti portatori di un unico centro di interessi ma soggetti a regime fiscale diverso.
Nel dettaglio, si chiede di sapere se nel caso in cui le parti attrici di un procedimento siano il MEF e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), se il versamento del contributo unificato e delle spese forfetizzate debba essere regolato da quest'ultima ovvero se alla medesima possa essere estesa l'esenzione soggettiva di cui beneficia il MEF con prenotazione a debito ex art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002.

Con il provvedimento del 23 maggio 2023, il DAG risponde al quesito affermando che il contributo unificato, in quanto obbligazione tributaria unitaria, deve essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito e, tenendo conto che tra le Amministrazioni statali che godono della prenotazione a debito non rientra l'ANBSC, deve allora ritenersi che essa è tenuta a regolarizzare il versamento di detto contributo unificato.
La prenotazione a debito, ricorda il Ministero, costituisce un particolare regime di gestione delle spese del procedimento (e non un caso di esenzione soggettiva a favore della parte pubblica) ove la voce di spesa a carico della P.A. ammessa a detto regime viene annotata a futura memoria sul foglio notizie ed eventualmente recuperata al termine del giudizio laddove ve ne sia il titolo in base alla regola generale della soccombenza.