È imposto «il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml”».
Svolgimento del processo
Con sentenza 10 novembre 2020, n. 1570, il Tribunale di Bergamo, nella dichiarata contumacia di C. V., ha accolto l’opposizione (espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ.), proposta nei suoi confronti dal coniuge separato, R. G., e ha dichiarato la nullità del precetto, fondato sul decreto di omologa della separazione personale, con cui la prima aveva intimato al secondo il pagamento dell’importo di Euro 11.569,10, quale somma asseritamente dovuta in ragione del protratto inadempimento dell’obbligo di mantenimento della figlia.
Ha proposto ricorso per cassazione C. V. sulla base di un unico motivo.
Ha risposto con controricorso R. G..
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Motivi della decisione
1.1. Con l’unico motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per estensione di quella concernente la notificazione a mezzo PEC della citazione introduttiva del giudizio di opposizione.
La ricorrente ha sostenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 3, 9, commi 1 e 1-bis, 11 della legge n. 53 del 1994, e 19-bis, comma 5, delle “specifiche tecniche” date con Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, la notificazione effettuata a mezzo PEC deve essere provata mediante il deposito telematico dell’atto processuale notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”.
Nel caso di specie, tali prescrizioni non sarebbero state rispettate, in quanto l’opponente, effettuata la notificazione della citazione in opposizione a mezzo PEC, avrebbe indebitamente proceduto ad estrarre copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata e degli atti allegati, e, dopo averli scansionati, avrebbe proceduto al loro deposito telematico.
L’inosservanza dei richiamati adempimenti avrebbe comportato la nullità della notificazione, rilevabile anche d’ufficio, in conformità al disposto dell’art. 11 della citata legge n. 53 del 1994.
1.2. Nel resistere alla doglianza, il controricorrente ha dedotto che, a seguito della notifica della citazione a mezzo PEC, la “certificazione di notifica” era stata generata dal PCT, ove risultava inserito un unico file, costituito dall’atto notificato, dalla procura, dalla relata digitale e dall’attestazione della data di notifica effettuata il giorno 11 dicembre 2017, alle ore 13.39, all’indirizzo PEC del difensore domiciliatario di controparte, nonché dalle ricevute PEC di accettazione e consegna, comprovanti l’avvenuta notificazione e il giorno e l’ora della stessa.
Il deposito telematico non sarebbe dunque avvenuto mediante estrazione di copia su supporto analogico e successiva scansione, bensì mediante deposito nel PCT di documenti originali informatici, sia pure in formato PDF.
Il mancato inserimento dei dati identificativi delle ricevute di accettazione e consegna nel file “DatiAtto.xml” avrebbe determinato la mera irregolarità dell’atto, sanabile con il raggiungimento dello scopo (viene citata la pronuncia di questa Corte n. 8815 del 2020).
Inoltre, la circostanza che le suddette ricevute non fossero in formato “.eml” o “.msg” non avrebbe inciso sul perfezionamento del procedimento notificatorio, avvenuto nel momento di generazione delle suddette ricevute a prescindere dal formato informatico assunto al momento del successivo deposito in PCT (viene citata la sentenza n. 12488 del 2020 di questa Corte).
1.3. In sede di memoria illustrativa, la ricorrente – sulla premessa che il deposito delle ricevute in formato “.eml” o “.msg” sarebbe necessario per mantenere i certificati e l’autenticità dei messaggi, mentre, invece, il deposito dei files previamente salvati in formato PDF determinerebbe la perdita delle proprietà dei messaggi originali, come le firme e i metadati –, con riguardo alla dedotta sanatoria dell’irregolarità per raggiungimento dello scopo, ha replicato che, nel caso di specie, non era stata lamentata la mera irregolarità ma l’inesistenza della notificazione; inoltre, ha evidenziato che all’omissione del notificante non era seguita la costituzione in giudizio della destinataria dell’atto, che era rimasta contumace, per modo che non vi sarebbe stata comunque una sanatoria del vizio.
Con riguardo alla deduzione circa la non incidenza dell’irregolarità sul perfezionamento del procedimento notificatorio, la ricorrente ha ribadito che, nella vicenda in esame, mancherebbero proprio i files sorgenti in formato “.eml” delle ricevute di accettazione e consegna, sicché nessuna prova sarebbe stata data del buon fine della notifica.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all’art.19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”.
Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a mezzo PEC, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994, cit.).
Se, una volta effettuata la notifica dell’atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non determina l’inesistenza della notifica dell’atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l’atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato.
La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all’art. 11 della legge n. 53 del 1994, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d’ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell’ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.
Tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell’orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916).
2.2. Nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l’atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell’atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale.
Tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell’atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell’atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza.
La prova che l’atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (come, ad es., nell’ipotesi in cui il suo difensore, nell’ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell’atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l’inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto.xml”, l’accesso al quale consente di verificare la presenza dell’atto nella disponibilità del destinatario. Viceversa, il solo deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova.
2.3. Nel caso di specie, in cui è incontroverso che i files informatici non sono stati depositati in formato “.eml” e “.msg”, la ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo dopo avere ricevuto la lettera raccomandata contenente l’intimazione a pagare le spese del giudizio.
In mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell’atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell’atto notificato a mezzo PEC.
In definitiva, alla fattispecie va applicato il seguente principio di diritto:
«In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l’avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio; e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.».
3. Nel caso di specie, il rilievo della (non sanata) nullità della notificazione telematica dell’atto di citazione in opposizione, propagatasi ai successivi atti processuali sino alla sentenza impugnata, impone, ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., di rimettere le parti al primo G., previa cassazione della sentenza stessa, perché il giudizio sia rinnovato a contraddittorio integro e correttamente instaurato.
Il G. della rimessione provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità del giudizio di merito di unico grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.