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9 giugno 2023
La monetizzazione delle ferie annuali retribuite non godute può essere limitata dagli Stati membri
A precisarlo è stato l'avvocato generale con le conclusioni nella causa C-218/22, il quale ha precisato che tale limitazione statuale non osta alla direttiva in materia di orario di lavoro se rispetta determinati requisiti riportati di seguito.
di La Redazione
Nel caso di specie, un dipendente pubblico ha prestato servizio come "Istruttore Direttivo Tecnico" dal febbraio 1992 all'ottobre 2016, presso un Comune italiano. 
Tale dipendente, nel marzo del 2016 ha presentato le proprie dimissioni volontarie per beneficiare della pensione anticipata dal 1° ottobre 2016. 
Nella lettera di dimissioni il dipendente ha chiesto il riconoscimento del diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite, che ammontavano a 79 giorni, di cui non aveva goduto nel corso del rapporto di lavoro. 
Il Comune ha risposto che egli era al corrente dell'obbligo di fruire dei giorni di ferie residui e dell'impossibilità di monetizzarli infatti, a sostegno di ciò, il Comune, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2022, il quale prevede che «le ferie annuali dei lavoratori del settore pubblico non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto di lavoro».
 
Il Tribunale di Verona, investito della causa, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva concernente l'orario di lavoro osti alla normativa nazionale. 
 
L'avvocato generale Capeta precisa che, «l'indennità finanziaria non è un diritto autonomo riconosciuto ai lavoratori dalla direttiva concernente l'orario di lavoro». La direttiva, infatti, permette di sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una compensazione finanziaria, ma solo nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro. 
Tuttavia, «gli Stati membri possono imporre condizioni di esercizio del diritto alle ferie annuali al fine di incoraggiare l'effettiva fruizione delle ferie annuali. La preferenza per l'effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite rispetto alla loro monetizzazione è giustificata dalla finalità delle ferie annuali retribuite, che è quella di tutelare la salute dei lavoratori creando una possibilità di riposo dal lavoro». 
L'avvocato generale rammenta tuttavia, l'importanza del godimento effettivo delle ferie annuali retribuite, in quanto permette al lavoratore di reintegrare le proprie energie mentali e fisiche staccando dall'ambito lavorativo. Gli Stati devono infatti incoraggiare l'effettiva fruizione delle ferie invece che la loro monetizzazione.
 
Da ultimo l'avvocato precisa che «la direttiva concernente l'orario di lavoro non osti a una normativa nazionale che proibisce la monetizzazione delle ferie annuali retribuite non godute al termine del rapporto di lavoro purché siano soddisfatte le seguenti condizioni»:
 
  • «il divieto di richiedere un'indennità sostitutiva non può riguardare il diritto alle ferie annuali maturate nell'anno di riferimento in cui si ha la cessazione del rapporto di lavoro;
  • il lavoratore deve aver avuto l'effettiva possibilità di fruire delle ferie annuali negli anni di riferimento precedenti;
  • il datore di lavoro ha informato il lavoratore del fatto che le ferie annuali retribuite non godute non possono essere cumulate per essere sostituite da un'indennità finanziaria al momento della cessazione del rapporto di lavoro».