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9 giugno 2023
Le precisazioni del Fisco sul visto di conformità “ora per allora” per i bonus edilizi
L'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per il rilascio del visto di conformità “ora per allora” finalizzato a limitare la responsabilità solidale del cessionario in occasione dei controlli dell'Amministrazione finanziaria.
La Redazione
In argomento, giova ricordare che l'art. 121, comma 6, D.L. n. 34/2020 prevede che il recupero delle somme riferite a bonus fiscali edilizi non spettanti, in caso di cessione del credito o sconto in fattura, è effettuato nei confronti del contribuente, e che la responsabilità in solido del cessionario o fornitore che ha applicato lo sconto in fattura è invocabile solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

precisazione

Come precisato dalla circolare del Fisco del 6 ottobre 2022, n. 33/E, a seguito di tale modifica, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla predetta modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve.

Il Legislatore, inoltre, con l'art. 14, comma 1-bis.2, D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) ha previsto che per i crediti di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121 del D.L. n. 34/2020, il cedente (a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari, da società appartenenti a un gruppo ovvero da imprese di assicurazione autorizzate) e che coincida con il fornitore, acquisisce, “ora per allora”, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione richiesta (asseverazione e visto di congruità).

precisazione

Come precisato dalla circolare del Fisco del 6 ottobre 2022, n. 33/E l'acquisizione “ora per allora” opera solo in riferimento ai crediti sorti prima dell'introduzione di tali obblighi documentali, ed è applicabile anche ai casi, successivi al 12 novembre 2021, in cui l'obbligo non sarebbe comunque previsto nei casi di interventi in edilizia libera di qualsiasi importo; interventi di importo non superiore a 10.000 euro (anche se non in edilizia libera).

Premesso quanto innanzi esposto, in relazione al rilascio del visto di conformità, sono stati posti al Fisco i seguenti interrogativi:
  • come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall'articolo 14, comma 1-bis.2, del D.L. n. 50/2022;
  • se il rilascio del visto deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate.
A questo proposito, con FAQ del 6 giugno 2023, l'Agenzia dell'Entrate ha evidenziato che la forma di rilascio del visto di conformità è libera. Oltre a ciò, in relazioni ai quesiti esposti, il Fisco ha precisato che:
  • è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall'articolo 21 del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
  • nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell'opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell'opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano: codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta; codice fiscale del condominio (se applicabile); codice fiscale del titolare della detrazione (cedente); codice fiscale del primo cessionario/fornitore; tipologia di intervento agevolato; anno di sostenimento della spesa; ammontare della spesa sostenuta; ammontare del credito ceduto;
  • il rilascio del visto non deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l'esercizio dell'opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis.2, del Decreto-Legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall'Amministrazione Finanziaria;
  • l'attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.