Tale condanna è stata poi riqualificata in sede d'appello nel reato di lesioni con esclusione dell'aggravante...
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la pronunzia di primo grado - resa in rito abbreviato - emessa nei confronti dell'imputato V. di condanna a pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno, per il reato di atti persecutori, lesioni e danneggiamento ai danni di V., persona con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Il Giudice di appello ha riqualificato il reato di cui all'art 612 bis cp in quello di lesioni compiuto il 4.8.2019, ha escluso l'aggravante per il danneggiamento dell'auto e rideterminato la pena ai sensi dell'art 81 cpv cp. Fatti compiuti da Maggio ad Ottobre 2019.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario articolando sei motivi.
1. Col primo si deduce la violazione degli artt 521 e 522 cpp poiché la Corte di appello aveva riqualificato il delitto di cui al capo a) in lesioni compiute in data 4.8.2019 ma di tale episodio non vi sarebbe traccia nel relativo capo di imputazione.
2. Col secondo si censura la pronunzia impugnata per travisamento d,elle prova in relazione al medesimo fatto-reato di cui al capo a) poiché il Giudice di appello avev21 ritenuto integrato il o di lesioni in data 4.8.2019 sulla base di una conversazione watsapp e di una foto ritraente presumibilmente il braccio della persona offesa in assenza di dimostrazione certa. Sostiene la difesa che dalla denunzia-querela e dagli atti di indagine emergerebbe solo un episodio aggressivo avvenuto il 12.8.2019.
3. Tramite il terzo motivo si eccepisce la violazione di legge per ritenuta procedibilità del presunto delitto di lesioni compiuto il 4.8.2019, cui al capo a), poiché oggetto di remissione di querela. Infatti, V. in data 9.9.2019 sporgeva denunzia-querela per tutti i fatti subiti ad opera dell'imputato nel precedente mese ma la querela era stata rimessa il 25.9.2019 ed accettata dal querelato.
3.1. Sostiene la difesa che in una successiva denuncia del 28.10.2019 la persona offesa aveva indicato la data del 4.8.2019, in cui si sarebbe verificato un episodio di aggressione ma il reato doveva considerarsi ormai estinto per la remissione della querela.
4. Nel quarto motivo la violazione di legge in relazione agli artt 582 e 581 cp, poiché la Corte nissena avrebbe errato nel qualificare l'episodio del 4.8.20019 come lesioni e non come percosse, in quanto le ritenute lesioni erano prive di oç11ni accertamento e dagli atti si ricava solo la presenza di un livido al braccio della persona offesa.
5. Col quinto motivo ci si duole della manifestazione illogicità di motivazione nella parte in cui l'episodio del 9 Settembre era stato qualificato come danneggiamento dell'auto/aggravato da violenza o minaccia. La Corte infatti, aveva ritenuto che in quella occasione la persona offesa aveva tenuto un comportamento aggressivo nei confronti dell'imputato e tuttavia, al fine di ritenere il danneggiamento aggravato, aveva valorizzato l'aggressione minacciosa realizzata dall'attuale ricorrente nei confronti della persona offesa.
6. Nel sesto motivo si deduce la violazione di legge quanto al calcolo della pena sul presupposto del venire meno dei delitti di danneggiamento di cui al capo d) e lesioni di cui al capo a)
Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 1.2-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per remissione di querela.
La difesa dell'imputato ha presentato conclusioni e motivi nuovi con i quali, anche in replica alla requisitoria del PG, ha ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso; ha, altresì, evidenziato alla luce del Dlgs 150/2022 che il reato di danneggiamento in data 9.9.2019, dopo l'esclusione dell'aggravante è divenuto perseguibile a querela e che per esso è intervenuta la remissione di querela del 25.9.2019;che per il medesimo fatto-reato essendo stato risarcito il danno era applicabile la causa di estinzione ex art 162 ter cp; che per il fatto-reato di lesioni in data 27.10.2019 sarebbe stata applicata la reclusione, essendo, invece il reato di competenza del giudice di pace.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
1.11 primo motivo è infondato, atteso che l'originario capo di imputazione formulato quanto al delitto di atti persecutori, è stato qualificato dal Giudice di appello in lesioni cagionate dall'imputato alla persona offesa il 4.8.2019; la difesa lamenta l'assenza di una contestazione relativa all'episodio e - nella sua visione - la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Si tratta di doglianza che non tiene conto della descrizione del fatto racchiusa nella relativa imputazione in cui si dà conto della condotta aggressiva e violenta tenuta dall'attuale ricorrente tramite pugni inferti alla persona offesa, colpendola alla spalla sinistra ed al labbro inferiore ; dunque, la condotta ritenuta dal Giudice di appello era chiaramente presente nell'imputazione e riguardo ad essa l'imputato ha avuto modo di esplicitare le sue difese, sia nel giudizio di merito, sia attraverso la proposizione dell'attuale ricorso. Su tale ultimo profilo ex multis Sez. 6, Sentenza n. 422 del 19/11/2019 Ud. (dep. 09/01/2020 )Rv. 278093, secondo la quale in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione.
2.Per il resto le censure avanzate dalla difesa, in definitiva aventi ad oi getto la procedibilità dei delitti di lesioni di cui al capo a) e di danneggiamento di cui al capo d), sono fondate.
Invero, si lamenta, in primis, che la remissione di querela effettuata dalla persona offesa in data 25.9.2019 ed accettata dal querelato ricomprendeva anche il fatto reato di lesioni del precedente mese di Agosto. Sul punto la difesa, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, ha allegato la denunzia-querela sporta in data 9 Settembre oltre che i relativi verbali di accettazione in data 29 Settembre da parte della persona offesa e dell'attuale
Con i motivi nuovi e con la replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale il ricorrente ha posto la questione dell'applicabilità del nuovo regime di procedibilità a querela del reato di danneggiamento aggravato - fattispecie già oggetto delle censure di cui al quinto motivo - sottolineando che la remissione di querela del 25.9.2019 era riferita esplicitamente al reato di danneggiamento aggravato dell'autovettura, per il quale la persona offesa ha dato atto di aver ottenuto il risarcimento del danno dall'attuale ricorrente, essendo il dato riportato anche nella sentenza impugnata. Sul punto questa Corte ha già chiarito - in un caso sovrapponibile al presente - che in tema di danneggiamento, la remissione di querela, formalizzata quando era vigente il regime di procedibilità d'ufficio, determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trovando applicazione la disciplina transitoria prevista dall'art. 85, comma 1, del citato d.lgs. In applicazione del principio, è stata ritenuta rilevante la remissione di querela già valutata inefficace dai giudici di merito in ragione della pregressa procedibilità d'ufficio del delitto). (Sez. 2, Sentenza n. 8938 del 20/01/2023 Ud. (dep. 01/03/2023 ) Rv. 284288.
Il Collegio, preso atto della certa presenza della remissione della querela e della sua accettazione, ed in adesione al principio appena riportato deve disporre per l'estinzione del reato come da dispositivo.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente ai reati sub a) e d) perche' gli stessi sono estinti per remissione di querela; il ricorso nel resto rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali. La medesima sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, accogliendo il sesto motivo di ricorso fondato sul presupposto dell'estinzione dei reati di cui ai capi a) e d), pI1 r la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati sub a) e d) perche' i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Annulla la stessa sentenza con rinvio ad altra sezione della cda di Caltanissetta per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge